Giurisprudenza

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 21324 del 31 maggio 2007

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Con la sentenza 31 maggio 2007, n. 21324 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "commette il reato di frode sportiva (art. 1 comma primo, L. n. 401 del 1989) anche l'atleta che abbia consapevolmente e volutamente accettato di compiere "altri atti fraudolenti" diversi da quelli dettagliatamente indicati dalla prima parte della stessa disposizione (ad esempio, accettando la somministrazione di sostanze dopanti per esaltare le proprie doti atletiche) al fine di alterare la genuinità del risultato di una competizione sportiva.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA 26 OTTOBRE 2007, N. 22533

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G.F. propose ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, con i quali l'Ufficio, a fronte di omessa dichiarazione, aveva accertato per le annualità 1992 e 1993, sulla scorta di p.v.c. della G.d.F., reddito d'impresa, rispettivamente, di L. 36.523.000 e di L. 42.621.750, correlato ad attività di bar. A fondamento del ricorso, il G. deduceva che la sua attività di barista si svolgeva esclusivamente nell'ambito di circolo aderente al Centro Nazionale Sportivo Libertas ed era limitata al servizio dei soli relativi soci. Sosteneva che, pertanto, la sua attività non era paragonabile agli altri esercizi pubblici, anche con riguardo alla tenuta dei libri contabili ed all'obbligo della dichiarazione. Aggiungeva che l'attività esercitata non poteva ritenersi di impresa commerciale, in quanto rientrante nella categoria di spacci o bar riservati ai soci i cui corrispettivi andavano a coprire appena i costi specifici e di funzionamento.

LA RESPONSABILITA’ CIVILE NELLO SPORT: pubblichiamo in allegato una sentenza della Cassazione

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La Cassazione ha affermato il principio secondo cui "l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti quelli (come gli arbitri, i guardalinee, i guardaporte, i meccanici, i tecnici, ecc.) che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara, per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati. Sicché, i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di un competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi". In allegato la citata sentenza n. 20908/05:

Rassegna Normativa : la sentenza n. 612/2006 – Corte Suprema di Cassazione –...

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SENTENZA n. 612/2006, depositata il 13/1/2006, sul ricorso proposto dal CIRCOLO RICREATIVO ... ricorrente contro il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate ... avverso la sentenza n. 58/01 della commissione tributaria regionale di Firenze

Responsabilità civile degli organizzatori di un torneo di calcio amatoriale in caso di decesso...

Ai sensi dell'art. 2049 c.c. gli organizzatori di un torneo amatoriale rispondono dei danni alla salute subiti dai partecipanti al torneo medesimo qualora non abbiano predisposto i necessari controlli medici al fine di stabilire l'idoneità fisica dei giocatori. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 15394 depositata il 13 luglio 2011.

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