Sulla premessa che il fitness è un’attività sportiva a tutti gli effetti - in quanto riconosciuta dal CONI, unico ente certificatore - e considerato che la scarsa partecipazione alle assemblee e la pratica di tariffe differenziate non consentono di riqualificare l’attività istituzionale in commerciale, la C.T.R. Veneto, sez. XXIV con sentenza n. 1708 depositata l'11/11/2015, annulla gli avvisi di accertamento emessi a carico di un’associazione sportiva dilettantistica operante nel settore del fitness, in riforma della sentenza di primo grado che invece aveva ritenute legittime le valutazioni dell’agenzia delle entrate.
Sulla premessa che il fitness è un’attività sportiva a tutti gli effetti - in quanto riconosciuta dal CONI, unico ente certificatore - e considerato che la scarsa partecipazione alle assemblee e la pratica di tariffe differenziate non consentono di riqualificare l’attività istituzionale in commerciale, la C.T.R. Veneto, sez. XXIV con sentenza n. 1708 depositata l'11/11/2015, annulla gli avvisi di accertamento emessi a carico di un’associazione sportiva dilettantistica operante nel settore del fitness, in riforma della sentenza di primo grado che invece aveva ritenute legittime le valutazioni dell’agenzia delle entrate.
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