Le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre al codice fiscale, hanno acquisito il numero di partita Iva per esercitare un’attività commerciale connessa agli scopi istituzionali, sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO/ENC – Enti non commerciali), anche se hanno optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tale regime forfetario, infatti, seppur cosiddetto “super semplificato” (che esonera, tra l’altro, dalla dichiarazione Iva) è comunque considerato un regime contabile che obbliga alla presentazione della dichiarazione dei redditi (indipendentemente dall’emissione o meno di fatture imponibili).
Le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre al codice fiscale, hanno acquisito il numero di partita Iva per esercitare un’attività commerciale connessa agli scopi istituzionali, sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO/ENC – Enti non commerciali), anche se hanno optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tale regime forfetario, infatti, seppur cosiddetto “super semplificato” (che esonera, tra l’altro, dalla dichiarazione Iva) è comunque considerato un regime contabile che obbliga alla presentazione della dichiarazione dei redditi (indipendentemente dall’emissione o meno di fatture imponibili).
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