Il tesseramento (art. 15)
Il provvedimento normativo iniziale, nell’offrire la definizione (finora assente nel nostro ordinamento) di tesseramento, aveva identificato l’istituto citato con il rapporto associativo, che devono invero essere tenuti necessariamente distinti, in virtù delle differenti caratteristiche e funzioni (sulla differenza fra tesseramento e rapporto associativo, si v. da ultimo Chiarimenti circa la possibilità di essere soci o solamente tesserati in una a.s.d.)
Il legislatore, resosi conto di avere indebitamente identificato le due figure, ha soppresso la parte iniziale della definizione secondo cui l’atto di tesseramento era considerato funzionale all’instaurazione del rapporto associativo.
La definizione attuale contenuta nel correttivo recepisce la nozione pacificamente accolta di tesseramento come atto funzionale all’ingresso dei soggetti fisici nel mondo sportivo, specificando anche i diritti e doveri derivanti da tale atto.
In particolare, al tesserato sono riconosciuti i diritti di: “partecipare alle attività e competizioni organizzate dall’organismo di riferimento o dal sodalizio di appartenenza, nonché di concorrere, purchè in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari”.
La definizione citata, che ha il merito di avere codificato lo status di tesserato (seppure in modo abbastanza generico), rimanda a successive disposizioni la regolamentazione di diritti del pari importanti; si pensi alla tutela previdenziale (per gli sportivi professionisti).
Anche i doveri derivanti da un simile atto non sono descritti in dettaglio, limitandosi ad indicare la necessaria osservanza delle disposizioni normative dettate dall’organismo di appartenenza. Discorso a parte per il vincolo sportivo di cui all’art. 31 (infra).
Il legislatore è intervenuto altresì a disciplinare il tesseramento degli atleti minorenni, la cui regolamentazione era finora eterogenea, poiché rimessa all’autonomia delle singole Federazioni.
Premessa la necessità di tenere conto delle inclinazioni del minore, si precisa che la richiesta di tesseramento può essere presentata da ciascun genitore disgiuntamente, superando così le problematiche derivanti inevitabilmente – soprattutto in caso di separazione personale – dalla previsione di alcune Federazioni, che imponevano la richiesta congiunta di entrambi i genitori.
In caso di disaccordo, ciascun genitore può richiedere l’intervento del giudice ai sensi dell’art. 316 c.c. Disposizioni analoghe (ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c.) sono contemplate per le situazioni di separazione personale, nullità, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché per i figli nati fuori dal matrimonio.
Il minore, dal compimento del quattordicesimo anno di età, ha diritto di prestare il proprio consenso, che è requisito fondamentale e imprescindibile per perfezionare il tesseramento.
Altro profilo significativo della riforma concerne la disciplina del tesseramento dei minori stranieri, i quali, seppure non in regola con i provvedimenti di ingresso e di soggiorno, possono essere tesserati con le stesse modalità previste per gli atleti minorenni italiani, purchè iscritti da almeno un anno ad una classe (qualsiasi) dell’ordinamento scolastico. Il tesseramento di tali atleti rimane valido anche dopo il compimento della maggiore età fino al perfezionamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana.
Il vincolo sportivo (art. 31)
Il legislatore disciplina in modo autonomo un effetto del tesseramento: il vincolo sportivo o di appartenenza. Il vincolo sportivo, che consiste nella impossibilità per l’atleta di tesserarsi contemporaneamente a due sodalizi della stessa Federazione sportiva nazionale, rimasto in vigore (dopo il caso Bosman) solo per il settore dilettantistico, è destinato a scomparire, poiché ritenuto estremamente limitativo della libertà personale dell’atleta.
In particolare, ai sensi dell’art. 31, sarà eliminato entro il 31 luglio 2023 in modo graduale secondo le disposizioni dettate dalle singole Federazioni sportive e discipline sportive associate per il periodo transitorio.
È pertanto pacifico che i sodalizi, decorso tale periodo transitorio, saranno in grado di conoscere gli atleti tesserati solo per una stagione sportiva. Nel frattempo, ogni ente sportivo dovrà adeguarsi alle prescrizioni transitorie emanate dal proprio organismo di riferimento.
Il legislatore, in linea con quanto disposto dalla l. 91/1981 in materia di professionismo sportivo, ha disciplinato il cd. Premio di formazione che deve essere corrisposto – in caso di primo contratto di lavoro – dalla società professionistica.
In particolare, vengono individuate due tipologie di premi.
L’uno, a carico della società professionistica e ripartito – secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto – tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività dilettantistica (opportunamente il legislatore del correttivo ha lasciato solo questa tipologia di attività, escludendo il riferimento all’attività giovanile ed amatoriale) ed il proprio percorso di formazione.
L’altro, a carico delle società sportive dilettantistiche, rappresenta una novità rispetto quanto previsto dalla legge sul professionismo e trova la propria ragione nel fatto che con l’entrata in vigore della riforma anche i sodalizi dilettantistici potranno stipulare contratti di lavoro con i propri atleti. A carico delle società citate è prevista l’erogazione di un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività ed il proprio percorso di formazione.
L’ammontare del premio, la cui funzione è quella di indennizzare il sodalizio di provenienza per le energie spese e l’investimento compiuto per la formazione e la preparazione dell’atleta, è determinato, in virtù della propria autonomia normativa, dalle singole federazioni e discipline associate secondo parametri ben precisi (età degli atleti, nonché durata e contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo).