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Home Scadenzario Le più importanti scadenze fiscali entro il 2 ottobre 2017
  • Scadenzario

Le più importanti scadenze fiscali entro il 2 ottobre 2017

Segreteria Fiscosport
Responsabile
28 Settembre 2017
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    Di seguito gli adempimenti più importanti con scadenza entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre cade infatti di domenica): tra questi ricordiamo la presentazione del Modello UNICO ENC e la c.d. REMISSIONE IN BONIS applicabile alle inadempienze dei termini relativi al 5 PER MILLE e alla trasmissione del MODELLO EAS.

    Entro il 2-10-2017:

    Chi: Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d'imposta 2017 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012
    Cosa: Ultimo giorno utile per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l'anno d'imposta 2017, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. N.B.: Ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento
    Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e contestuale versamento della sanzione di EUR 250,00 tramite modello F24 con modalità telematiche. N.B. La sanzione deve essere versata senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento

    Chi: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
    Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2017 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 8 maggio 2017, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell'elenco delle "associazioni sportive dilettantistiche"; trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
    Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. F24 (senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI

    Chi: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
    Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2017 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 8 maggio 2017 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il 30 giugno 2017, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la copia del documento del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
    Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con il Mod. F24 (senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione, con allegata la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI.

    Chi: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
    Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2017 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
    Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con il Mod. F24 (senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI

    Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
    Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
    Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

    Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
    Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
    Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

    Chi: Contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 prevista dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento)
    Cosa: Pagamento della seconda rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente delle riscossione – ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 – per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016
    Modalità: Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella "dichiarazione di adesione"; b) mediante bollettini precompilati che l'agente delle riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del DL.L n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione

    Chi: Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della rata degli stessi) entro il termine del 31 agosto 2017 avvalendosi dell'istituto del "ravvedimento opersoso" di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997
    Cosa: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 agosto 2017, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
    Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo

    Ulteriori scadenze sul sito dell'Agenzia delle Entrate

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