Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
Il quesito del gentile lettore, che ringraziamo per le belle parole iniziali, pone all’attenzione una situazione molto delicata da valutare con estrema attenzione.
Al fine di fornire una risposta esaustiva, è necessario distinguere le due questioni affrontate.
L’una riguarda la correttezza (o meno) di considerare e trattare come istituzionale l’attività sportiva compiuta durante “il doposcuola”; l’altra la possibilità di praticare, nel medesimo contesto, anche attività diverse.
Lo svolgimento di attività sportiva può rientrare nell’attività istituzionale se è la stessa disciplina o le stesse discipline previste nello statuto dell’a.s.d.; soprattutto se il sodalizio è affiliato a un ente di promozione sportiva – esponenziale di più sport – potrebbe verificarsi una discrepanza fra l’attività sportiva prevista da statuto come attività dell’ente e quella/e svolte con i bambini nel contesto pomeridiano.
L’ideale sarebbe, ove l’età dei bambini lo consenta, farli anche partecipare a competizioni o manifestazioni sportive organizzate in ambito sportivo istituzionalizzato.
La seconda questione relativa alla possibilità di svolgere anche attività diverse da quella sportiva, è più delicata e deve essere valutata con maggiore attenzione.
Le attività menzionate (a titolo esemplificativo) dal gentile lettore – ulteriori rispetto all’attività sportiva – essendo attività diverse dall’istituzionale, devono rispettare i criteri introdotti dalla riforma dello sport.
Al riguardo, l’art. 9 (attività secondarie e strumentali) del d. lgs. 36/2021, così dispone:
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Dalla lettura della norma citata si evince chiaramente che la legge pone una duplice condizione per il legittimo svolgimento di attività diverse: la previsione statutaria, da un lato, il carattere secondario e strumentale delle medesime rispetto alle attività principali, secondo i limiti e i criteri definiti con successivo decreto1, dall’altro.
La necessaria contemplazione statutaria delle attività diverse rende inevitabile l’aggiornamento (quanto prima e, comunque, non oltre il 30 giugno) del predetto documento associativo.
La mancata adozione del decreto esplicativo non impedisce, d’altra parte, di compiere una simile operazione, facendo attenzione a non superare, nella pratica, i limiti indicati per lo svolgimento delle attività secondarie, successivamente all’emanazione del suddetto decreto.
È oltremodo evidente che le attività citate sono differenti da quelle istituzionali poiché hanno natura commerciale e come tali devono essere trattate, conseguentemente anche i corrispettivi ricevuti non possono essere decommercializzati.
- Nel computo dei limiti e criteri di cui al decreto indicato saranno esclusi “I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive” in virtù di quanto disposto da comma 1 bis. [↩]