Come è noto, con l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 è stata prevista la possibilità per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di poter “esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) a condizione che l’atto costitutivo e lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali”.
E tutto questo “secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità Politica da esso delegata in materia di sport di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”.
La Nota in oggetto preannuncia l’imminente emanazione del predetto decreto e aggiunge in particolare che l’attività diversa da quella sportiva esercitata da parte di ASD e SSD dovrà rispettare esclusivamente “quanto previsto dalla norma in questione”, ovvero essere “secondaria e strumentale” rispetto all’attività principale, secondo i criteri generali.
Poi, il decreto che verrà emanato stabilirà, riteniamo, criteri più precisi e modalità di valutazione puntuali.
La novità (che peraltro ormai è linea guida costante nei vari documenti di prassi dove viene enunciata sempre una definizione generica e poi ci si adegua in automatico) è da ricercare nell’esplicita indicazione che se (o meglio, a nostro avviso, nel momento in cui) verranno previsti successivi criteri e limiti, ciò non comporterà l’obbligo/esigenza di ulteriori modifiche statutarie.