La regola generale: assicurazione solo per i lavoratori subordinati
Ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2021, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Inail si applica esclusivamente ai lavoratori sportivi subordinati, operanti sia nel settore professionistico che dilettantistico.
La semplice qualifica di socio di una ASD o SSD, anche se si ricoprono ruoli tecnici come istruttore, allenatore, preparatore atletico o direttore sportivo, non è sufficiente per far scattare l’obbligo assicurativo. È richiesto, invece, un rapporto di lavoro subordinato con le caratteristiche previste dalla normativa.
Il vincolo associativo non è tutelato
Non trova applicazione, dunque, l’art. 4, comma 1, n. 7, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, che assoggetta all’obbligo assicurativo anche i soci che prestino attività manuale o non manuale. La normativa speciale del D.Lgs. 36/2021 esclude espressamente il vincolo associativo o sociale dai criteri che danno luogo alla tutela Inail.
Estendere l’assicurazione a soggetti non previsti dal decreto tramite un’interpretazione analogica non è consentito, come confermato anche dalla giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., n. 30428/2019; Ord. Corte Cost. n. 7/2016).
Collaboratori amministrativo-gestionali: obbligo solo con co.co.co.
Un discorso distinto riguarda le attività amministrativo-gestionali, cioè quelle che non rientrano tra le mansioni sportive. L’art. 37 del D.Lgs. 36/2021 consente che tali attività siano oggetto di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c.
Dal 1° luglio 2023, l’obbligo assicurativo Inail si applica anche a queste collaborazioni amministrativo-gestionali, ma solo in presenza di un contratto co.co.co.. In assenza di tale contratto, l’associato o il socio che svolge attività come front office, accoglienza o pagamenti non rientra tra i soggetti assicurati.
Conclusioni
In sintesi:
- L’obbligo assicurativo Inail si applica solo ai lavoratori subordinati sportivi e ai collaboratori amministrativo-gestionali con contratto di co.co.co.
- Non sono assicurati i soci o associati di ASD/SSD che operano senza un contratto qualificante, nemmeno se svolgono attività tecnica o gestionale.
- Il vincolo associativo non è di per sé sufficiente a determinare una tutela assicurativa: serve un rapporto formalizzato.
Per le ASD e SSD è quindi fondamentale:
- Formalizzare correttamente i contratti, laddove si voglia garantire la copertura Inail.
- Verificare la natura del rapporto con ciascun collaboratore.
la Circolare INAIL è scaricabile sul sito istituzionale