Un passo indietro: il Decreto Liquidità
L’art. 13, lettera “m” del d.l. 23/2020 (“Decreto liquidità”) aveva disposto la garanzia, da parte del Fondo di garanzia per le P.M.I. presso il Mediocredito Centrale Spa, a favore “di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni”, fino a un massimo di 25.000 euro.
In sede di conversione del decreto legge (l. di conv. 5 giugno 2020, n. 40) le risorse del Fondo di Garanzia vennero previste anche “in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento“.
A seguito di dette modifiche una circolare del Mediocredito Centrale specificava che
in deroga a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni Operative, si considerano ammissibili anche i soggetti beneficiari finali, tra quelli di cui al comma in oggetto, che non sono iscritti al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio
Ovvero, il Mediocredito Centrale, prendeva atto che gli enti non commerciali – seppure esercenti attività di impresa e pertanto in possesso di partita iva – potevano non essere iscritti al Registro Imprese.
Restavano però esclusi gli enti che non svolgevano attività imprenditoriale.
Le modifiche del Decreto Agosto
Il d.l. del 14 agosto 2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126) introdusse alcune modifiche sia al c.d. “Decreto Cura Italia” sia – che è quanto qui ci interessa – al c.d. Decreto Liquidità.
In particolare fu l’art. 64, comma 3, del Decreto Agosto ad ampliare, rispetto al decreto di aprile, le categorie che potevano fare richiesta di ammissione al Fondo di garanzia: oltre ad altri soggetti che in questa sede non interessano, per noi ha rilievo la sostituzione delle parole dell’articolo 13, comma 12bis del decreto liquidità (sopra citato) con le parole:
«enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti»
La modifica è essenziale, in quanto prima i beneficiari potevano essere esclusivamente i soggetti in possesso delle seguenti qualifiche:
- essere un ente del Terzo Settore, che sappiamo essere – fino a quando non sarà operativo il RUNTS – esclusivamente una qualifica di onlus, odv, aps
- essere in possesso della partita iva.
In seguito alla variazione normativa, viene estesa la possibilità di accesso sia a tutti gli enti non commerciali (definiti ai sensi del TUIR), sia ai soggetti che non svolgono attività di impresa.
Il Fondo di Garanzia
Perché da agosto siamo arrivati a novembre? Perché il comma 4 dello stesso art. 64 (quello che ha introdotto tali modifiche) ha previsto che l’efficacia delle nuove disposizioni sia “subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea“. E ora una circolare del Mediocredito centrale comunica essere stato concesso, appunto, il nulla osta da parte della Commissione Europea, e dunque alle richieste di ammissione al Fondo, presentate a partire dal 19 novembre 2020, sono applicate anche le modifiche di cui abbiamo dato conto sopra.
Ricordiamo in conclusione che accedere al fondo di garanzia significa poter richiedere a un istituto bancario un prestito (un prestito, non un contributo a fondo perduto!) garantito dallo Stato, che può arrivare fino a 30mila euro che andranno restituiti in massimo 10 anni. Requisito imprescindibile per l’accesso è l’autocertificazione che l’attività svolta è stata danneggiata dall’emergenza dovuta all’epidemia da COVID-19.
Come abbiamo visto, dunque, ora sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e le a.s.d., che non esercitano attività di impresa.