Le figure elencate sono infatti caratterizzate da una franchigia esente di 7.500 euro, al superamento della quale grava una ritenuta del 23% (oltre alle addizionali regionali e comunali), a titolo d'imposta fino a € 28.158,28 e a titolo d'acconto dell'Irpef per la parte eccedente € 28.158,28.
Fino al 2014 (redditi 2013) si effettuava la certificazione in forma libera, senza troppe formalità, mentre dal 2015 (redditi 2014) vi è l'obbligo di redigere la CERTIFICAZIONE UNICA (C.U.) su modello ministeriale, La novità di quest'anno – C.U. 2017 (redditi 2016) – è che la consegna al percipiente di duplice copia cartacea va effettuata entro il 31 marzo e non più entro il 28 febbraio; in pratica anzichè precedere, segue di qualche settimana la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
La scadenza della trasmissione telematica delle certificazioni uniche è fissata per il 7 marzo 2017, anche se l'Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di precisare, in occasione di Telefisco del 2/2/2017, che non si farà luogo a sanzioni se le C.U. non correlate ai modelli 730 verranno trasmesse entro il termine dei modelli 770 (31 luglio 2017).
Come già precisato lo scorso anno, tale disposizione è ben chiara quando siamo in presenza di un compenso professionale (avvocato, commercialista, ecc.), ma non quando si ha a che fare con uno sportivo dilettante. Chi mi dice che il mio atleta o il mio allenatore non abbia percepito ulteriori o successivi compensi da altre realtà sportive? Se supera il limite esente (€ 7.500) e ha percepito compensi da più associazioni (o anche solo dalla nostra) può dover presentare – in presenza di altri redditi – il modello 730, e in questo caso l'associazione che trasmette la C.U. entro il 31/7/2017 è passibile di sanzioni. Meglio pertanto darsi da fare entro la scadenza del 7 marzo 2017, anche perchè l'esonero dalla trasmissione telematica delle certificazioni valeva solo per l'anno d'imposta 2014 e solo per particolari casistiche.
Possono scattare le sanzioni previste in € 100,00 per ogni certificazione omessa (anche con riferimento ai compensi che non eccedono la franchigia esente di € 7.500, per i quali vige l'obbligo di C.U.), senza la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso o della riduzione per effetto del cumulo.