Agenzia delle Entrate – la nuova guida “LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA...
INTRODUZIONE (pagina 5 della guida disponibile on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allegata alla presente news) Negli ultimi anni l'attività sportiva dilettantistica ha ricevuto particolare attenzione da parte del legislatore. Infatti, oltre all'introduzione di norme di carattere civilistico, finalizzate a dare certezza giuridica all'associazionismo sportivo, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività. Così, oggi un ente sportivo dilettantistico, indipendentemente dalle sue dimensioni, può contare su una gestione fondata secondo regole predeterminate e, allo stesso tempo, sotto il profito tributario, può fruire di rilevanti agevolazioni. Anche nell'ultima Legge Finanziaria per il 2007 non mancano disposizioni dirette a favorire lo sviluppo delle discipline sportive. Per promuovere la pratica sportiva tra i bambini e i giovani dai 5 ai 18 anni, è stata infatti prevista la possibilità di detrarre dall'Irpef nella misura del 19 per cento le spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, è stata prevista una riduzione del 50% dei canoni sulle concessioni demaniali marittime accordate alle società sportive dilettantistiche, purché queste non abbiano scopo di lucro e risultino iscritte alle rispettive Federazioni sportive nazionali. Nella presente guida sarà tracciato un quadro sintetico delle disposizioni tributarie che le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad osservare, ponendo in particolar modo l'attenzione sugli aiuti e sugli incentivi fiscali in loro favore.
LA TUTELA SANITARIA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA a cura del Dott. Giuliano Sinibaldi (Consulente...
1- PREMESSA La visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica dell’attività sportiva è un adempimento di fondamentale importanza, sia sotto l’aspetto della regolarità della documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva che, soprattutto, in relazione alla responsabilità del dirigente sportivo. La normativa vigente prevede infatti che chiunque intenda svolgere un’attività sportiva agonistica comunque regolamentata debba sottoporsi ad una visita medica differenziata per le singole discipline sportive, presso un servizio pubblico, convenzionato o accreditato di medicina dello sport, mentre, qualora l’attività sportiva assuma carattere non agonistico, la visita medica ed il relativo certificato competono al medico di base od al pediatra, i quali, in caso di esito positivo della visita, rilasceranno un certificato di idoneità sportiva non agonistica generico, senza obbligo di indicazione dello sport praticato e, quindi, utilizzabile per la pratica di diverse attività sportive non agonistiche. Si tratta di un obbligo che viene troppo spesso sottovalutato, anche se, purtroppo, torna drammaticamente in evidenza ogni qualvolta ci si trova di fronte a situazioni quali decessi o invalidità permanenti determinate dallo svolgimento dell’attività sportiva ovvero verificatesi nel corso dello svolgimento di un’attività sportiva. In tali casi, qualora l’atleta risulti privo di certificato di idoneità (ovvero con certificato non regolare) la responsabilità (civile e penale) ricade sul Presidente della società e su coloro che, verosimilmente, potevano essere al corrente della situazione, quali i dirigenti della società (segretario, direttore sportivo), il medico sociale e l’allenatore. In caso di manifestazioni a partecipazione individuale (es. gare podistiche, podistiche, tornei amatoriali etc.) è da intendersi responsabile il Presidente del Comitato Organizzatore, cui spettano gli stessi compiti del presidente della società sportiva in relazione agli atleti partecipanti non iscritti a società sportive. Il problema del mancato rispetto dell’obbligo assume connotazione importante anche per le visite agonistiche; nonostante la visita sia obbligatoria per legge e condizione "sine qua non" per il tesseramento sportivo , non tutti gli atleti vengono sottoposti a visita di idoneità: nel Lazio, su un totale di circa 700.000 atleti agonisti , sembra che vengano sottoposti a visita meno del 50%, nelle Marche l’indice di ’”evasione” è calcolato in di ca. il 35-40% e nel Veneto tale percentuale si attesta nell’ordine del 40%. Infine, è importante sottolineare sin d’ora – anche se l’argomento sarà approfondito “ ultra ” – che eventuali dichiarazioni di assunzione di responsabilità sottoscritte dal praticante l’attività sportiva allo scopo di liberare il soggetto responsabile ai sensi di legge (Presidente della società o del comitato organizzatore) non hanno alcuna validità . 2- LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3 – LA VISITA MEDICO – SPORTIVA ED IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ 4 – IL COSTO DEL CERTIFICATO – LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA 5 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ALLEGATI:
LA FORMA GIURIDICA NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA – 1^ parte della relazione...
La 2^ parte viene pubblicata nella newsletter n. 10/2007 dell'8 marzo 2007 1. Premessa Generalmente, quando si intraprende un’attività, ci si sofferma anzitutto sulla scelta della forma giuridica da utilizzare, prendendo in considerazione una serie di elementi che riguardano principalmente: la responsabilità patrimoniale; la convenienza fiscale; i costi; l'eventuale trasferibilità della partecipazione societaria; le prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale; la finalità lucrativa o no profit. Ed, allora, si propenderà per la costituzione di un’associazione, in ragione dello scopo non lucrativo che si vuole perseguire, ovvero si sceglierà di costituire un’impresa o una società (di persone o di capitali), per avviare un’attività economica lucrativa. Si potrebbe, poi, optare per la costituzione di una società di capitali, considerando la minore difficoltà nella ricerca di capitale di terzi (se, ad esempio, per l'esercizio dell'attività fossero necessari ingenti capitali), ovvero in ragione della ridotta responsabilità patrimoniale (che è limitata al capitale sottoscritto, senza coinvolgere l'intero patrimonio personale), ovvero ancora, in considerazione della maggiore facilità di trasferimento delle proprie quote o azioni. In altri casi, si potrebbe scegliere di costituire una società di persone valutando i minori costi di avvio dell’attività (dal momento che per tali società non è richiesto un capitale sociale minimo). Anche in sede di avvio di un’attività sportiva dilettantistica gioverà scegliere con attenzione la forma giuridica da assumere, tenendo conto, anzitutto, che,
LE NOVITA’ IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA ED I NUOVI...
Il Decreto Bersani (D.L. 4.7.2006 n. 223) ha introdotto delle novità in materia di attribuzione del numero di partita iva (art. 37, commi 18, 19 e 20) ed ha aggiunto una serie di disposizioni al corpo dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rubricato " disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ”. Quindi, l’associazione sportiva dilettantistica che vuole intraprendere un’attività di natura commerciale deve richiedere il numero di Partita IVA all’Agenzia delle Entrate, compilando il nuovo modello AA7/8 . La presentazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 e la conseguente attribuzione della partita Iva comporterà l’attivazione di una serie di attività di controllo. L'agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, infatti, dovranno effettuare dei controlli con la finalità di accertare l'esercizio effettivo dell'attività. E’ stata introdotta una procedura per verificare la ricorrenza sostanziale dei requisiti che giustificano l'attribuzione del codice identificativo IVA e, in particolare, l'effettivo esercizio dell'attività dichiarata
LA SRL SPORTIVA: adempimenti civilistici e fiscali relazione del Dott. Stefano Andreani al convegno nazionale...
Aspetti Problematici: a) La detassazone dei corrispettivi specifici b) L'intrasferibilità delle quote Adempimenti Civilistici e Fiscali: c) Gli adempimenti civilistici d) Gli adempimenti fiscali Nelle prime due parti di questa breve relazione si darà conto di due dei più rilevanti aspetti problematici della disciplina fiscale delle società sportive dilettantistiche, la detassazione dei corrispettivi e l'intrasferibilità delle quote. Nella altre due parti ne verranno sommariamente ricordati gli adempimenti civilistici e fiscali, raffrontandoli con quelli stabiliti per le associazioni. a) La detassazone dei corrispettivi specifici 1) Le norme di riferimento Per le associazioni sportive l’art. 148 (già art. 111), III comma, del T.U.I.R., a condizione che siano rispettate una serie (ormai ben nota) di condizioni statutarie, fa rientrare nell’area istituzionale e non commerciale (e quindi esclude da tassazione i corrispettivi specifici pagati dagli utilizzatori), l’attività svolta nei confronti:
LE PROBLEMATICHE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO SUBORDINATO DEI LAVORATORI SPORTIVI a...
Il contenzioso amministrativo sindacale tra le imprese sportive ed i loro dipendenti e liberi professionisti è occasione di originale disquisizione e di interessante approfondimento. La natura della prestazione, la tipologia di datore di lavoro, che risulta essere percettore non di una mera prestazione valutata in termini strettamente economici, le somme monetarie che vengono amministrate nei rapporti sportivi rendono molto spesso il contenzioso poco utilizzabile, fortunatamente per la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori. Può accadere in taluni casi che il contenzioso sindacale possa instaurarsi con conseguenze e rilevanze economiche notevoli per gli attori dello stesso. I lavoratori sportivi hanno le stesse tutele dei lavoratori degli altri settori, quindi in caso di mancato pagamento di retribuzioni, di non rispetto delle condizioni contrattuali, il prestatore può adire gli organi preposti in materia. Il contenzioso in materia di lavoro si divide in amministrativo e giudiziario
LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE NELLO SPORT (1^ parte)
Quando si parla di responsabilità ci si riferisce, solitamente, a quel procedimento di verifica della liceità di un comportamento che porta alla comminatoria di sanzioni (civili o penali) nel caso in cui si accerti la violazione di norme giuridiche primarie dell’ordinamento statale. In ambito sportivo, il tema presenta da subito un carattere peculiare perché esistono due ordinamenti giuridici che regolamentano lo sport e precisamente: l’ordinamento sportivo costituito dal Coni (ed in ambito internazionale da CIO) e l’ordinamento statale. Il fenomeno sportivo interessa, infatti, oltre che l’ordinamento giuridico nazionale, anche un ordinamento giuridico settoriale a formazione spontanea, teso al perseguimento di un fine particolare, non istituito dall’ordinamento generale statale, ma sorto spontaneamente da un gruppo sociale il quale, una volta evoluto, si è creato una propria organizzazione ed ha emanato un proprio corpo di norme. Si pone, perciò, anzitutto, il problema del rapporto esistente tra questi due ordinamenti, che viene risolto dagli interpreti ritenendo che
Le Istruzioni Ministeriali ed il modello 770/2006 semplificato.
Fiscosport ha reso disponibili nella rubrica "modulistica" ed accessibili a tutti gli utenti, il modello 770/2006 semplificato (in scadenza per via telematica il 2 ottobre 2006) e le relative istruzioni ministeriali. Si allegano, altresì, alla presente news:
VADEMECUM sul “RAPPORTO DI LAVORO NEL MONDO DELLO SPORT” – 8^ ed ultima parte,...
IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO L’analisi delle professioni e dell’organizzazione del lavoro sportivo in Italia è stata realizzata utilizzando strumenti di rilevazione basati sui principi della Classificazione Internazionale delle Professioni, come indicato nell’introduzione [1] . Secondo tale approccio le professioni dello sport includono tutti i soggetti che esercitano un’attività di natura sportiva per conseguire una remunerazione. Pertanto si possono individuare cinque tipi principali di funzioni: · sportivi professionisti, che traggono sostentamento e reddito dalla pratica sportiva in genere ad alto livello; · arbitri ed ufficiali di gara; · animatori sportivi o istruttori di gruppi specifici di popolazione, che integrano gruppi di versi di popolazione (anziani, disabili, ) attraverso la pratica dello sport; · istruttori sportivi, che si occupano dell’insegnamento di base delle attività e delle abilità tecnico sportive; · allenatori responsabili per lo sviluppo della prestazione sportiva degli atleti agonisti di vario livello.
VADEMECUM sul “RAPPORTO DI LAVORO NEL MONDO DELLO SPORT” – 7^ e penultima parte,...
IL LAVORO ACCESSORIO Le prestazioni di lavoro accessorio [1] sono attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, in ogni modo, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne. Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha due finalità: ð far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative, tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza protezione, ð favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro , aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro. .... omissis ... IL CONTRATTO DI INSERIMENTO Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha previsto la regolamentazione del cd. contratto di inserimento , consentendone la stipula anche da parte di associazioni sportive. Verrà esaminata la suddetta normativa, anche alla luce della circolare ministeriale n. 31 del 21 luglio 2004. Il contratto di inserimento è definito, ai sensi dell'art. 54, co. 1, come un "" contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro " di determinate categorie di lavoratori svantaggiati. ... omissis ...






