La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto l’obbligo per tutti gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale che – per le società costituite prima del 1° gennaio 2025 – dovrà essere comunicato al Registro delle Imprese entro il 30 giugno 2025; per le società costituite dopo tale data, l’obbligo viene assolto contestualmente all’iscrizione nel Registro.
Sono tenuti a questo adempimento tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, comprese sia le società di persone che quelle di capitali. Pertanto l’obbligo si estende anche agli amministratori delle SSD in quanto società di capitali iscritte al registro imprese, sia quindi per chi riveste la carica di amministratore unico che per i singoli consiglieri di amministrazione. Di contro l’adempimento non interessa le ASD, ivi comprese quelle iscritte al repertorio economico amministrativo (REA)
Sempre nella stessa nota n. 43836 del 12 marzo 2025 il MIMIT sottolinea che l’indirizzo PEC dell’amministratore – che va comunicato al Registro delle Imprese tramite la competente Camera di Commercio – deve essere personale e dunque che non è consentito l’utilizzo della stessa PEC dell’impresa per l’amministratore.
Da un lato, dunque, ciascun amministratore deve disporre di un indirizzo PEC distinto da quello della società; dall’altro lato, qualora un amministratore ricopra cariche in più società, potrà utilizzare lo stesso indirizzo PEC personale per tutte le posizioni.
Sanzioni
La mancata comunicazione della PEC dell’amministratore comporta la sospensione dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione o della nomina dell’amministratore stesso; si applica inoltre la sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile, cioè un’ammenda da 103 euro a 1.032 euro; se la comunicazione avviene entro 30 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo dell’importo.
Infine la comunicazione e le eventuali variazioni della PEC degli amministratori sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, salvo i casi in cui la comunicazione avvenga contestualmente ad altre domande di iscrizione o deposito di atti.
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