In pratica vanno certificati con le C.U. 2018 sia i redditi dell’anno solare 2017 soggetti a ritenuta d'acconto (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, dipendenti, occasionali, ecc.) che le somme erogate ai professionisti contribuenti minimi o forfetari o per redditi diversi, anche se non soggetti a ritenuta (tra questi quelli per il lavoro sportivo e per gli amministrativo-gestionali, nonchè per direttori o collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche nel limite di € 7.500,00). Queste ultime sarebbero "rinviabili" al 31/10/2018, ma solo nel caso in cui non siano oggetto di una dichiarazione precompilata del reddito delle persone fisiche. Nel dubbio (e soprattutto nell'impossibilità di essere "segugi" dei propri collaboratori sportivi) si consiglia di rispettare la prima scadenza telematica del 7/3/2018 e la consegna "cartacea" del 31/3/2018 (che poi slitta al 3/4/2018 per effetto del periodo festivo). In teoria sarebbero rinviabili alla scadenza del modello 770 (31/10/2018) pure quelle per il lavoro autonomo, ma anche in questo caso si ritiene utile una elaborazione ed una consegna anticipata onde permettere al percipiente di aver conto della ritenuta versata.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili dal 15/1/2018 il modello e le istruzioni per la compilazione e la presentazione telematica della certificazione unica 2018, che i sostituti d’imposta devono utilizzare. La novità di quest’anno è che tale modello deve essere utilizzato anche per certificare i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi (adempimento riservato agli agenti immobiliari e a piattaforme tipo Airbnb), da indicare nell’apposita sezione; una revisione è stata effettuata per la sezione relativa ai premi di risultato.
Ma tornando al modello che interessa più da vicino le società e associazioni sportive dilettantistiche e i relativi consulenti, ricordiamo che il modello da inviare al fisco si compone di:
- Frontespizio, nel quale occorre indicare tutti i dati della ASD/SSD, del legale rappresentante firmatario della comunicazione (facendo attenzione che sia stato comunicato all’agenzia delle entrate con modello AA5/6 o AA7/10), al tipo di dichiarazione (originaria, correttiva, integrativa, ecc.);
- Quadro CT, nel quale sono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica degli eventuali dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Ag. Entrate (difficilmente interessa le ASD);
- Certificazione Unica 2018, in cui sono riportati i dati fiscali ed eventualmente previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati, autonomo, provvigioni, redditi diversi ed altro.
L’invio telematico della certificazione unica può avvenire:
- Direttamente dall’ASD/SSD tenuta ad effettuare la comunicazione (per i compensi corrisposti);
- Tramite un intermediario abilitato art. 3, c. 3, d.p.r. 322/98 (commercialista, consulente del lavoro).
Nel ricordare ai Presidenti delle ASD/SSD che i dati dei compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m) T.U.I.R. vanno indicati nelle certificazioni anche per importi minimi per mettere in condizione l’Agenzia delle Entrate di controllare il mancato superamento del limite di € 7.500,00 (valido ancora fino al 31/12/2017), si precisa che la C.U. 2018 è soggetta a non irrilevanti sanzioni in caso di omissioni, ma anche in caso di errori o di ritardi rispetto alle sopramenzionate scadenze.
Infatti ogni ritardo, omissione od errore può essere sanzionato con 100.00 euro per singola certificazione, con un limite massimo di € 50.000,00 per ogni annualità. Non si applicano sanzioni se la C.U. errata viene corretta nel termine di 5 giorni, mentre la correzione nei 30 giorni sconta una sanzione ridotta a 1/3 (33,33 euro).