Con la sentenza 31 maggio 2007, n. 21324 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "commette il reato di frode sportiva (art. 1 comma primo, L. n. 401 del 1989) anche l'atleta che abbia consapevolmente e volutamente accettato di compiere "altri atti fraudolenti" diversi da quelli dettagliatamente indicati dalla prima parte della stessa disposizione (ad esempio, accettando la somministrazione di sostanze dopanti per esaltare le proprie doti atletiche) al fine di alterare la genuinità del risultato di una competizione sportiva.
Con la sentenza 31 maggio 2007, n. 21324 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "commette il reato di frode sportiva (art. 1 comma primo, L. n. 401 del 1989) anche l'atleta che abbia consapevolmente e volutamente accettato di compiere "altri atti fraudolenti" diversi da quelli dettagliatamente indicati dalla prima parte della stessa disposizione (ad esempio, accettando la somministrazione di sostanze dopanti per esaltare le proprie doti atletiche) al fine di alterare la genuinità del risultato di una competizione sportiva.
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