Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche devono considerare attentamente il decreto emanato dal Ministero dell’interno datato 6 ottobre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.235 del 9 ottobre 2009, che regolamenta la figura dei buttafuori prevedendone i requisiti per potersi iscrivere in un apposito elenco prefettizio.
In via transitoria è previsto che chi già svolge l’attività di buttafuori può continuare a svolgerla per un periodo massimo di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, prima di iscriversi nel registro prefettizio.
Per buttafuori, si intendono tutti coloro che svolgono attività di controllo delle attività di intrattenimento di spettacolo in luoghi aperti al pubblico od in pubblici esercizi.
Premesso ciò dobbiamo considerare che le molte associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche che praticano calcio o basket od altri sport spesso si affidano o a società esterne oppure a personale da loro scelto per svolgere non solo mansioni di controllo di accesso al pubblico, ma anche mansioni di primo intervento nel caso in cui dovessero verificarsi incidenti o disordini quando ci sono partite o manifestazioni in genere come ad esempio i saggi di danza organizzati da una palestra.
Diciamo subito che pur non essendoci l’obbligo degli stewart come nei campionati di calcio professionistici, molte associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche preferiscono supportare la forza pubblica, quando presente, con altro personale. Se fino ad oggi comunque nessuna regolamentazione in materia era stata effettuata per cui le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche hanno agito senza alcun riferimento normativo, dal momento della pubblicazione del decreto ministeriale è opportuno che prima di servirsi di queste figure professionali si prendano le opportune cautele.
Per essere chiari occorre distinguere due differenti casi:
– il caso in cui l’associazione sportiva dilettantistica o la società sportiva dilettantistica decida di affidare tale incombenza ad una società esterna;
– il caso in cui l’associazione sportiva dilettantistica o la società sportiva dilettantistica decida di reperire lei stessa le persone che dovranno svolgere tale mansione.
Nel primo caso è opportuno accertarsi che gli istituti a cui ci si intende affidare siano in possesso della autorizzazione ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto n.773 del 18 giugno 1931, così come previsto dall’articolo 1 comma 2 del decreto del Ministero dell’interno del 6 ottobre 2009.
Altro punto fondamentale è farsi dire le generalità delle persone che, gli istituti a cui ci si intende affidare, invieranno per la mansione richiesta. Le persone che devono essere inviate devono essere iscritti nell’elenco del “personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumità dei presenti” istituito in ciascuna Prefettura.
Chiaramente tale requisito deve essere accertato sia nel caso in cui l’associazione sportiva dilettantistica o la società sportiva dilettantistica decidesse di affidarsi ad una realtà esterna sia se gli interessati decidessero di reperire loro soggetti da adibire alle mansioni di controllo.
L’iscrizione nell’elenco presente in ogni Prefettura è sinonimo di garanzia circa le persone che devono svolgere tali compiti in quanto, devono possedere i seguenti requisiti, così come stabiliti dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto ministeriale:
– avere una età superiore a 18 anni;
– essere in uno stato di salute fisica e mentale, non essere daltonici, non fare uso di alcol e stupefacenti, non avere elementi psicopatologici attestai da una certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche, avere capacità di espressione visiva, di udito, olfatto;
– non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
– non essere stati sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero risultare destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della L.401/1989;
– non essere aderenti od essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati previsti dal D.L. 122/1993 (Misure Urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa),convertito nella L.205/1993;
– essere in possesso di un diploma di scuola media inferiore;
– superamento del corso di formazione previsto dall’articolo 3 del decreto ministeriale.
La perdita, da parte di un soggetto iscritto nell’apposito elenco tenuto dalla Prefettura, di uno solo dei requisiti appena elencati comporterà da parte del Prefetto la cancellazione del nominativo.
Altro requisito importante è che le persone chiamate a svolgere tale mansione anche se appartenenti ad istituti ad esempio di vigilanza, per i quali è previsto l’uso delle armi, nello svolgere tale compito non devono essere armati né essere in possesso di oggetti atti ad offendere oltre a qualunque strumento di coazione fisica, ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale.
Chiunque debba svolgere questa mansione deve essere munito di un apposito tesserino, così come riportato nell’allegato A che deve avere le seguenti caratteristiche:
– cartoncino di peso pari a 120gr;
– stampa con fondino di colore giallo sia sul recto (pagina anteriore del foglio) che sul verso (pagina posteriore del foglio);
– le dimensioni del cartoncino devono essere pari a 70mm X 100mm;
– il cartoncino deve avere una plastificazione in Pouch Termosaldabile di 106mmX77mm.
Sul recto deve essere riportata la ragione sociale del locale dove viene ad essere svolta l’attività con l’eventuale logo, deve essere riportata la dicitura “ASSISTENZA” con inchiostro di colore rosso fluorescente visibile.
Nella parte verso del tesserino devono essere riportati i dati anagrafici del lavoratore, la Prefettura competente, il numero di iscrizione all’elenco prefettizio con la data di iscrizione.
Di fatto quali sono le mansioni che i “buttafuori” potrebbero svolgere per un’associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica?
Il primo compito è quello di effettuare controlli all’ingresso del pubblico nella struttura che devono consistere in:
– presidiare gli ingressi regolamentando il flusso del pubblico;
– verificare che le persone che entrano nell’impianto siano in possesso di un valido titolo di accesso (biglietto) e nel caso in cui trattasi di un titolo nominativo o di una età minima per accedere sono tenuti a verificare il documento di riconoscimento;
– verificare sommariamente che non siano introdotte sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che possa diventare pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, nel qual caso devono immediatamente comunicarlo alle Forze di Polizia od altre Autorità o strutture pubbliche competenti.
Nel caso in cui dovessero verificarsi incidenti o disordini è bene chiarire che i “buttafuori” devono intervenire solo per interrompere e quando possibile prevenire situazioni pericolose per l’incolumità e la salute delle persone. Anche in questo caso occorre segnale subito il tutto alle Forze di Polizia ed alle autorità o strutture pubbliche competenti, che potrebbero richiedere ai “buttafuori” la loro collaborazione.
Importante è capire come regolarizzare la posizione dei “buttafuori”.
Se l’associazione sportiva dilettantistica o la società sportiva dilettantistica dovesse affidarsi ad una società esterna è necessario accertarsi che le persone inviate siano state regolarmente assunte, ed eventualmente interpellare il professionista che ha redatto il piano di sicurezza per verificare il da farsi.
Nel caso invece in cui dovesse essere l’associazione sportiva dilettantistica o la società sportiva dilettantistica a dover reperire direttamente i “buttafuori”, l’associazione sportiva dilettantistica o la società sportiva dilettantistica potrebbero optare per i voucher, qualora dovessero esserci i requisiti per i lavoratori, in quanto l’attività da svolgersi è riferita ad una manifestazione sportiva.
In caso contrario occorre provvedere ad una normale assunzione, pagando i contributi all’Enpals. Anche in questo caso diventa opportuno, se non è stato già effettuato, redigere un piano di sicurezza consultandosi con un professionista.
REGOLAMENTATA LA FIGURA DEI BUTTAFUORI a cura del Prof. Giulio D’Imperio, Collaboratore della Redazione Fiscosport – Corato (BA)
Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche devono considerare attentamente il decreto emanato dal Ministero dell’interno datato 6 ottobre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.235 del 9 ottobre 2009, che regolamenta la figura dei buttafuori prevedendone i requisiti per potersi iscrivere in un apposito elenco prefettizio. In via transitoria è previsto che chi già svolge l’attività di buttafuori può continuare a svolgerla per un periodo massimo di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto,prima di iscriversi nel registro prefettizio. Per buttafuori, si intendono tutti coloro che svolgono attività di controllo delle attività di intrattenimento di spettacolo in luoghi aperti al pubblico od in pubblici esercizi.