Non sono fondate le doglianze dell’Agenzia delle Entrate lì dove contesta la natura commerciale e di lucro dell'attività svolta da un'associazione sportiva dilettantistica sulla base di una scarsa partecipazione alle assemblee e alla vita associativa da parte dei soci, di un rilevante avanzo di gestione al termine dell'anno finanziario e della diffusione pubblicitaria delle proprie attività agonistiche sia su sito internet sia mediante affissione di manifesti pubblicitari. E’ quanto ha stabilito la 16. sezione della Commissione Tributaria di Salerno con la sentenza n. 359 depositata il 18 ottobre 2011 a seguito del ricorso di un associazione sportiva dilettantistica. * Enzo Marra - Componente Ufficio Studi CONI Napoli
Non sono fondate le doglianze dell’Agenzia delle Entrate lì dove contesta la natura commerciale e di lucro dell'attività svolta da un'associazione sportiva dilettantistica sulla base di una scarsa partecipazione alle assemblee e alla vita associativa da parte dei soci, di un rilevante avanzo di gestione al termine dell'anno finanziario e della diffusione pubblicitaria delle proprie attività agonistiche sia su sito internet sia mediante affissione di manifesti pubblicitari. E’ quanto ha stabilito la 16. sezione della Commissione Tributaria di Salerno con la sentenza n. 359 depositata il 18 ottobre 2011 a seguito del ricorso di un associazione sportiva dilettantistica. * Enzo Marra - Componente Ufficio Studi CONI Napoli
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