Dopo anni d’incertezze sul trattamento tributario dei corrispettivi versati dai frequentatori degli impianti sportivi gestiti da società sportive dilettantistiche è giunta una schiarita dalla risposta fornita dalla Direzione regionale delle Entrate della Liguria del 23 maggio 2008 prot. N. 903 – 9486/2008 ad una istanza di interpello formulata da una società sportiva dilettantistica. Prima di esaminare il contenuto della decisione della Direzione regionale delle Entrate della Liguria è utile fare un breve riepilogo della questione. L’art. 90 della legge 289 del 2002 ha esteso le agevolazioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro. Questa disposizione ha reso quindi possibile alle società sportive di accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge 398 del 1991 e di applicare le disposizioni tributarie previste dall’art. 148 del Tuir. L’applicazione di questa disposizione alle società sportive è stata da sempre circondata da alcune incertezze.
Dopo anni d’incertezze sul trattamento tributario dei corrispettivi versati dai frequentatori degli impianti sportivi gestiti da società sportive dilettantistiche è giunta una schiarita dalla risposta fornita dalla Direzione regionale delle Entrate della Liguria del 23 maggio 2008 prot. N. 903 – 9486/2008 ad una istanza di interpello formulata da una società sportiva dilettantistica. Prima di esaminare il contenuto della decisione della Direzione regionale delle Entrate della Liguria è utile fare un breve riepilogo della questione. L’art. 90 della legge 289 del 2002 ha esteso le agevolazioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro. Questa disposizione ha reso quindi possibile alle società sportive di accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge 398 del 1991 e di applicare le disposizioni tributarie previste dall’art. 148 del Tuir. L’applicazione di questa disposizione alle società sportive è stata da sempre circondata da alcune incertezze.
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