Prima novità: La scadenza per la trasmissione dei dati sui redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale a partire da quest’anno dovrà avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (e non più, come negli anni scorsi, entro il 31 ottobre)
Seconda novità: i sostituti d’imposta sono esonerati dall’obbligo di certificazione per i compensi corrisposti ai lavoratori autonomi in regime forfetario o di vantaggio: la CU 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024) pertanto non è più rilasciata a detti soggetti né viene trasmessa all’Agenzia delle entrate.
I prossimi termini di invio delle CU 2025 per il periodo d’imposta 2024
I sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 17 marzo 2025 (il 16 marzo 2025 cade di domenica), le CU relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilato, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
- entro il 31 marzo 2025, le CU relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale (D. Lgs. n. 108/2024 che modifica il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ed in particolare l’art. 4, comma 6 – quinquies)
- entro il 31 ottobre 2025 (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta mod. 770) le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (esempio pensioni estere, redditi di lavoro dipendente prestato all’estero o corrisposti da un soggetto non obbligato a effettuare le ritenute, terreni e fabbricati posseduti all’estero)
La consegna ai percettori
Attenzione, perché indipendentemente dalla scadenza prevista per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate (quelle indicate nel paragrafo precedente) la consegna delle Certificazioni Uniche 2025 ai soggetti percettori dei compensi deve essere effettuata sempre entro il 17 marzo 2025 (il 16 cade infatti di domenica) utilizzando il modello “sintetico”.
Sulle modalità di consegna l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, oltre alla consegna mediante invio postale o consegna diretta, è possibile anche la trasmissione mediante posta elettronica a condizione che il destinatario-percipiente abbia la possibilità di scaricare e successivamente stampare la propria certificazione (Ris. Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06).