Il documento, come è noto, ha l’importante funzione di consentire un’estensione delle figure di lavoratori sportivi rispetto a quelle tipizzate dal legislatore all’art. 25, comma 1, del d.lgs. 36/21.
Ai sensi del comma successivo della predetta disposizione normativa, “È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.
Tale precetto, che può definirsi “norma in bianco”, necessitava – per sua completezza – di un’eterointegrazione, rimandando ai regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva l’individuazione delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale), il cui esercizio consente di inquadrare i collaboratori come lavoratori sportivi.
A far data dalla pubblicazione del decreto sopra menzionato, è possibile, pertanto, ampliare le figure di lavoratori, attraverso il richiamo alle mansioni riferibili alla situazione concreta.
L’esercizio della mansione prevista dal proprio organismo affiliante consente l’inquadramento come lavoratore sportivo in qualunque àmbito, non essendo limitata l’operatività all’ambito agonistico o al contesto di gare e campionati, laddove non espressamente circoscritto a situazioni specifiche (in tal senso, si v. ad es., il responsabile di gara previsto dalla FIJLKAM, l’addetto campi di gara individuato dalla FIN o, ancora, gli addetti al campo durante le gare o durante gli allenamenti della FIPSAS).
L’espressione “mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva” deve essere, pertanto, intesa in un’accezione ampia, in grado di comprendere ogni circostanza riferibile all’attività del club (allenamenti, gare in casa e in trasferta, prove, simulazioni).
Il cd. mansionario presenta, tuttavia, alcune criticità.
L’assenza di indicazioni da parte di alcune FNS
La circostanza per cui alcuni enti (ACI; FIG; FIH; FMSI; FIM; FIPM; FITA; FITRI; FIV; FIDAF; FID; FIGEST; FSI; FITDS; FITETREC; FIWUK) non hanno fatto pervenire alcuna indicazione in proposito, comporta che i club affiliati ai citati organismi – mancando ulteriori disposti normativi, adeguati a integrare la previsione legislativa – dovranno limitarsi a considerare lavoratori sportivi esclusivamente le figure tipizzate ex lege, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. 36/21, che qui ancora una volta ricordiamo:
“È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato” .
Situazione simile si presenta per la FIJLKAM che ha indicato esclusivamente il responsabile di gara.
L’assenza degli EPS
Gli Enti di promozione sportiva sono stati esclusi dalla predisposizione delle mansioni. Una simile scelta – come abbiamo già indicato nella risposta al quesito pubblicata qui – è verosimilmente riconducibile alla caratteristica di “multidisciplinarietà”, che li contraddistingue e li differenzia dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate, entrambe rappresentative di un solo sport (o di un numero limitato). In altre parole, gli EPS, rappresentando tutti gli sport, non sono in grado di individuare mansioni specificamente riferibili a una singola disciplina.
I club affiliati a un Ente di promozione dovranno, pertanto, mutuare le mansioni tipizzate dalla Federazione di riferimento come, del resto, già avviene nel caso in cui abbiano necessità di potere disporre di precetti riferibili ad uno sport specifico (si pensi alla costruzione ed omologazione di un impianto sportivo, attuali sono, fra l’altro, gli impianti destinati alla pratica dello skate o i bike park).
Le mansioni «generiche»
Ciascun organismo affiliante (presente nell’elenco) ha individuato varie tipologie di mansioni: alcune specificamente riferibili allo sport rappresentato (si pensi al raccattapalle per il tennis, il tracciatore per l’arrampicata, il cartografo per l’orienteering), altre collegate al doping e agli obblighi di safeguarding, e altre ancora più generali, potenzialmente riferibili a qualunque disciplina: dirigenti accompagnatori, addetti agli arbitri, speaker, omologatori, docenti formatori, addetti alla logistica, addetti alla sicurezza degli atleti.
L’elenco delle mansioni non caratterizzanti la singola disciplina presenta gravi criticità. Dall’esame delle mansioni si evince invero che solo alcuni organismi hanno indicato le mansioni “comuni”, si pensi al docente formatore o all’accompagnatore dei minori o, ancora, al responsabile contro abusi e violenze.
È oltremodo evidente che un simile disallineamento nell’elencazione determina una grave disparità di trattamento giuslavoristico e fiscale per lavoratori che svolgono le stesse mansioni, tesserati – però – a differenti enti.
L’esercizio della medesima mansione può costituire il presupposto di un rapporto di lavoro sportivo solo qualora sia stata inserita nel mansionario dal proprio organismo affiliante; in caso contrario, è d’obbligo l’inquadramento lavoristico “ordinario” con tutte le conseguenze in termini giuridici e fiscali.
Una simile situazione, verosimilmente riconducibile alla differenza contenutistica dei regolamenti tecnici federali, dovrà essere superata con un intervento legislativo teso ad aumentare le figure di lavoratori sportivi presenti in tutte le Federazioni, non potendo essere “corretta” con un’interpretazione analogica, trattandosi di norme speciali.
Un’ultima perplessità concerne il fatto che, a differenza di quanto previsto dall’art. 25, comma 2, in alcuni casi le mansioni non siano state tratte dai regolamenti tecnici federali, bensì da delibere o da atti normativi (in tal senso, ad esempio, l’assistente bagnante, previsto dalla FIN, basandosi sul decreto Ministero dell’Interno 18 marzo 1996 “norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi“, in combinato disposto con l’art. 14 del Regolamento international safeguarding)
Da ultimo, non certo per importanza, è doveroso procedere a un’interpretazione ermeneutica, volta a delineare in modo chiaro e conforme alle previsioni di diritto sportivo l’ambito di operatività di alcune figure, si pensi al massaggiatore sportivo.
Su questi e altri aspetti controversi seguiranno ulteriori approfondimenti.