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    Home Approfondimenti L’Aiuto alla Crescita Economica: una agevolazione da non trascurare per le S.r.l....
    • Approfondimenti

    L’Aiuto alla Crescita Economica: una agevolazione da non trascurare per le S.r.l. e le Cooperative sportive dilettantistiche.

    Stefano ANDREANI
    Dottore Commercialista in Firenze
    26 Settembre 2017
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      In occasione della prossima scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ricordiamo che anche le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche possono usufruire dell’ACE: non si tratta di grandi cifre, ma è comunque un’opportunità che potrebbe essere interessante.

      Questo articolo è suddiviso in due parti: la prima è destinata sia agli amministratori delle società di capitali sportive sia ai loro consulenti; mentre la seconda parte, pubblicata nella Newsletter n. 16/2017 del 28 settembre, si presenta decisamente più “tecnica”, e quindi … gli amministratori possono anche delegarne la lettura ai professionisti che li seguono!

      1.  Cos’è l’A.C.E.?

      L’Aiuto alla Crescita Economica è stato istituito dall’art. 1 del D.L. 6/12/2011 n. 201 e regolamentato nel dettaglio dal D.M. 14/3/2012, sostituito dal recente D.M. 3/8/2017.

      Lo scopo della disposizione è incentivare l’incremento del capitale proprio delle imprese, “premiando” gli aumenti di capitale e il reinvestimento degli utili.

      Il meccanismo è semplice:

      • viene calcolato l’incremento del capitale proprio rispetto al quello (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) esistente al 31/12/2010
      • viene calcolato il c.d. “rendimento nozionale” di tale maggior capitale proprio, moltiplicandolo per un coefficiente di rendimento stabilito dalla Legge
      • prima del calcolo delle imposte, viene detratto dal reddito imponibile tale rendimento nazionale.

      Un esempio numerico rende più esplicita la descrizione e dà un’idea dell’entità delle somme in gioco:

      a) la Società ha al 31/12/2010 un capitale sociale di 10.000 euro e riserve accantonate dagli esercizi precedenti (escluso quindi l’utile 2010) per 15.000 euro; quindi un capitale proprio di 25.000 euro

      b) nel 2013 viene effettuato un aumento di capitale, interamente sottoscritto e versato, per 20.000 euro

      c) negli anni dal 2010 al 2016 la Società consegue utili per 5.000 euro annuali, che non distribuisce

      d) il bilancio 2016 evidenzia quindi:

      • capitale sociale 30.000 euro
      • riserve di utili pari ai 15.000 euro al 31/12/2010, più gli utili dal 2010 al 2015 (5.000 euro X 6 = 30.000) sempre accantonati, e quindi riserve per 45.000 euro
      • di conseguenza, il suo capitale proprio è salito da 25.000 a 75.000 euro: 50.000 euro di incremento

      d) nella dichiarazione dei redditi per il 2016:

      • viene calcolato il rendimento nozionale di tale incremento, moltiplicandolo per la percentuale stabilita dalla legge per il 2016, che è del 4,75%; si ottiene quindi l’importo di 2.375 euro
      • in sede di calcolo dell’IRES dovuta per il 2016, invece che su 5.000 euro, essa sarà calcolata su 5.000 – 2.375 = 2.625 euro, con un risparmio quindi di 653 euro.

      Non grandi cifre, come si era anticipato ma, considerando che è una norma a regime e quindi applicabile ogni anno, un risparmio non da poco.

      2.  Si applica anche ai sodalizi sportivi?

      L’art. 1 della Legge 201/2011 stabilisce, al primo comma, che la disposizione si applica alle società di capitali e agli enti commerciali, quindi ne possono usufruire le S.r.l. e cooperative, e non gli enti non commerciali (quali le associazioni).

      Sempre il medesimo comma stabilisce che la deduzione sopra illustrata si applica “ai fini della determinazione del reddito complessivo netto” e non del reddito di impresa, pertanto:

      • prima si calcola il reddito di impresa, con metodi “ordinari” o con procedimenti speciali (quale quello stabilito dalla Legge 398/91)
      • poi si determina il reddito imponibile fiscalmente, detraendo dal reddito di impresa eventuali perdite da esercizi precedenti e crediti d’imposta (fra i quali quello per A.C.E.).

      Di conseguenza, in assenza di una specifica esclusione, l’agevolazione di cui ci stiamo occupando spetta anche alle S.s.d.r.l. e alle Cooperative sportive dilettantistiche, indipendentemente dal meccanismo di determinazione del loro reddito d’impresa (analitico o forfetario ex Legge 398/91).

      Anzi, per esse il rapporto fra l’agevolazione derivante dall’A.C.E. e le imposte dovute può divenire particolarmente consistente, perché:

      – la percentuale di redditività forfetaria stabilita dalla Legge 398/91 è modestissima (3%), e quindi le imposte dovute non sono mai rilevanti

      – il fatto che sia gli utili, sia il capitale che le riserve di ogni tipo, non possano mai essere distribuiti ai soci, fa sì che in assenza di perdite il capitale proprio sia sempre crescente (anche se di norma non per grossi importi).

      Per richiamare l’esempio fatto al punto precedente, se la Società in questione ha conseguito nel 2016 ricavi commerciali per 100.000 euro, il suo reddito d’impresa è di 3.000 euro: 2.375 euro di abbattimento quasi azzerano le imposte dovute!

      (Continua nella prossima Newsletter)

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        Stefano ANDREANI
        Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario. Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana. Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti. È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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