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    Home Circolari e risoluzioni La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 109 del 22 maggio 2007: ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO PER...
    • Circolari e risoluzioni

    La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 109 del 22 maggio 2007: ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO PER GLI INTERESSI DA RAVVEDIMENTO

    Pietro CANTA
    Rag. Commercialista in Imperia
    30 Maggio 2006
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      La risoluzione n. 109 del 22 maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate è intervenuta a modificare una regola in vigore dal lontano 1998 in tema di ravvedimento operoso: fino all'istituzione dei nuovi codici (da 1989 a 1995 a seconda del tributo di riferimento), l'interesse doveva essere conglobato nel tributo di riferimento; ora la citata risoluzione cambia le regole (almeno per i principali tributi erariali, fatta eccezione per le ritenute d'acconto): gli interessi non si sommano più al tributo, ma vanno versati separatamente. L’agenzia delle Entrate ha istituito sette nuovi codici:

      La risoluzione n. 109 del 22 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta a modificare una regola in vigore dal lontano 1998 in tema di ravvedimento operoso: fino all’istituzione dei nuovi codici (da 1989 a 1995 a seconda del tributo di riferimento), l’interesse doveva essere conglobato nel tributo di riferimento; ora la citata risoluzione cambia le regole (almeno per i principali tributi erariali e, fatta eccezione per le ritenute d’acconto): gli interessi non si sommano più al tributo, ma vanno versati separatamente. L’agenzia delle Entrate ha istituito sette nuovi codici:

      1989 , denominato Interessi sul ravvedimento Irpef;
      1990 , denominato Interessi sul ravvedimento Ires;
      1991 , denominato Interessi sul ravvedimento IVA;
      1992 , denominato Interessi sul ravvedimento Imposte sostitutive
      1993 , denominato Interessi sul ravvedimento Irap;
      1994 , denominato Interessi sul ravvedimento Addizionale Regionale
      1995 , denominato Interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale;

      Per la compilazione dei modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

      – i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione erario, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati;

      – i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione regioni, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 codici delle regioni e delle province autonome pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione codici attività e tributo;

      – il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione ICI ed altri tributi locali, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati unitamente al codice dell’ente reperibile dalla tabella T1 codici degli enti locali pubblicata nella sezione codici attività e tributo del sito www.agenziaentrate.gov.it.

      In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.
      Le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

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        Pietro CANTA
        Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile, nel proprio studio di cui è titolare svolge sia attività rivolta a privati, ditte, imprese e società commerciali, che agli enti no profit, e in particolare alle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Organizzatore e relatore in numerosi convegni in materia fiscale, con particolare attenzione al settore sportivo-dilettantistico. Fondatore nel 2000 della società Fiscosport s.r.l. e ideatore dell'omonimo sito, dal 2011 ne ha lasciato l'amministrazione, rimanendo socio e componente del comitato di redazione.

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        ISSN sito web: 2974-9948
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