LE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO a cura del Prof. Giulio D’Imperio, Collaboratore della...
Le prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno subito una modifica sostanziale, che di fatto ha interessato anche le entità sportive dilettantistiche con l’articolo 7 ter comma 12 della L.33/2009. La novità consiste nella possibilità di porre in essere prestazioni occasionali di tipo accessorio in presenza di manifestazioni sportive anche organizzate da un ente pubblico. Ma non per tutti i soggetti:
RIFLESSIONI PER MEMORIE DIFENSIVE AVVERSO I VERBALI DI ACCERTAMENTO DELL’ENPALS
A seguito dei controlli effettuati dall’ENPALS nel corso del 2008 per la verifica del corretto inquadramento dei lavoratori presso gli impianti sportivi, con particolare riferimento ai centri fitness, sono emerse delle ripetute osservazioni di irregolarità da parte degli Ispettori con riferimento specifico ai contratti di collaborazione sportiva e con la conseguente presunta erronea applicazione dell’esenzione contributiva per le prestazioni svolte dagli stessi collaboratori. Più concretamente da un lato le società/associazioni hanno ritenuto che le prestazioni dei collaboratori sportivi rientrassero nel regime agevolato previsto dall’art. 37 della legge 342/2000, riguardante i compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche, ricomprese tra i c.d. redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera m del DPR 917/1986, T.U.I.R.), dall’altro l’ENPALS ha contestato tale inquadramento basandosi su due assunti: a) l’assenza di un rapporto diretto tra prestazione resa e la partecipazione a gare, manifestazioni, tornei ecc., con cui si sostanzierebbe l’espressione dell’art. 67 TUIR “esercizio diretto di attività sportiva”; b) la ripetitività, sistematicità, abitualità della prestazione da parte dei collaboratori, tale da far inquadrare queste collaborazioni nell’ambito del lavoro dipendente o libero professionale. Con la presente memoria si intende fornire alcuni spunti di riflessione utili per eventuali memorie difensive nei confronti dell’ENPALS, volte ovviamente ad evidenziare le ragioni che hanno indotto le società/associazioni sportive a regolare il rapporto di lavoro con i propri collaboratori nella formula della collaborazione sportiva così come previsto dal citato art. 67, lett. m. del TUIR. I motivi sono di carattere “soggettivo” ed “oggettivo”.
LA CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI: un adempimento in scadenza il 28 febbraio 2009
Importante scadenza fiscale da non dimenticare è quella del 28 febbraio 2009 : entro tale data, infatti, tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche devono consegnare le certificazioni delle ritenute operate e versate nella qualità di sostituto d'imposta, in merito ai compensi e somme corrisposte nel corso dell’anno solare 2008 per prestazioni di lavoro autonomo (notai, avvocati, commercialisti, medici o altri professionisti, collaboratori e prestatori occasionali), nonché per il rilascio del modello CUD a lavoratori dipendenti e assimilati . A tal proposito giova ricordare che devono essere certificati , oltre alle somme corrisposte per prestazioni svolte da lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, professionisti, collaboratori occasionali anche i rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati :
LA CONTRIBUZIONE ENPALS SUL “LAVORO SPORTIVO” EX ART. 67 TUIR: un problema finalmente risolto in...
... purtroppo facendone sorgere uno più grande: quali sono i redditi compresi nella previsione dell'art. 67, II comma lettera "m", del TUIR? Per mettere le società sportive in condizione di scegliere se avvalersi o meno di tale opportunità, il modo più corretto per inquadrare la vicenda ci è sembrato ripercorrerne le tappe, cercando di costruire in tal modo una interpretazione coerente e sgombrando il campo da alcuni elementi che rischiano di fuorviare molti operatori.
DAL 05 MARZO 2008 OBBLIGO DEL MODULO PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE a cura...
Con la pubblicazione in G.U n.42 del 19/02/2008 del Decreto Ministero del Lavoro del 21/01/2008, viene approvato il modulo obbligatoriamente utilizzabile dai lavoratori dipendenti in caso di recesso dal contratto di lavoro per "dimissioni volontarie". Il Decreto Ministero Lavoro del 21/01/08 vede la luce in G.U del 19/02/08, determinando pertanto l’obbligo di utilizzo dal 05.03.2008 .
LE SANZIONI PER LA MANCATA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO COMPETENTE (CENTRO PER L’IMPIEGO) DELLA COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE...
Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che usufruiscono delle collaborazioni amministrativo-gestionali riconducibili all’articolo 90 della L.289/2002, sono tenute a darne comunicazione preventiva agli uffici dei Servizi Competenti (ex uffici di collocamento), così come chiarito dalla nota del Ministero del Lavoro prot.13/SEGR/004746 del 14 febbraio 2007. La Finanziaria 2007, al comma 1180, ha previsto una novità che interessa per alcuni aspetti le società ed associazioni sportive dilettantistiche:
CIRCOLARE CONI SULL’ENPALS: UNA PRESA DI POSIZIONE IN VISTA DELLA SCADENZA DEL 16 GENNAIO...
In vista della scadenza del 16 gennaio 2007 per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Enpals (scadenza prorogata con messaggio ENPALS n. 3 del 16 ottobre 2006) ed in attesa di un pronunciamento ufficiale dell'Ente previdenziale, il CONI - Coor.to Attività Politiche e Istituzionali ha emanato una circolare, la prot. 0510 del 19 dicembre 2006 indirizzata alle Fsn/Dsa/Eps nonchè ai C.R. e C.P. CONI nella quale viene ribadita la posizione del Comitato Olimpico, in linea con quella della nostra testata, circa il non assoggettamento a contribuzione previdenziale per i compensi sportivi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. Rimangono, in realtà, da definire alcune questioni aperte con l'Enpals, per le quali si resta in attesa di chiarimenti (o di una nuova proroga del termine di scadenza). Come richiesto dal CONI, si provvede a dare la massima diffusione della predetta circolare (allegata in pdf alle presente news). Gli esperti Fiscosport terranno informati gli utenti con un apposito approfondimento nella prossima newsletter (n. 2/2007 del 11/1/2007), rinviando fin d'ora all'articolo a firma del Dott. Giuliano Sinibaldi, riportato nella newsletter n. 43/2006, inviata a tutti gli utenti e disponibile nelle Novità (home page del sito www.fiscosport.it ). L'utente registrato al sito www.fiscosport.it può anche accedere all'archivio attraverso la RUBRICA "News", cliccando sulle n. 34 e 35 del 2006.
ENPALS – CIRCOLARE N. 13 DEL 07/08/2006 ...
Dopo il messaggio del 13.07.06 che “congelava” la scadenza del 17/07/2006 per il versamento dei contributi relativi ai trimestri 2°/3° e 4° 2005 e 1° e 2° 2006 in attesa di ulteriori chiarimenti, l’ENPALS ha finalmente emanato la tanto attesa circolare esplicativa in relazione all’obbligo ed alle modalità di assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme percepite nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Le conclusioni cui giunge l’Ente di Previdenza sono, in sostanza, le seguenti:
FISCOSPORT FLASH: pubblicata l’annunciata circolare ENPALS sugli sportivi dilettanti. Allegata la circolare Enpals...
Il messaggio del Presidente del C.O.N.I. Giovanni Petrucci del 25 luglio scorso è stato recepito dall'Enpals che ha emanato l'allegata circolare n. 13 del 7 agosto 2006 (pubblicata sul sito www.enpals.it ). NB: questa news era già stata oggetto del FISCOSPORT FLASH del 9 agosto 2006, ma vista l'importanza della circolare viene riproposta nuovamente.
FISCOSPORT FLASH: Comunicato del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in merito alle questioni...
Il Presidente del C.O.N.I. Giovanni Petrucci ha diffuso un comunicato datato 25 luglio 2006 ed inoltrato ai Membri della Giunta Nazionale CONI e ai Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva in merito alla questione ENPALS. Se ne riporta il contenuto per opportuna conoscenza:






