Se l'intendimento principale dell'ente esponenziale dello sport italiano (ampiamente illustrato in precedenti articoli) è quello di individuare i soggetti che, riconosciuti a fini sportivi, usufruiscano di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati, non può trascurarsi che gli effetti delle citate delibere si riflettono anche in ambiti differenti da quello fiscali.
La natura di ente sportivo dilettantistico costituisce invero il presupposto di obblighi riguardanti la tutela sanitaria degli atleti.
Il fatto che il decreto Balduzzi (e le norme di attuazione) si rivolga alle associazioni e società sportive dilettantistiche impone una lettura del medesimo in combinato disposto con i recenti provvedimenti emanati dal CONI.
E' oltremodo evidente che, alla luce della regolamentazione nazionale, i doveri in materia di defibrillatori (esistenza e manutenzione del dispositivo, nonché presenza di personale formato) sono posti a carico dei sodalizi che praticano le discipline sportive riconosciute come tali dal CONI, in via esclusiva o meno. Anche laddove lo svolgimento di attività riconosciute come sportive dal CONI si affianchi ad altre non comprese nell'elenco, il sodalizio è tenuto al rispetto del Decreto Balduzzi.
I sodalizi praticanti esclusivamente attività non comprese nella lista predisposta dal CONI sono gli unici ad essere esonerati dal rispetto della citata normativa; è bene però ricordare che l'obbligo di dotarsi del dispositivo salvavita può essere imposto anche dalla normativa regionale. Si raccomanda pertanto ai sodalizi sportivi di compiere un'attenta verifica delle norme emanate dalla Regione di appartenenza in materia di sport.
Un simile controllo è necessario anche al fine di accertare l'eventuale sussistenza di ulteriori obblighi relativi alla tutela sanitaria.
Se anche la richiesta di certificazione medica relativa alla pratica non agonistica è posta a carico esclusivamente delle società e associazioni sportive dilettantistiche (in base al citato Decreto Bladuzzi), non può escludersi che la normativa regionale imponga il medesimo onere anche ai sodalizi non affiliati, tale è, tra l'altro, il caso della Regione Marche.
In definitiva, gli enti sottratti agli obblighi inerenti la tutela sanitaria degli atleti ai sensi del – più volte citato – Decreto Balduzzi e delle relative disposizioni di attuazione, in combinato disposto con le delibere CONI, possono essere tenuti ad analoghi adempimenti ai sensi della disciplina emanata dalla Regione di appartenenza.