Come è noto il termine per l’approvazione del bilancio di esercizio e per la convocazione della relativa assemblea dei soci, nonché le modalità di svolgimento di quest’ultima, sono determinati dallo statuto.
Il termine è generalmente previsto in quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale: questo significa che per gli enti il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare il termine per gli adempimenti di cui sopra, qualora previsto nella scadenza “normale” di quattro mesi, scadrà il 30 aprile 2024.
Quanto alle modalità di svolgimento, anche per esse valgono le indicazioni contenute nello statuto, che possono prevedere la possibilità che le assemblee siano svolte anche a distanza, con modalità telematiche.
In deroga alle previsioni statutarie, là dove l’assemblea in videoconferenza non sia prevista o regolamentata, la legge permette di convocare e svolgere le proprie sedute (assemblee e consigli) anche online fino al 30 aprile 2024. La proroga, introdotta dal decreto Milleproroghe 2024 (conv. in l. n. 18/2024 in GU n. 49/2024), è un’estensione della disciplina emergenziale introdotta dal c.d. decreto “Cura Italia” – d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020 – ormai 4 anni fa, e poi oggetto di più di un rinvio. Pertanto voto in via elettronica o per corrispondenza e intervento in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione saranno validi anche in deroga allo statuto, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti.
Per quanto riguarda l’attualità, nello specifico, dell’approvazione del rendiconto economico-finanziario (bilancio) si rinvia all’esauriente contributo di Patrizia Sideri, Tempo di bilancio per le a.s.d.