AGEVOLAZIONI IMPOSTA DI CONSUMO GAS METANO PER ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI, a cura del Dott....

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Con il presente intervento si intende ricordare a tutti i rappresentanti di enti senza scopo di lucro operanti nel settore sportivo dilettantistico, che è possibile accedere alla riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano prevista dal D.lgs. 26/10/1995 n. 504, art. 26 e nota 1 , in impianti sportivi e loro pertinenze. A ribadire la normativa di favore è intervenuta in seguito la Circolare delle Dogane n. 64/D del 03/04/2000 , in cui è stato chiarito che l'applicazione delle agevolazioni previste per il riscaldamento degli impianti industriali è anche applicabile non solo agli impianti sportivi, ma anche a tutte quelle strutture (docce, spogliatoi, uffici amministrativi, ecc.) annesse agli impianti stessi. Per poter accedere alla particolare aliquota di accisa prevista dalla fonte normativa citata, il rappresentante legale dell'ente sportivo dilettantistico dovrà inoltrare alla società erogatrice del combustibile apposita domanda di riduzione dell'imposta, specificando, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 455, che l'ente non ha scopo di lucro e che svolge attività sportiva dilettantistica. Abitualmente occorre allegare alla domanda fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante, statuto, ultima fattura ed altri documenti che saprà certamente precisare la società erogatrice del combustibile, la quale dovrebbe disporre di moduli ad hoc per accedere al beneficio.

GLI ACCERTAMENTI FISCALI SULLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – IL PUNTO SULLA SITUAZIONE, a cura...

La circolare dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento –   n. 20/E del 16 aprile 2010, avente ad oggetto “prevenzione e contrasto dell’evasione – anno 2010 – indirizzi operativi” contiene un paragrafo, il n. 2.4, dedicato agli Enti Non Commerciali. Non è la prima volta che l’Agenzia delle Entrate si occupa del Non Profit, e delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche in particolare: negli ultimi due anni numerosi sono stati i documenti, sia normativi che di prassi, aventi ad oggetto le verifiche alle quali sottoporre il mondo associativo al fine di contrastare   il temuto abuso dei regimi agevolativi dei quali il Non Profit può beneficiare. Interessanti spunti di riflessione giungono anche dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che ha emanato diverse sentenze a seguito dei controlli, evidentemente più frequenti che in passato, operati sui sodalizi e sui circoli sportivi: da ultimo, l’importante sentenza della Corte di Cassazione, sez. trib., n. 12249 del 19 maggio 2010. La problematica dei controlli fiscali, e della regolarità, formale e sostanziale, delle procedure amministrative degli enti sportivi dilettantistici non è dunque più eludibile, e merita la massima attenzione da parte dei dirigenti sportivi

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO: IL MUTUO LIGHT a cura del Dott. Enzo Marra,...

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La piccola ristrutturazione dell’impianto sportivo, l’adeguamento alle norme di sicurezza, l’acquisto di attrezzature per l’attività sportiva sono oggi finanziabili dal Credito Sportivo con una linea di credito veloce e poco elaborata: l’ ICS mutuo light . Le associazioni sportive dilettantistiche interessate ed iscritte al registro Coni possono richiedere questo particolare mutuo allegando alla domanda l’atto costitutivo e lo statuto , gli ultimi due rendiconti approvati, documentazione comprovante la disponibilità dell’impianto ( contratto di affitto, di concessione ) per la durata pari a quella del mutuo e il preventivo o il computo metrico dettagliato dei lavori da effettuare. Ai suddetti documenti va allegata la delibera dell’assemblea dei soci di conferma del direttivo al momento dell’istanza e dei poteri di rappresentanza degli organi amministrativi, la conferma dello statuto sociale dell’ente, la delibera del consiglio direttivo avente come oggetto la volontà di contrattazione del mutuo ed il conferimento dei necessari poteri al legale rappresentante ai fini della sottoscrizione del   contratto. L’importo massimo erogabile dal Credito Sportivo è di 50 mila euro versato in unica soluzione contestualmente alla stipula del contratto previa esibizione delle fatture dei lavori effettuati o dell’acquisto delle attrezzature. Il piano di ammortamento è molto flessibile e va da un minimo di 18 ad un massimo di 60 mesi (cinque anni) con rate mensili. Le spese d’istruttoria sono di 100,00 euro da versare all’atto di erogazione del mutuo. Come garanzia l’ente sportivo può proporre una fideiussione personale (anche pro quota dei singoli dirigenti) o altri tipi di garanzie, mentre il tasso d’interesse viene fissato al momento della stipula del contratto. L’ ICS mutuo light si configura come   un prodotto finanziario   la cui istruttoria è molto semplice e consente di dare immediate risposte alle esigenze di tanti enti sportivi che, avendo vinto una gara d’appalto pubblico, devono attrezzare l’impianto preso in gestione o che, a seguito di prescrizioni, debbono per esempio adeguare l’impianto elettrico o rinnovare le attrezzature di una sala di fitness o comprare   nuovi attrezzi.  

VENDITE E ACQUISTI DI BENI VERSO E DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO a...

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Nell’ultimo periodo si fa un gran parlare del Decreto Legislativo che recepisce specifiche direttive comunitarie in materia di territorialità Iva. Principi che hanno ampliato la definizione di “soggetto passivo di imposta” con riferimento alle prestazioni di servizi e al luogo di tassazione , ha definito nuove modalità per i rimborsi ai non residenti e modificato le regole sulla fatturazione. Al contrario, con il presente documento, vogliamo tornare ad approfondire, ai fini della disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto, il concetto di cessione di beni con particolare riferimento ai rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino.

INFEDELE ED OMESSA DICHIARAZIONE: FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTI a cura della Dott.ssa Patrizia Sideri, Consulente...

In ambito sportivo, in tema di applicazione delle agevolazioni fiscali sancite dall’art. 148 del TUIR ai fini delle imposte dirette e dall’art. 4 del DPR 633/1972 ai fini IVA, si può porre la problematica di una inesatta interpretazione della normativa: ciò potrebbe avere risvolti di rilevanza penale.

INFEDELE ED OMESSA DICHIARAZIONE: FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTI a cura della Dott.ssa Patrizia Sideri, Consulente...

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In ambito sportivo, in tema di applicazione delle agevolazioni fiscali sancite dall’art. 148 del TUIR ai fini delle imposte dirette e dall’art. 4 del DPR 633/1972 ai fini IVA, si può porre la problematica di una inesatta interpretazione della normativa: ciò potrebbe avere risvolti di rilevanza penale.

LA CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI: un adempimento in scadenza il 28 febbraio di ogni anno,...

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Le società ed associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a rilasciare le certificazioni delle ritenute operate e versate nella qualità di sostituto d'imposta, in merito ai compensi e somme corrisposti durante l'anno solare precedente per prestazioni di lavoro autonomo (notai, avvocati, commercialisti, medici o altri professionisti, collaboratori e prestatori occasionali), nonchè al rilascio del modello CUD a lavoratori dipendenti e collaboratori a progetto (riforma Biagi). Le società ed associazioni sportive dilettantistiche sono, altresì, obbligate alla certificazione dei compensi art. 67, comma 1, lett. m) TUIR anche se rientranti nella fascia di esenzione di 7.500,00 euro.

LA REMUNERAZIONE DEI DIRIGENTI DEGLI ENTI SPORTIVI a cura del Dott. Marco D’Isanto,...

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I dirigenti delle associazioni sportive e delle società sportive molto spesso sono chiamati a svolgere direttamente dei ruoli operativi nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive. In questi casi si pone il problema se sia lecito che tali dirigenti percepiscano delle normali retribuzioni senza che questo possa essere considerata una distribuzione diretta o indiretta di utili. Si tratta di una questione particolarmente delicata che vale la pena sinteticamente di analizzare.

CAMBIA IL MODELLO AA5 a cura del Rag. Gianpaolo Concari, Collaboratore della Redazione Fiscosport...

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Cambia il modello AA5. Cambiano modalità di presentazione e la veste grafica, ma la sua efficacia resta molto limitata. Il nuovo modello potrà essere utilizzato dal 1° febbraio 2010. Sono passati ventidue anni dalla precedente versione (la versione AA5/5 è dell’anno 1987) del modello e finalmente l’Agenzia delle Entrate mette mano al suo restyling . Da tempo il modello mostrava tutti i segni della sua età per un settore che nel frattempo è cresciuto a ritmi esponenziali ed è in continua evoluzione. Tra le tante rughe c’era la mancanza di un apposito spazio per delegare un terzo alla presentazione del modello o per indicare un codice attività con un numero di caratteri adeguato alla nuova codifica ATECO. Ma non solo: il modello era talmente vecchio che il suo reperimento era difficile anche sul sito dell’Agenzia delle entrate mentre gli uffici spesso distribuivano fotocopie. Vediamo le novità:

RAVVEDIMENTO OPEROSO: cambia la misura degli interessi legali a far data 1/1/2010 a cura...

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Dal 1° gennaio 2010, per effetto delle disposizioni dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell’Economia del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 15 dicembre 2009, cambia il tasso di interesse legale, con la riduzione di due punti percentuali, dal 3% all'1%. Tale disposizione ha effetto anche per il cosiddetto "ravvedimento operoso" delle imposte dovute e non pagate nei termini di legge. Pertanto dal 1° gennaio 2010 gli interessi di ravvedimento nei modelli F24 dovranno essere conteggiati all'1% esclusivamente per il ritardo del nuovo anno, mentre si continuerà ad utilizzare il tasso del 3% per il periodo 1/1/2008 - 31/12/2009 ed il 2,5% per il periodo antecedente dal 1/1/2004 al 31/12/2007). Rimane, invece, inalterata la sanzione di "ravvedimento" fissata al 2,5% se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza originaria, ovvero al 3% oltre tale termine ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Ricordiamo che i ravvedimenti operosi a fini Iva, per le associazioni che hanno optato per la legge n. 398/91, possono essere effettuati nel termine di 365 giorni dalla scadenza originaria (non essendo prevista, per tali soggetti, la dichiarazione annuale Iva). Nei prossimi giorni sarà disponibile la nuova versione della modulistica 2010 che per il ravvedimento tiene conto di quanto sopra.

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I Premi sportivi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono esenti dalla ritenuta...

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Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026