Stefano ANDREANI

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Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario.
Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana.
Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti.
È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.
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ULTIMA ORA! LA MANOVRA DI INIZIO LUGLIO (D.L. n. 98/2011) – LA DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI
L'art. 39 del d.l. 6/7/2011 n. 98, rubricato " Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria ", ripropone la definizione delle liti pendenti, ovvero la possibilità di definire i contenziosi in corso con il pagamento di una percentuale delle sole imposte o maggiori imposte accertate. Data l'ondata di verifiche e accertamenti che hanno colpito il settore dello sport dilettantistico negli ultimi due anni, la possibilità di definire i relativi contenziosi usufruendo di "sconti" consistenti riveste certamente un notevole interesse.
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IL MODELLO UNICO DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE a R.L.
La dichiarazione dei redditi delle S.s.d.r.l. presenta, rispetto a quella delle associazioni sportive, rilevanti differenze, che riguardano le modalità sia di determinazionedel reddito sia di compilazione della dichiarazione. Il presente breve scritto ne vuole evidenziare gli aspetti più importanti e delicati.
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QUESITO N. 581 del 25/05/2011 – utente fiscosport n. 8337 – prov. di RIMINI
Leggendo la newsletter del 23/12 mi sono sorti dei dubbi per i quali chiedo alcuni chiarimenti. Mi sembra di ricordare che nella relazione illustrativa della legge si potesse dare una interpretazione estensiva per cui potesse beneficiare non solo chi avesse il minore a carico ma anche chi (nonno, amico...benefattore) versasse la quota, per un gesto di generosità oppure per dare la possibilità di fare sport ad un bimbo con difficoltà economiche. Un altro chiarimento riguarda il termine "attività sportiva"; si deve interpretare partecipazione ad una "disciplina sportiva" organizzata (federazione o ente di promozione) oppure a qualsiasi attività promozionale ludica e propedeutica a quasiasi eventuale futura scelta di uno specifico Sport?. La nostra Polisportiva, in fatti, organizza, nei tre mesi estivi, un Centro Estivo per bimbi e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Lo staff è composto da laureati in scienze motorie e da istruttori con qualifiche diverse (Piscologi, insegnanti, ecc.); tutti, comunque, collaborano per fare fare un'attività motoria di carattere ludico e, sopratutto, far conoscere e praticare tante e diverse discipline sportive. Tale quota può essere detraibile?. Pongo questa domanda perchè la legge prevede che nella ricevuta sia scritta l'attività sportva praticata e, nel nostro caso, non saprei cosa scrivere. Faccio presente che diversi commercialisti ritengono valida la nostra ricevuta in cui c'è solo scritto "quota iscrizione Centro Estivo". Risposta a cura del dott. Stefano Andreani, Consulente Regionale Fiscosport Toscana - Firenze
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LA RESPONSABILITA’ PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASSOCIAZIONE O SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA – A cura del dott. Stefano Andreani, Consulente Regionale Fiscosport – Firenze
La stragrande maggioranza delle associazioni e società sportive ha patrimoni estremamente limitati; in esse quindi, ancor più che nelle società commerciali, è importante sapere con esattezza quale responsabilità personale grava sulle persone che le gestiscono. In questo articolo affrontiamo una parte importante di tale problema.
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“PREVENZIONE E CONTRASTO DELL’EVASIONE – ANNO 2011 – INDIRIZZI OPERATIVI”: dopo la Circolare A.d.E. 20/E del 2010, anche la Circolare 21/E del 18/5/11 inserisce gli enti non commerciali fra i soggetti nei confronti dei quali indirizzare in via prioritaria
La consueta circolare di indirizzo dell'attività di lotta all'evasione per l'anno in corso, come già quella per l'anno precedente, comprende gli enti non commerciali fra i soggetti verso cui deve essere prestata massima attenzione, svolgendo una attività di verifica che " nel corso del 2010 ha permesso di conseguire a livello nazionale risultati complessivamente positivi " e dalla quale " nell'anno incorso è atteso il conseguimento di obiettivi superiori, prevalentemente sotto il profilo qualitativo ". Il giorno dopo la sua pubblicazione esponiamo le nostre prime considerazioni, che ovviamente "aggiusteremo" e approfondiremo anche alla luce degli altri commenti, che siamo certi non mancheranno.
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Nella Circolare 2/E del 13/5/11 dell’Agenzia delle Entrate una risposta sulla detrazione per attività sportive
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/5/2011, al punto 5.9, esamina l'ipotesi di attività sportive svolte presso associazioni sportive, palestre e piscine, in virtù di accordi con i Comuni; nel caso prospettato il pagamento del corso viene effettuato mediante bollettino di c/c postale intestato al Comune ed è stato chiesto se tale bollettino, unitamente alla ricevuta complessiva rilasciata dall'associazione con l'elenco dei partecipanti al corso, sia sufficiente per poter usufruire della detrazione di cui all'art. 15, I comma, lettera i-quinquies, del T.U.I.R.
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LA DETRAZIONE PER SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVA DI RAGAZZI FRA 5 E 18 ANNI DI ETA’
Sull'argomento sono già stati pubblicati su Fiscosport tre articoli: il primo al momento della pubblicazione del D.M. attuativo, il secondo al momento in cui sono state pubblicate le istruzioni ministeriali per le prime dichiarazioni dei redditi nelle quali tale agevolazione poteva essere fatta valere, il terzo con i testi delle disposizioni di Legge. In occasione della newsletter che si occupa in gran parte di argomenti legati proprio alle dichiarazioni dei redditi ci è parso opportuno proporre una sintesi di tali lavori, riunendone ed aggiornandone i contenuti.
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IL BILANCIO DELLE SOCIETA’ E DELLE COOPERATIVE SPORTIVE DILETTANTISTICHE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Per i soggetti - diversi da società e cooperative - operanti nel settore sportivo, in primo luogo le associazioni , sia la normativa civilistica sia quella tributaria si limitano in sostanza ad affermare che deve essere predisposto un rendiconto, senza in alcun modo specificarne schema o contenuto minimo. Per le società di capitali e per le cooperative la redazione del bilancio è invece chiaramente e dettagliatamente regolamentata dal codice civile e segnatamente dagli artt. da 2423 a 2429 e dall'art. 2435-bis, dettati per le S.p.A. e richiamati per le S.r.l. dall'art. 2478-bis e per le cooperative dal principio generale di cui all'art. 2519. Per i bilanci delle società e cooperative sportive dilettantistiche non esistono deroghe o disposizioni particolari, e anzi l'art. 90, l. 289/2002 ribadisce che a esse si applicano le disposizioni del codice civile. Le norme di riferimento per la redazione dei loro bilanci sono quindi quelle sopra indicate. Non è ovviamente questa la sede per esaminare tutte le regole civilistiche che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio delle società di capitali, ci limiteremo quindi, ponendoci nell'ottica dei dirigenti del sodalizio, abituati alla grande libertà della quale godono nel predisporre i rendiconti degli enti associativi, a esporre i principali "paletti" che sono invece posti per i bilanci delle società di capitali, in primo luogo il principio di competenza, al quale dedicheremo una esposizione un poco più approfondita.
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LE ASSEMBLEE PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Il bilancio (per S.r.l. e coop) ovvero il rendiconto annuale (per le associazioni) deve essere approvato dall'Assemblea dei soci: - nelle S.r.l. e coop perché lo stabilisce esplicitamente il codice civile - nelle a.s.d. perché così richiede l'art. 20 c.c. per le associazioni riconosciute (e per pacifica interpretazione estensiva anche per le non riconosciute) - in entrambe perché ciò richiede l'art. 90 della Legge 289/2002 affinché tali sodalizi possano essere considerati "sportivi dilettantistici" e godere dei relativi benefici tributari.
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QUESITO N. 650 del 11/03/2012 – utente fiscosport n. 11874 – prov. di TREVISO
Sono il Presidente di una Associazione Sportiva Dilettantistica che pratica l’attività di pallacanestro.L’associazione ha aderito alla legge 398/1991 al momento della costituzione, presentando la modulistica richiesta all’Ufficio SIAE di competenza come prevede la normativa.L’Ufficio SIAE mi ha comunicato che tutte le entrate dell’associazione, siano esse di natura istituzionale sia di natura commerciale, devono essere comunicate a tale ufficio con cadenza quindicinale, attraverso la compilazione e presentazione del Mod. SD-1, unitamente a copia delle ricevute e/o fatture emesse.Non avendo trovato nessuna normativa in merito a tale obbligo, con la presente vi chiedo se tale adempimento è obbligatorio e se la risposta è positiva: è dovuto per tutte le tipologie di entrate, ovvero devo anche comunicare e depositare copia di tutte le ricevute emesse per le quote associative e/o iscrizione a corsi di basket? Risposta a cura di Stefano Andreani *, Consulente Regionale Fiscosport Toscana
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Le più importanti scadenze fiscali entro il 20 agosto 2025
Di seguito gli adempimenti più importanti con scadenza entro il 20 agosto 2025. Altre scadenze sul sito dell'Agenzia delle Entrate: in particolare per le associazioni senza Partita IVA (categoria G) e per le associazioni con Partita IVA (categoria E)