“Torna”, abbiamo scritto: infatti il c.d. “Decreto semplificazioni” 1, intervenuto su alcuni articoli del T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: r.d. 18 giugno 1931, n. 773), tra i quali anche l’art. 86, aveva eliminato (all’art. 13, lett. g) la necessità della licenza per la somministrazione di bevande nei circoli privati. Il provvedimento suscitò non poche polemiche e l’attuale reinserimento della norma viene salutato con favore dalle associazioni di categoria.
Oggi il nuovo testo dell’art. 86 T.U.L.P.S., al 2. comma, ha dunque il seguente tenore: «Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al Questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma».
Non solo, dunque, la legge di conversione del d.l. n. 79 del 2012, dispone ora che la somministrazione di bevande alcoliche effettuata all’interno di circoli – anche se destinate ai soli soci – è sottoposta alla comunicazione al Questore, ma sottopone altresì i circoli privati agli stessi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, previsti per le attività di somministrazione elencate nel primo comma dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.
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1 D.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo – in S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82.