Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La domanda del gentile lettore affronta due argomenti diversi, che meritano di essere tenuti distinti, per chiarezza nella risposta.
La prima questione verte sulla possibilità che i pubblici dipendenti svolgano attività lavorativa in ambito sportivo e che, in particolare, ricoprano la carica di Presidente o amministratore.
La circostanza per cui il legislatore della riforma non esclude espressamente che il dipendente pubblico abbia simili incarichi, consente il verificarsi di una simile situazione.
Come correttamente afferma il lettore, i dipendenti pubblici possono continuano a operare nello sport alle stesse condizioni stabilite prima dell’entrata in vigore della riforma, ovvero, ai sensi dell’art. 25, comma 6, del d.lgs. 36/2021, è sufficiente una mera comunicazione1 al datore di lavoro, ove si tratti di attività resa a titolo gratuito analogamente a quanto statuito in precedenza, dall’art. 90, comma 23, l. 289/90, mentre è necessaria l’autorizzazione nel caso in cui la collaborazione sia remunerata.((2. Qualora l’attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell’ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca.))
È evidente che laddove la carica sia ricoperta a titolo gratuito, è sufficiente che il presidente comunichi la situazione al proprio datore di lavoro.
In base al tenore letterale della norma, il predetto dovere di comunicazione di lavoro è invero previsto solo per lo svolgimento di attività di volontariato (affermazione recentemente confermata dal Presidente del CONI: Confermata la compatibilità tra lavoro sportivo e cariche sociali), che deve essere distinta e non equiparabile al ricoprire una carica. Seppure la comunicazione non sembri costituire un obbligo ex lege con riguardo a quest’ultima ipotesi, è tuttavia prudenzialmente compiere un simile adempimento.
In merito alla seconda parte del quesito, avente ad oggetto la possibilità (o meno) che il vice presidente sia anche tesoriere del sodalizio, giova ribadire quanto già affermato più volte sulle pagine di questa rivista, ovvero che si tratta di aspetti rimessi all’autonomia statutaria del sodalizio sportivo.
È pertanto facoltà dell’ente attribuire al vicepresidente le funzioni di tesoriere.
A quest’ultimo, è assegnata, perlopiù, la gestione amministrativa e finanziaria dell’associazione e la tenuta dei libri contabili, nonché la riscossione delle quote associative e il compimento, su mandato del presidente, delle spese inerenti alla gestione dell’associazione.
Proprio in considerazione delle mansioni svolte, alcuni sodalizi – soprattutto di piccole dimensioni – decidono che i ruoli di tesoriere e segretario siano assegnati alla stessa persona. Nulla vieta, tuttavia, di attribuire al vicepresidente le funzioni di tesoriere, trattandosi, come detto sopra, di aspetti demandati all’autoregolamentazione delle associazioni, in assenza di precisi obblighi normativi.
- I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’articolo 29 [↩]