Come noto l’art.16 co. 6 del d.l. n. 185/2008 (conv. con l. n. 2/2009) ha previsto che entro la data del 29 novembre 2011, tutte le imprese costituite in forma societaria già esistenti alla data del 29/11/08 (in quanto per quelle società costituite dal 29/11/08 la PEC va comunicata all’atto dell’iscrizione al Registro Imprese) devono, qualora non vi abbiano già provveduto, dotarsi di specifica casella di posta elettronica certificata e darne comunicazione al registro imprese.
Se nessun dubbio in merito sorge sull’obbligo di comunicazione per la realtà sportiva costituitasi come Società Sportiva Dilettantistica, qualcuno se ne è rappresentato per tutte le associazioni non profit, sportive e non, che sono iscritte al REA per lo svolgimento di attività commerciale accessoria all’attività istituzionale (es. il bar o il negozio di abbigliamento nell’ambito del centro sportivo).
Premesso che la maggior parte delle CCIA avevano già offerto risposte in tale senso, il Ministero dello Sviluppo Economico (circ. 3645/C del 03/11/11) ha fugato ogni sorta di dubbio, specificando che le realtà obbligate alla comunicazione in questione sono esclusivamente:
– le società di capitali e di persone
– le società semplici
– le società cooperative
– le società in liquidazione
– le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie
Pertanto esclusivamente le entità sportive costituitesi sotto forma di società a responsabilità limitata o come cooperativa ha l’obbligo della comunicazione. Per queste, la domanda di iscrizione va presentata telematicamente mediante la “comunicazione unica” e tramite la modulistica registro imprese/REA (modulo S2 riquadro 5, nei soli campi relativi all’indirizzo di posta certificata).
La comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante utilizzando il sito www.registroimprese.it, in cui è disponibile una procedura semplificata on-line.
La stessa può essere effettuata anche per il tramite di un professionista abilitato e il Ministero ha precisato che “nulla osta”, eventualmente, all’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica di uno studio professionale … che assiste l’impresa obbligata negli adempimenti burocratici.
In ultimo un accenno alle sanzioni: per gli obbligati la mancata comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 cod. civ. in capo al legale rappresentante. La sanzione varia da un minimo di 206 € a un massimo di 2.065 € (il deposito nei 30 gg. successivi riduce la sanzione di un terzo).
* Maurizio Falcioni – Ragioniere Commercialista in Rimini