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    Home Normativa D.L. "ANTI-CRISI" 29/11/2008 N. 185: commento agli articoli 10 e 7...
    • Normativa

    D.L. “ANTI-CRISI” 29/11/2008 N. 185: commento agli articoli 10 e 7 a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo

    Redazione Fiscosport
    3 Dicembre 2008
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      Si è conclusa venerdì 28 novembre la seduta del Consiglio dei Ministri che prevedeva, all’ordine del giorno, l’approvazione di un decreto legge recante misure urgenti a sostegno di famiglia, lavoro, occupazione ed impresa (Comunicato stampa Consiglio dei ministri 28/11/2008, n. 29). Di seguito una breve disamina delle principali novità introdotte che riguardano anche il mondo sportivo. Si tratta comunque innanzitutto di un Decreto Legge che dovrà essere ratificato nei prossimi 60 giorni; sono, pertanto, sempre possibili variazioni che saranno oggetto di ulteriori aggiornamenti da parte della redazione di Fiscosport; in secondo luogo, arriveranno sicuramente interpretazioni ufficiali che potrebbero anche condurre a conclusioni diverse da quelle che emergono ad una prima lettura della norma.

      A. ACCONTI IRES E IRAP – Art. 10 Decreto anticrisi

      Con l’art. 10 viene approvata la riduzione dell’acconto Ires e Irap pari a 3 punti percentuali per l’anno 2008, e considerato che la scadenza ultima per il versamento era stata fissata per lunedì 1° dicembre, e chi non ha fatto in tempo a ricalcolare l’acconto dopo averne effettuato il pagamento può comunque provvedere ad utilizzare la differenza a credito in compensazione in occasione di successivi versamenti con modello F24.
      Modalità e il termine dell’importo non corrisposto verranno fissate con un Dpcm entro il 31 dicembre del corrente anno.

      Si ricorda che per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per il regime L. 16.12.1998, n. 398, il reddito viene determinato forfetariamente indicando nel rigo RG2, colonna 2, i ricavi commerciali totali conseguiti dall’associazione nell’esercizio precedente; al totale dei ricavi commerciali vanno sommate eventuali plusvalenze patrimoniali o sopravvenienze attive, ed il totale va iscritto al rigo RG11; nel rigo RG21, colonna 1, tra gli altri componenti negativi, va indicato il 97% di tali ricavi, che va poi riportato nel rigo RG22; per differenza al rigo RG23 va riportato il reddito così ottenuto che sarà pari al 3% dei ricavi commerciali.
      Nel Quadro RN viene effettuato il conteggio dell’Ires. Infatti nel rigo RN7 viene riportato il reddito imponibile derivante dal rigo RG28, e poi riportato prima nel rigo RN16 e successivamente nel rigo RN17, va indicato, in colonna 1, il reddito soggetto all’aliquota ordinaria del 33 per cento e in colonna 2 la relativa imposta che l’associazione dovrà pagare, riportato nel rigo RN22, RN28 ed infine in RN33.
      Per quanto riguarda gli acconti i contribuenti sono tenuti ad effettuarne il calcolo con riferimento all’imposta dovuta per i redditi dell’anno di imposta che si dichiareranno nell’anno successivo.
      La percentuale degli acconti IRES e IRAP per il periodo di imposta 2007 è stata fissata nella misura del 100%.

      Acconto non dovuto
      L’acconto IRES e IRAP non deve essere versato se l’importo del rigo differenza non è superiore a € 21,00. Considerando che gli importi in dichiarazione sono espressi all’unità di euro, l’acconto non è dovuto se il rigo differenza è pari o inferiore a € 20,00; diversamente, risulta dovuto l’acconto se il rigo differenza è pari o superiore a € 21,00.

      Versamento dell’acconto in unica soluzione
      Qualora l’importo del rigo differenza non sia superiore a € 103,00 l’acconto deve essere versato nella misura del 100% in unica soluzione.

      Versamento dell’acconto in due soluzioni
      Nel caso in cui l’importo del rigo differenza sia superiore a € 103,00, l’acconto deve essere versato in due rate:
      a) La prima, nella misura del 40% del rigo differenza,
      b) La seconda, nella misura del 60% del rigo differenza, da versare entro il 30 novembre che, essendo festivo, slitta al 1° dicembre.

      I codici da indicare nel modello F24 per il versamento sono:
      • IRES Secondo acconto (codice versamento 2002) (periodo di riferimento: 2008): l’art. 1, comma 301, della legge 311/2004, ha stabilito che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2006, ai fini IRES, la percentuale dell’acconto è determinata nella misura del 100%.
      • IRAP Secondo acconto (codice versamento 3813) (Periodo di riferimento: 2008): la percentuale dell’acconto è determinata nella misura del 100% (N.B.: risulta di nuovo ammissibile il ravvedimento operoso ai fini IRAP in quanto il D.L. 7/6/2006, n. 206, ne aveva limitato l’applicabilità unicamente fino al periodo d’imposta 2006).

      Si ricorda, altresì, che c’è la possibilità di effettuare in ritardo il pagamento mediante l’istituto del Ravvedimento, con riduzione delle sanzioni nelle seguenti misure (modificate dallo stesso D.L. 185/2008 – vedasi approfondimento nella prossima newsletter n. 21/2008 del 18/12/2008):
      a) tardivo versamento entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta al 2,5% (1/12 del minimo del 30%);
      b) tardivo versamento oltre 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2008: sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo del 30%).

      Si riporta di seguito l’articolo.

      ARTICOLO 10

      Riduzione dell’acconto Ires e Irap

      1. La misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, del Testo unico delle imposte sul reddito[1], approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di 3 punti percentuali.
      2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto per intero al pagamento dell’acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      3. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le modalità e il termine del versamento dell’importo non corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.

      B. PAGAMENTO DELL’IVA – Art. 7 Decreto anticrisi

      Altra novità importante è legata al contenuto dell’art. 7 relativo al differimento del pagamento dell’Iva sulle fatture emesse all’atto dell’effettivo incasso delle stesse.
      Il provvedimento non sembra applicarsi alle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che abbiano optato per il regime opzionale previsto dalla Legge n. 398/1991, in quanto regime speciale di applicazione dell’Iva.

      Di seguito il provvedimento.

      ARTICOLO 7

      Pagamento dell’Iva al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo

      1. Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, invia sperimentale, le disposizioni dell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633[2], si applicano anche alle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, nonché quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l’annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l’indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      2. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.

      ——————————————————————————–
      [1] 1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; (9) b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; d) le società e gli enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. (6)

      [2] Effettuazione delle operazioni (…) 5. L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l’imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all’articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.

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