Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
La domanda del gentile lettore presuppone un’analisi, seppure sintetica, della natura giuridica degli organismi citati: Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate da un lato, ed Enti di promozione sportiva dall’altro.
Gli uni sono enti esponenziali di una disciplina sportiva (o, comunque, di un numero limitato, si pensi alla FIJLKAM), gli altri – gli EPS – rappresentano tutti gli sport. A ciascun ente di promozione sportiva possono invero affiliarsi club praticanti qualunque attività sportiva.
Simili premesse rendono evidente l’impossibilità – per gli enti di promozione sportiva – di elaborare un elenco di mansioni specifiche “necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive” (alla base della redazione dell’elenco, come chiaramente espresso dal Ministro per lo sport in premessa del decreto), considerata l’eterogeneità di discipline rappresentate dai medesimi.
La mancata predisposizione di un mansionario da parte degli enti di promozione sportiva non “penalizza” i sodalizi affiliati ai predetti organismi, posto che ciascun club può utilizzare le mansioni, funzionali alla pratica della propria attività sportiva, elaborate dalla Federazione di riferimento, come, del resto, avviene ogni qualvolta sia necessario avere riguardo a norme specifiche, attinenti a una determinata disciplina sportiva; si pensi al caso in cui debba essere realizzato e omologato un impianto sportivo (un’ipotesi attuale potrebbe essere quella del byke park o skate park realizzato da un ente di promozione).
Una simile operazione ermeneutica, ovvero la possibilità di mutuare le mansioni individuate dall’organismo esponenziale della disciplina sportiva praticata dal club, consente di inquadrare come lavoratori sportivi un’ampia gamma di figure riconducibili alle mansioni svolte e codificate dalla FSN/DSA di riferimento, senza limitarsi alle sette tipizzate dal legislatore della riforma.
Infine, non certo per importanza, è doveroso precisare che alcuni organismi (ACI; FIG; FIH; FMSI; FIM; FIPM; FITA; FITRI; FIV; FIDAF; FID; FIGEST; FSI; FITDS; FITETREC; FIWUK) non hanno predisposto il mansionario. Per altro questo è definito “primo mansionario”, passibile pertanto di integrazione e implementazione.
È evidente che qualora il club affiliato a un EPS pratichi una disciplina, il cui riferimento sia uno dei predetti enti, dovrà, per ora, limitarsi a considerare come lavoratori sportivi esclusivamente quelli previsti ex lege, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. 36/21, secondo cui “È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”, mancando ulteriori disposti normativi, adeguati a integrare la previsione legislativa.