La norma (art. 30 del citato D.L.) dispone che gli enti associativi per usufruire delle suddette agevolazioni (non imponibilità) devono essere in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria (e fin qui nulla di nuovo) e “trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello” che dovrà essere approvato entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Da quanto sopra si desume che a partire dall’anno 2009 ci sarà una svolta per il comparto associativo: sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate a ricevere i dati dagli enti senza scopo di lucro, con la possibilità di “comunicazione … dell’esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti …”. In pratica per chi non presenterà i dati ovvero comunicherà dei dati da cui si evincono delle incongruenze, sarà automatica la comunicazione della perdita dei benefici fiscali, con ovvie conseguenze sia agli effetti iva che per le imposte sui redditi.
Vengono, tra l’altro, espressamente incluse le “società sportive dilettantistiche” di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ad una prima lettura la norma sembrerebbe limitata alle srl sportive, ma il successivo comma 4 dispone l’abrogazione dell’articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
Vediamo nel dettaglio cosa prevedeva tale articolo, ora soppresso:
Art. 7. Disposizioni in materia di attivita’ sportiva dilettantistica
1. In relazione alla necessita’ di confermare che il CONI e’ unico organismo certificatore della effettiva attivita’ sportiva svolta dalle societa’ e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle societa’ ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicita’ dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l’elenco delle societa’ e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
Viene meno l’utilità del Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche tenuto in via telematica dal Coni (sul sito www.coni.it), in quanto propeduetico alla soppressa trasmissione annuale dei dati, e tutto il comparto sportivo dilettantistico ritorna sotto il diretto controllo dell’Agenzia delle Entrate che aveva, più di quattro anni or sono, delegato l’incarico di “certificazione” degli organismi sportivi al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Volendo, però, analizzare nello specifico le criticità delle nuove disposizioni, mi preme sottolineare quanto segue:
a) la trasmissione in via telematica dei dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali:
1) l’obbligo rappresenta, nella migliore delle ipotesi, un ulteriore nuovo adempimento da delegare ad un professionista abilitato, con conseguente incremento dei costi per l’associazione;
2) di quali dati e notizie si tratterà? molto probabilmente di notizie relative allo statuto, e fin qui non ci dovrebbero essere problemi. Ma è possibile che vengano richiesti anche dati relativi all’effettivo rispetto dei requisiti (ad es. dati di bilancio, convocazione delle assemblee, etc), ed in questo caso i problemi potrebbero sorgere;
b) la perdita dei benefici opererà dal momento di ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate o sarà retroattiva? l’art. 30 prevede solo l’emanazione di un provvedimento che dovrà disciplinare le modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia dell’esclusione dai benefici, ma nulla dice circa la decorrenza della perdita dei benefici stessi.
c) la soppressione dell’art. 7 D.L 136/2004 che effetti avrà sulla disposizione di cui all’art. 149, c. 4, TUIR (perdita della qualifica di ente non commerciale)?
Seguiranno, in ogni caso, ulteriori aggiornamenti sull’argomento non appena saranno disponibili notizie ufficiali, nonchè approfondimenti da parte degli esperti Fiscosport nelle prossime newsletters (riportiamo qui in calce il testo integrale dell’art. 30 del D.L. n. 185/2008).
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Decreto Legge n. 185 del 28 novembre 2008
Art. 30. Controlli sui circoli privati
1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.
3. L’onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. L’articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso.
5. La disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1.