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    Home Circolari e risoluzioni "PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE - ANNO 2011 - INDIRIZZI OPERATIVI": dopo la...
    • Circolari e risoluzioni

    “PREVENZIONE E CONTRASTO DELL’EVASIONE – ANNO 2011 – INDIRIZZI OPERATIVI”: dopo la Circolare A.d.E. 20/E del 2010, anche la Circolare 21/E del 18/5/11 inserisce gli enti non commerciali fra i soggetti nei confronti dei quali indirizzare in via prioritaria

    Stefano ANDREANI
    Stefano ANDREANI
    Dottore Commercialista in Firenze
    19 Maggio 2011
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      La consueta circolare di indirizzo dell'attività di lotta all'evasione per l'anno in corso, come già quella per l'anno precedente, comprende gli enti non commerciali fra i soggetti verso cui deve essere prestata massima attenzione, svolgendo una attività di verifica che " nel corso del 2010 ha permesso di conseguire a livello nazionale risultati complessivamente positivi " e dalla quale " nell'anno incorso è atteso il conseguimento di obiettivi superiori, prevalentemente sotto il profilo qualitativo ". Il giorno dopo la sua pubblicazione esponiamo le nostre prime considerazioni, che ovviamente "aggiusteremo" e approfondiremo anche alla luce degli altri commenti, che siamo certi non mancheranno.

      La consueta circolare di indirizzo dell’attività di lotta all’evasione per l’anno in corso, come già quella per l’anno precedente, comprende gli enti non commerciali fra i soggetti verso cui deve essere prestata massima attenzione, svolgendo una attività di verifica che “nel corso del 2010 ha permesso di conseguire a livello nazionale risultati complessivamente positivi” e dalla quale “nell’anno incorso è atteso il conseguimento di obiettivi superiori, prevalentemente sotto il profilo qualitativo“.

      Il punto 2.4 della Circolare n.  20/E del 16/4/10, relativa all’attività di lotta all’evasione nel 2010, era intitolato “Enti non commerciali”; il punto 2.4 della Circolare 21/E del 18/5/11 allarga per il 2011 la platea di tali soggetti, includendovi “Enti non commerciali, ONLUS e altri soggetti che fruiscono di regimi agevolativi (società cooperative e settore agricolo)”; a ciascuno di essi è dedicato un capitolo specifico, dal 2.4.1 dedicato agli  enti associativi, al 2.4.4 dedicati al settore agricolo.

      Alla circolare 20/E del 2010 dedicammo all’epoca un approfondimento, e tutti sappiamo come le direttive in essa contenute si siano effettivamente concretizzate in una rilevante mole di verifiche a carico degli enti non commerciali e delle società sportive in particolare; in sede di prima lettura della Circolare 20/E del 2011, pubblicata ieri, cerchiamo di valutare se oltre alla conferma dell’attenzione dei verificatori per il settore non profit, vi siano rispetto a essa elementi di novità o comunque di “aggiustamento del tiro”.

      La prima parte del punto 2.4 mostra “aggiornamenti” semplicemente lessicali, confermando la volontà di “intercettare” i soggetti che abusano delle agevolazioni, che ci si attendono risultati che da “rilevanti” nel 2010 sono “sempre più significativi” nel 2011, sia in termini di recupero dell’evasione pregressa che di “espulsione” dai regimi agevolati dei soggetti privi dei necessari requisiti.

      La seconda parte del punto 2.4.1, quest’anno specificatamente dedicato agli enti associativi (della prima parte diremo più avanti), non contiene più:
      – il riferimento al modello EAS, che l’anno scorso era una novità,
      – né l’invito a dedicare “specifica attenzione” ai soggetti operanti in “settori tipicamente ad alto rischio (associazioni culturali, sportive, di formazione e così via)”,
      – né l’invito all’ “individuazione più ampia possibile nei casi di omessa comunicazione“.

      Si raccomanda invece:

      – “l’attenta valutazione degli indici di rischio“
      – di tenere scrupolosamente conto della “diffusa esistenza di abusi di particolare rilevanza economica” “evitando di perseguire situazioni di minima rilevanza“.

      Vengono infine dettate le procedure e specificate le competenze dei vari organi coinvolti nella procedura di accertamento.

      Non ci pare siano necessari commenti, salvo sottolineare con piacere la presa di coscienza anche da parte dell’Agenzia che esistono realtà di consistenza economica minima che non è il caso di assoggettare alle medesime puntuali verifiche che debbono invece essere destinate ai soggetti più grandi.

      Il periodo che ci pare di maggiore importanza è però il secondo (il primo è meramente introduttivo) del punto 2.4.1, che recita testualmente: “Pur rilevandosi che l’attività svolta nel corso del 2010 ha permesso di conseguire a livello nazionale risultati complessivamente positivi, nell’anno in  corso è atteso il conseguimento di obiettivi superiori, prevalentemente sotto il profilo qualitativo“.

      Solo il comportamento dei verificatori ci chiarirà cosa si intende in primo luogo con l’attesa di risultati superiori a quelli del 2010.

      Per quanto ci risulta, in alcune regioni (soprattutto Marche, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto) sono stati effettuati controlli a tappeto sulle associazioni sportive di maggiore rilevanza, effettuando contestazioni per importi estremamente elevati: “risultati superiori” significa che agli accertamenti per gli anni successivi a carico di tali soggetti si affiancheranno ulteriori verifiche ispettive a carico di altri, o che le verifiche ispettive del 2011 dovranno portare risultati superiori alle verifiche 2010?
      In tale ultima ipotesi appare evidente che o la medesima mole di controlli verrà attuata nel resto del territorio nazionale, o che rilevanti risultati sono attesi da settori diversi da quello sportivo.

      In secondo luogo, non è di immediata comprensione cosa si intenda con la locuzione “conseguimento di obiettivi superiori, prevalentemente sotto il profilo qualitativo“.
      Non pare ci si possa riferire a accertamenti di importo superiore, o più numerosi, o in termini di rapporto fra mole delle contestazioni e numero di verifiche, che sono elementi quantitativi e non qualitativi.

      Forse ci si riferisce a verbali e accertamenti meglio costruiti e meglio difendibili avanti le Commissioni Tributarie, e allora è forse disponibile una metodologia di controllo nuova e diversa rispetto a quella utilizzata nel 2010 (i verbali che abbiamo esaminato sono infatti evidentemente costruiti tutti sostanzialmente sulla medesima traccia)?

      Non riteniamo si possa modificare l’impostazione generale degli avvisi di accertamento, basandosi sull’esito di quelli effettuati finora, dato che le fonti giurisprudenziali sugli accertamenti 2010 ci paiono ancora troppo limitate per poter pensare di tenerne debito conto in sede di predisposizione dei nuovi accertamenti.

      L’interpretazione che ci pare più plausibile è che venga estesa la platea dei soggetti sottoposti a verifica, affiancando alle società e associazioni sportive (che ci risulta siano state nel 2010 le destinatarie quasi esclusive dell’attività di controllo) anche i soggetti operanti in altri settori, soggetti più difficili da individuare in assenza di un elenco di facile consultazione come il Registro CONI, ma che proprio per questo spesso camuffano attività commerciali vere e proprie.


      E può significare anche, e ci piace pensare che sia così, che le verifiche siano meglio mirate e condotte sulla scorta dell’esperienza maturata nell’anno scorso, e soprattutto degli ormai numerosi incontri fra l’Agenzia e il mondo sportivo; se così fosse, potremmo attenderci che verifiche qualitativamente migliori nascano proprio dal confronto fra le parti, in modo da non colpire un settore ma chi in questo settore sta senza averne diritto, e colpire quindi chi in tal modo lede gli interessi della collettività ma prima ancora lede gli interessi di chi in quel settore opera correttamente.

      Se così è, siamo perfettamente in linea con il contenuto della comunicazione che pochi giorni fa è giunta ai vertici dell’Agenzia delle Entrate da parte del suo Direttore Generale, Attilio Befera, nella quale leggiamo testualmente: “la nostra azione di controllo può rivelarsi realmente efficace solo se è corretta. E non è tale quando esprime arroganza o sopruso o, comunque, comportamenti non ammissibili nell’ottica di una corretta e civile dialettica tra le parti“.

      Se questo è il miglioramento qualitativo dei controlli, non possiamo che esprimere tutto il nostro apprezzamento.

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        Stefano ANDREANI
        Stefano ANDREANI
        Dottore Commercialista in Firenze
        Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario.
        Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana.
        Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti.
        È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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