EROGAZIONI LIBERALI: Le agevolazioni fiscali

0
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.it la versione aggiornata della guida che fornisce dettagliate informazioni sugli "sconti" tributari di cui può godere chiunque, cittadino o impresa, sostenga iniziative non profit.

Agenzia delle Entrate – la nuova guida “LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA...

0
INTRODUZIONE (pagina 5 della guida disponibile on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allegata alla presente news) Negli ultimi anni l'attività sportiva dilettantistica ha ricevuto particolare attenzione da parte del legislatore. Infatti, oltre all'introduzione di norme di carattere civilistico, finalizzate a dare certezza giuridica all'associazionismo sportivo, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività. Così, oggi un ente sportivo dilettantistico, indipendentemente dalle sue dimensioni, può contare su una gestione fondata secondo regole predeterminate e, allo stesso tempo, sotto il profito tributario, può fruire di rilevanti agevolazioni. Anche nell'ultima Legge Finanziaria per il 2007 non mancano disposizioni dirette a favorire lo sviluppo delle discipline sportive. Per promuovere la pratica sportiva tra i bambini e i giovani dai 5 ai 18 anni, è stata infatti prevista la possibilità di detrarre dall'Irpef nella misura del 19 per cento le spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, è stata prevista una riduzione del 50% dei canoni sulle concessioni demaniali marittime accordate alle società sportive dilettantistiche, purché queste non abbiano scopo di lucro e risultino iscritte alle rispettive Federazioni sportive nazionali. Nella presente guida sarà tracciato un quadro sintetico delle disposizioni tributarie che le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad osservare, ponendo in particolar modo l'attenzione sugli aiuti e sugli incentivi fiscali in loro favore.

LA TUTELA SANITARIA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA a cura del Dott. Giuliano Sinibaldi (Consulente...

0
1- PREMESSA La visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica dell’attività sportiva è un adempimento di fondamentale importanza, sia sotto l’aspetto della regolarità della documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva che, soprattutto, in relazione alla responsabilità del dirigente sportivo. La normativa vigente prevede infatti che chiunque intenda svolgere un’attività sportiva agonistica comunque regolamentata debba sottoporsi ad una visita medica differenziata per le singole discipline sportive, presso un servizio pubblico, convenzionato o accreditato di medicina dello sport, mentre, qualora l’attività sportiva assuma carattere non agonistico, la visita medica ed il relativo certificato competono al medico di base od al pediatra, i quali, in caso di esito positivo della visita, rilasceranno un certificato di idoneità sportiva non agonistica generico, senza obbligo di indicazione dello sport praticato e, quindi, utilizzabile per la pratica di diverse attività sportive non agonistiche. Si tratta di un obbligo che viene troppo spesso sottovalutato, anche se, purtroppo, torna drammaticamente in evidenza ogni qualvolta ci si trova di fronte a situazioni quali decessi o invalidità permanenti determinate dallo svolgimento dell’attività sportiva ovvero verificatesi nel corso dello svolgimento di un’attività sportiva. In tali casi, qualora l’atleta risulti privo di certificato di idoneità (ovvero con certificato non regolare) la responsabilità (civile e penale) ricade sul Presidente della società e su coloro che, verosimilmente, potevano essere al corrente della situazione, quali i dirigenti della società (segretario, direttore sportivo), il medico sociale e l’allenatore. In caso di manifestazioni a partecipazione individuale (es. gare podistiche, podistiche, tornei amatoriali etc.) è da intendersi responsabile il Presidente del Comitato Organizzatore, cui spettano gli stessi compiti del presidente della società sportiva in relazione agli atleti partecipanti non iscritti a società sportive. Il problema del mancato rispetto dell’obbligo assume connotazione importante anche per le visite agonistiche; nonostante la visita sia obbligatoria per legge e condizione "sine qua non" per il tesseramento sportivo , non tutti gli atleti vengono sottoposti a visita di idoneità: nel Lazio, su un totale di circa 700.000 atleti agonisti , sembra che vengano sottoposti a visita meno del 50%, nelle Marche l’indice di ’”evasione” è calcolato in di ca. il 35-40% e nel Veneto tale percentuale si attesta nell’ordine del 40%. Infine, è importante sottolineare sin d’ora – anche se l’argomento sarà approfondito “ ultra ” – che eventuali dichiarazioni di assunzione di responsabilità sottoscritte dal praticante l’attività sportiva allo scopo di liberare il soggetto responsabile ai sensi di legge (Presidente della società o del comitato organizzatore) non hanno alcuna validità . 2- LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3 – LA VISITA MEDICO – SPORTIVA ED IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ 4 – IL COSTO DEL CERTIFICATO – LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA 5 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ALLEGATI:

LA FORMA GIURIDICA NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA – 1^ parte della relazione...

0
La 2^ parte viene pubblicata nella newsletter n. 10/2007 dell'8 marzo 2007 1. Premessa Generalmente, quando si intraprende un’attività, ci si sofferma anzitutto sulla scelta della forma giuridica da utilizzare, prendendo in considerazione una serie di elementi che riguardano principalmente: la responsabilità patrimoniale; la convenienza fiscale; i costi; l'eventuale trasferibilità della partecipazione societaria; le prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale; la finalità lucrativa o no profit. Ed, allora, si propenderà per la costituzione di un’associazione, in ragione dello scopo non lucrativo che si vuole perseguire, ovvero si sceglierà di costituire un’impresa o una società (di persone o di capitali), per avviare un’attività economica lucrativa. Si potrebbe, poi, optare per la costituzione di una società di capitali, considerando la minore difficoltà nella ricerca di capitale di terzi (se, ad esempio, per l'esercizio dell'attività fossero necessari ingenti capitali), ovvero in ragione della ridotta responsabilità patrimoniale (che è limitata al capitale sottoscritto, senza coinvolgere l'intero patrimonio personale), ovvero ancora, in considerazione della maggiore facilità di trasferimento delle proprie quote o azioni. In altri casi, si potrebbe scegliere di costituire una società di persone valutando i minori costi di avvio dell’attività (dal momento che per tali società non è richiesto un capitale sociale minimo). Anche in sede di avvio di un’attività sportiva dilettantistica gioverà scegliere con attenzione la forma giuridica da assumere, tenendo conto, anzitutto, che,

LE NOVITA’ IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA ED I NUOVI...

0
Il   Decreto Bersani (D.L. 4.7.2006 n. 223) ha introdotto delle novità in materia di attribuzione del numero di partita iva (art. 37, commi 18, 19 e 20) ed ha aggiunto una serie di disposizioni al corpo dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rubricato " disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ”. Quindi, l’associazione sportiva dilettantistica che vuole intraprendere un’attività di natura commerciale deve richiedere il numero di Partita IVA all’Agenzia delle Entrate, compilando il   nuovo modello AA7/8 .   La presentazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 e la conseguente attribuzione della partita Iva comporterà l’attivazione di una serie di attività di controllo. L'agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, infatti, dovranno effettuare dei controlli con la finalità di accertare l'esercizio effettivo dell'attività. E’ stata introdotta una procedura per verificare la ricorrenza sostanziale dei requisiti che giustificano l'attribuzione del codice identificativo IVA e, in particolare, l'effettivo esercizio dell'attività dichiarata

LA SRL SPORTIVA: adempimenti civilistici e fiscali relazione del Dott. Stefano Andreani al convegno nazionale...

0
Aspetti Problematici: a) La detassazone dei corrispettivi specifici b) L'intrasferibilità delle quote   Adempimenti Civilistici e Fiscali: c) Gli adempimenti civilistici d) Gli adempimenti fiscali   Nelle prime due parti di questa breve relazione si darà conto di due dei più rilevanti aspetti problematici della disciplina fiscale delle società sportive dilettantistiche, la detassazione dei corrispettivi e l'intrasferibilità delle quote. Nella altre due parti ne verranno sommariamente ricordati gli adempimenti civilistici e fiscali, raffrontandoli con quelli stabiliti per le associazioni. a) La detassazone dei corrispettivi specifici 1) Le norme di riferimento Per le associazioni sportive l’art. 148 (già art. 111), III comma, del T.U.I.R., a condizione che siano rispettate una serie (ormai ben nota) di condizioni statutarie, fa rientrare nell’area istituzionale e non commerciale (e quindi esclude da tassazione i corrispettivi specifici pagati dagli utilizzatori), l’attività svolta nei confronti:

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LE AGEVOLAZIONI FISCALI relazione dell’Avv. Katia Scarpa al convegno...

0
1) Premessa La disciplina tributaria degli enti associativi che svolgono attività sportiva dilettantistica è contenuta in particolare negli artt. 148 TUIR, 90 L. n.289/2002, 1-4 della L. n.398/1991 e nell’art.25 della L. n.133/ 1999 (modificato dalla legge n.342/2000 e n.289/2002). Tali disposizioni, mentre impongono il rispetto di una serie di requisiti formali statutari, consentono all’ente sportivo di godere di particolari agevolazioni fiscali, tra cui, in particolare: a) nella tenuta della contabilità; b) nella tassazione ai fini delle Imposte Dirette; c) nel regime di imposizione ai fini IVA; d) nel regime di imposizione ai fini IRAP.

LE PROBLEMATICHE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO SUBORDINATO DEI LAVORATORI SPORTIVI a...

0
Il contenzioso amministrativo sindacale tra le imprese sportive ed i loro dipendenti e liberi professionisti è occasione di originale disquisizione e di interessante approfondimento. La natura della prestazione, la tipologia di datore di lavoro, che risulta essere percettore non di una mera prestazione valutata in termini strettamente economici, le somme monetarie che vengono amministrate nei rapporti sportivi rendono molto spesso il contenzioso poco utilizzabile, fortunatamente per la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori. Può accadere in taluni casi che il contenzioso sindacale possa instaurarsi con conseguenze e rilevanze economiche notevoli per gli attori dello stesso. I lavoratori sportivi hanno le stesse tutele dei lavoratori degli altri settori, quindi in caso di mancato pagamento di retribuzioni, di non rispetto delle condizioni contrattuali, il prestatore può adire gli organi preposti in materia. Il contenzioso in materia di lavoro si divide in amministrativo e giudiziario

La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici a cura dell’Avv. Katia Scarpa, Consulente Provinciale Fiscosport...

0
ASPETTI CIVILISTICI DELLA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA . Una delle novità di rilievo contenute nel D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 (attuativo della cd. riforma del diritto societario) attiene alla possibilità di effettuare la trasformazione tra enti giuridici aventi non solo diversa natura, ma anche diverso scopo causale. I nuovi artt. 2500 –septies e 2500 – opties del codice civile, infatti, consentono ora di effettuare le operazioni di trasformazione da società di capitali ad associazioni non riconosciute e da associazioni a società di capitali. Il tema è di particolare interesse, ove si consideri che il novellato art.90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (modificato dalla legge n.128/2004) al comma 17 ha espressamente previsto che l’attività sportiva dilettantistica può essere svolta in una delle “.. seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 e ss. del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.02.2000 n.361; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro...”. Sembrerebbe, perciò, indubbia, ora, (e si anticipano sin da ora alcune considerazioni che si approfondiranno nel prosieguo) la possibilità di trasformare un’associazione sportiva dilettantistica in una società sportiva di capitali o cooperativa e viceversa. In sede di prima applicazione di tali disposizioni, però, si pone il problema della possibilità di mantenere i titoli ed i riconoscimenti sportivi faticosamente raggiunti dall’ente sportivo prima della trasformazione e perciò ci si è interrogati sugli effetti giuridici in capo all’ente preesistente, a seguito della trasformazione. La complessità della questione impone in via preliminare un esame dell’istituto della trasformazione nella disciplina del codice civile, quindi si cercherà di suggerire alcune soluzioni interpretative

LE SOCIETA’ DI CAPITALI SENZA SCOPO DI LUCRO: LE PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DEI...

1^ argomento di discussione del 3° Meeting dei Consulenti Fiscosport in programma ad Alassio (Savona) il 14 ottobre 2006 alle ore 15 presso la Biblioteca di Alassio - piazza Airaldi e Durante 7 - ingresso libero ai consulenti e agli addetti ai lavori - riconosciuto per i crediti formativi da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e del Collegio dei Ragionieri di Savona Premessa L’art. 148, comma 3   del TUIR prevede, per le associazioni sportive, che i proventi conseguiti con le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo, o statuto   fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, assumano la natura di proventi non commerciali. In sostanza il legislatore fiscale ha previsto alcune condizioni che, ove realizzate, consentono di non considerare proventi tassabili le somme conseguite a fronte di specifiche prestazioni. Tali corrispettivi, diversamente, dovrebbero essere considerati quali entrate aventi natura commerciale. Le condizioni sono indicate qui di seguito: -          le prestazioni devono essere poste in essere da un’associazione sportiva, cioè avente le caratteristiche di cui   all’art. 90 della legge n. 289/2002, e cioè la denominazione sociale con l’indicazione del carattere sportivo dilettantistico dell’attività, le norme sull’ordinamento interno ispirate al principio di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e così via; -          devono essere rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali; -          devono essere rese nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti che abbiano diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; -          gli statuti devono essere conformi alle clausole indicate dagli artt. 148 del TUIR e 90, comma 18 della legge n. 289/2002, e cioè devono prevedere l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto, la libera eleggibilità,   e così via. La costituzione delle società di capitali senza scopo di lucro ha fatto sorgere, sin dall’approvazione dell’art. 90, il problema dell’applicazione delle suddette disposizioni anche nei confronti di questa nuova categoria di soggetti.

Resta connesso

2,857FansMi piace
216FollowerSegui

Ultimi articoli

I Premi sportivi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono esenti dalla ritenuta...

0
Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026