E' stato finalmente pubblicato il Decreto Ministeriale attuativo, relativo alla detrazione del 19% per spese per l'attività sportiva di ragazzi fra 5 e 18 anni, fino a un massimo di spesa di 210 euro, come stabilito dal nuovo art. 15, comma I, lettera i-quinquies, del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 319, della Finanziaria 2007. Il decreto, e la relazione che lo accompagna, non presentano novità di particolare rilievo, anche perchè da un lato la norma non appare particolarmente complessa, dall'altro l'entità del vantaggio fiscale (un beneficio massimo del 19% su 210 euro, quindi 39,90 euro annui) non ci pare possa spingere a chissà quali abusi... Di essi riteniamo però opportuno sottolineare quattro aspetti, l'ultimo dei quali, se non ha particolare rilevanza per la questione in esame, ne ha invece molta di più, come vedremo, sotto il profilo del riconoscimento della rilevanza sociale delle "strutture sportive non agonistiche" (in primo luogo centri fitness/wellness e piscine). Esamineremo infine le questioni che decreto e relazione non affrontano direttamente, anche se i principi generali che espongono possono certamente servire a chiarire gli eventuali dubbi residui.
E' stato finalmente pubblicato il Decreto Ministeriale attuativo, relativo alla detrazione del 19% per spese per l'attività sportiva di ragazzi fra 5 e 18 anni, fino a un massimo di spesa di 210 euro, come stabilito dal nuovo art. 15, comma I, lettera i-quinquies, del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 319, della Finanziaria 2007. Il decreto, e la relazione che lo accompagna, non presentano novità di particolare rilievo, anche perchè da un lato la norma non appare particolarmente complessa, dall'altro l'entità del vantaggio fiscale (un beneficio massimo del 19% su 210 euro, quindi 39,90 euro annui) non ci pare possa spingere a chissà quali abusi... Di essi riteniamo però opportuno sottolineare quattro aspetti, l'ultimo dei quali, se non ha particolare rilevanza per la questione in esame, ne ha invece molta di più, come vedremo, sotto il profilo del riconoscimento della rilevanza sociale delle "strutture sportive non agonistiche" (in primo luogo centri fitness/wellness e piscine). Esamineremo infine le questioni che decreto e relazione non affrontano direttamente, anche se i principi generali che espongono possono certamente servire a chiarire gli eventuali dubbi residui.
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