Prima di esaminare le implementazioni alle procedure di sicurezza conseguenti al Covid-19 non possiamo non esaminare, anche se sommariamente, quali fossero anche prima gli obblighi del gestore dell’impianto relativamente, appunto, alla sicurezza.
Solo una volta chiariti quali fossero tali obblighi, si potrà esaminare come su di essi si innestino le nuove cautele e prescrizioni (e sarà di gran lunga la parte più semplice …).
Ci è parso quindi opportuno riproporre, in forma di FAQ, le responsabilità e gli obblighi che gravano sul dirigente sportivo in tema di sicurezza, anche ma non solo “in ottica Covid 19”, anche perché è facile prevedere che alla riapertura degli impianti verrà fortemente intensificata l’attività di controllo sul rispetto degli obblighi in questione.
1. Quali sono le fonti delle responsabilità e quindi degli obblighi che gravano sul gestore dell’impianto sportivo in tema di sicurezza?
Sono essenzialmente di due (da ora tre) ordini:
– le responsabilità “generiche” nascenti dal codice civile e penale, dalle leggi di Pubblica Sicurezza, dalla normativa sanitaria e antincendio, ecc.
– le responsabilità “specifiche” del datore di lavoro (quest’ultimo, da intendere in senso lato, quindi non solo nei confronti dei dipendenti, ma anche dei collaboratori in forza di altro rapporto e dei volontari)
– le problematiche sollevate dall’emergenza Covid 19
2. Senza entrare nei dettagli di ogni singola regolamentazione, quali sono le principali fonti di responsabilità “generiche”?
Sotto il profilo civile/patrimoniale:
– la responsabilità da fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”
– la responsabilità “delle cose in custodia”, e quindi derivanti da tutti gli impianti e attrezzature, ex art. 2051 c.c.: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
– la responsabilità “dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte” di cui all’art. 2048 c.c.: “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. …
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte [e a essi sono equiparati gli insegnanti, gli istruttori e simili]sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Sotto il profilo penale:
– il secondo comma dell’art. 40 c.p.: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”
Tutte le disposizioni sopra richiamate valgono per qualsiasi danno cha venga causato ai frequentatori dell’impianto, siano collaboratori che utenti, atleti, spettatori, ecc.
Oltre a queste, la normativa sanitaria e antincendio, nonché quella di Pubblica Sicurezza nel caso di manifestazioni sportive.
3. Quali sono le responsabilità e quindi gli obblighi del gestore dell’impianto anche in assenza di rapporti di lavoro o di collaborazione o di volontariato – per impianti di dimensioni inferiori a 200 mq?
Sul gestore dell’impianto gravano in ogni caso gli obblighi relativi alla sicurezza della struttura/sede dell’attività, quindi presidi e personale di primo soccorso – e defibrillatore – e adempimenti in merito alla normativa antincendio, ove applicabile.
Deve quindi esistere un responsabile del primo soccorso e addetto BLSD (per l’uso del defibrillatore) che abbia seguito il relativo corso (generalmente i due corsi vengono effettuati congiuntamente).
4. Quali sono le responsabilità e quindi gli obblighi del gestore dell’impianto anche in assenza di rapporti di lavoro o di collaborazione o di volontariato – per impianti di dimensioni superiori a 200 mq?
Oltre a quanto previsto al punto precedente – ovvero alla nomina del responsabile del primo soccorso e addetto BLSD – deve essere predisposto il piano di evacuazione di emergenza e nominato almeno un responsabile per l’antincendio che abbia seguito il relativo corso (a meno che l’impianto non sia per sua natura escluso da tale rischio).
5. Come si dividono le responsabilità fra gestore e utilizzatore dell’impianto?
Nel caso di asd/ssd che utilizzi impianti gestiti da altri, l’asd/ssd deve avere le figure dei responsabili delle due aree di rischio (primo soccorso/defibrillatore e antincendio) adeguatamente formati, oltre alla cassetta del pronto soccorso, mentre a carico del gestore dell’impianto ospitante deve esserci la garanzia della presenza delle dotazioni obbligatorie, legate alla struttura (defibrillatore, estintori, ecc.).
L’utilizzatore ha il dovere di richiedere al gestore la dichiarazione che l’impianto sia a norma e abbia le dotazioni necessarie, nonché di verificarle e se risultassero carenti, di richiederne l’implementazione.
Il dovere di richiesta al gestore può essere adempiuto, per es., con una PEC o dandone atto nel contratto di utilizzazione degli spazi, che è sempre opportuno redigere per scritto, mentre il dovere di verifica e implementazione potrebbe essere meno facile, soprattutto nel caso di impianti pubblici.
6. Quali sono le fonti della responsabilità del datore di lavoro (in senso ampio, che comprenda rapporti con collaboratori, volontari, ecc.)?
Derivano essenzialmente dal D.Lgs. 81/2008, “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”, che disciplina obblighi diversi a seconda dei rapporti di lavoro in essere, indipendentemente dalla finalità di lucro o meno.
Per quanto riguarda i sodalizi sportivi, il comma 12-bis dell’art. 3 del d. lgs. 81/2008, come modificato nel 2015, prevede che si applichino le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto “nei confronti … dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle … delle associazioni sportive dilettantistiche … nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Vengono pertanto prescritti precisi obblighi anche nei confronti dei lavoratori “in senso lato”, ovvero i volontari con specifiche mansioni e i collaboratori sportivi: tali obblighi, come si vede più avanti, sono diversi in funzione della presenza o meno anche di lavoratori in senso proprio.
7. Quali sono le diverse tipologie di rapporti di collaborazione, da cui discendono diversi obblighi e responsabilità?
Occorre distinguere tra:
a) dipendenti
b) collaboratori non dipendenti (con partita IVA, collaboratori sportivi e amministrativo gestionale ex art. 67 TUIR, occasionali, volontari, …) ma con mansioni che comportino un rischio specifico in materia di sicurezza, suddivisi in:
b/1 – che svolgono tale mansione in modo stabile
b/2 – che svolgono tale mansione in modo saltuario
c) collaboratori non dipendenti (con partita IVA, collaboratori ex art. 67 TUIR, occasionali, volontari, …) senza mansioni che comportino un rischio specifico in materia di sicurezza.
Sulla base di quanto sopra, possono essere pertanto individuate le seguenti definizioni, dalle quali discenderanno responsabilità, obblighi e adempimenti diversi:
– lavoratori in senso proprio: lett. a)
– lavoratori in senso lato: lett. b), con mansione stabile (b/1) o saltuaria (b/2)
– non lavoratori: lett. c)
8. Quali sono gli obblighi del gestore dell’impianto che ha rapporti non definibili di lavoro (né in senso proprio, né in senso lato) in essere (lettera c del precedente punto 7)?
È p.es. il caso della piccola associazione nella quale tutti “danno una mano”, senza avere compiti specifici e continuativi.
Deve essere predisposto un documento (non necessariamente provvisto di data certa) nel quale devono essere esaminati i problemi relativi alla sicurezza dell’impianto utilizzato e le necessarie precauzioni. Sussiste infatti un obbligo generale di carattere civile e penale in capo alle associazioni medesime che devono garantire la sicurezza ai propri associati durante le attività svolte.
In sostanza i collaboratori e i volontari dovranno:
a) utilizzare “attrezzature di lavoro” in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/08;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/08 (se necessario).
9. Quali sono gli obblighi del gestore dell’impianto senza dipendenti in senso proprio, ma con rapporti di collaborazione e/o volontariato con mansioni che comportino un rischio specifico in materia di sicurezza ma non in modo stabile (lettera b/2 del precedente punto 7)?
Deve valutare tutti i rischi e redigere una relazione di Valutazione dei Rischi, non solo quelli dell’impianto ma anche quelli relativi alle mansioni dei collaboratori, compresa la necessità ed eventuale fornitura da parte del sodalizio dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), relazione che dovrà essere munita di data certa.
Deve adempiere agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori.
Deve predisporre il presidio pronto soccorso (cassetta), con almeno un addetto al primo soccorso e utilizzo del defibrillatore.
Deve provvedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature ed impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza (valgono le voci “a” e “b” riportate nella faq precedente)
10. Quali sono gli obblighi del gestore dell’impianto senza dipendenti ma con rapporti di collaborazione e/o volontariato con mansioni che comportino un rischio specifico in materia di sicurezza in modo stabile (lettera b/1 del precedente punto 7)
Deve valutare tutti i rischi e redigere il DVR (se ne veda il contenuto al punto successivo), che dovrà essere munito di data certa, e nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e il medico competente.
Deve adempiere agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori.
Deve predisporre il presidio pronto soccorso (cassetta), con almeno un addetto al primo soccorso e utilizzo del defibrillatore.
Deve provvedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature ed impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza (valgono le voci “a” e “b” riportate nella faq n. 8)
11. Quali sono gli obblighi del gestore dell’impianto che ha lavoratori dipendenti (lettera a del punto 7)?
Oltre a tutto quanto elencato al punto precedente, è obbligatoria la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Senza entrare dettagliatamente nel contenuto di tale documento, per la cui predisposizione si suggerisce caldamente di rivolgersi a un esperto, ma solo per dare un’idea dell’ampiezza di esso, il DVR oltre ai rischi dell’impianto e ai rischi derivanti dalle mansioni, dovrà contenere la descrizione anche nominativa di tutte le figure della sicurezza, l’organigramma con mansioni, il dettaglio dei DPI, che è obbligatorio siano forniti dal datore di lavoro, ecc.
12. Cosa sono i Rischi di Interferenze? Cosa si deve fare quanto si verificano?
Sono i rischi connessi all’utilizzo dei luoghi di lavoro da soggetti diversi da quelli a essi abitualmente preposti, o “interni” (lavoratori autonomi che vengono utilizzano spazi e attrezzature utilizzati anche da lavoratori dipendenti) o “esterni” (lavoratori dipendenti o collaboratori di altre asd/ssd che utilizzano l’impianto, aziende esterne che fanno pulizie, fornitori …)
In caso che ciò avvenga o comunque possa avvenire, deve essere predisposto un Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), che analizzi tali rischi e provveda di conseguenza a ridurli.
13. In particolare, quali sono i doveri nel caso in cui una asd svolga attività presso impianti (palestre, palazzetti dello sport, ma anche scuole o altri istituti pubblici o privati) ove operano lavoratori dipendenti?
Il datore di lavoro “ospitante” è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i “rischi da interferenze” tra la prestazione degli incaricati e degli utenti dell’asd e le altre attività svolte, nell’ambito della medesima organizzazione, dal suo personale dipendente.
Parallelamente, il responsabile dell’asd è tenuto a fornire ai propri collaboratori dettagliate informazioni sui “rischi specifici” esistenti negli ambienti in cui essi sono chiamati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
14. Come e da chi sono effettuati i controlli?
Al di là delle conseguenze in caso di danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza, tale rispetto viene verificato da più organi:
– i vigili del fuoco, che esaminano in primo luogo il rispetto della normativa antincendio, ma spesso controllano anche il rispetto delle norme generali per la sicurezza (DVR, ecc.) e se riscontrano o pensano possano esservi anomalie, segnalano il fatto all’INAIL, che procede di conseguenza
– l’INAIL, che procede o di propria iniziativa o su sollecitazione degli altri controllori, e verifica in primo luogo le norme sulla sicurezza ma anch’essa estende l’esame anche alle altre aree, e se identifica anomalie, attiva gli organismi competenti (p.es. ancora i vigli del fuoco, l’Edilia, l’Asl..)
– la polizia municipale e l’ASL, che spesso organizzano verifiche congiunte, le quali esaminano in primo luogo il rispetto delle norme sulla salute, ma anch’esse possono estendere l’indagine e fare segnalazioni.
15. Quali sono, sempre in estrema sintesi, le sanzioni irrogabili?
Nel caso di mancato integrale rispetto delle prescrizioni (mancanza delle disposizioni antincendio, sanitarie, mancanza del DVR, mancata nomina del RSPP, ecc.) scatta l’avvio di un procedimento penale, che in corso può trasformarsi in irrogazione di sanzioni amministrative, ma che comunque può avere conseguenze decisamente serie.
Nel caso invece in cui venga riscontrato il rispetto “formale” delle prescrizioni (c’è il DVR, c’è il DUVRI se dovuto, ecc.) ma il contenuto di tali documenti e/o il comportamento dei responsabili non sia ritenuto nella sostanza corretto, può essere irrogata una sanzione amministrativa (di norma non elevetissima: nell’ordine doi alcune centinaia di euro) ma soprattutto vengono date prescrizioni per la modifica/implementazione e un termine per rispettarle; se ciò non avviene le sanzioni possono essere elevate ed eventualmente riproporsi il rischio penale.
Stante l’attenzione che sicuramente ci sarà sulla questione, il rispetto delle prescrizioni connessse al “Rischio Covid 19” rientra certamente nel primo dei due gruppi di violazioni sopra sommariamente descritti: ci attendiamo che la violazione venga pesantemente sanzionata e non possiamo quindi che raccomandare la massima attenzione.
16. Cosa è cambiato nella sicurezza in epoca covid?
Sostanzialmente nulla, ai fini delle norme applicabili, i cui principi rimangono i medesimi.
Ma si sono rafforzati i protocolli da seguire a causa dei rischi di contagio.
Pertanto, se prima il dirigente sportivo era responsabile se qualcuno scivolava per le scale bagnate ove non fossero state impiegate misure idonee di protezione (strisce antiscivolo, ad esempio, o corrimano), adesso sarà ritenuto responsabile anche in caso di non contenimento della diffusione da agente Covid 19.
Di conseguenza, sia il documento di analisi dei rischi per la sicurezza, che il DVR, che il DUVRI, dovranno essere implementati con le prescrizioni per il contenimento del contagio.
A ciò si aggiunga che proprio per la necessità di controllare il rispetto delle norme anti-contagio è estremamente probabile una intensificazione dei controlli in materia di sicurezza, e in tale sede la verifica con ogni probabilità non si limiterà solo a tali norme ma coinvolgerà il rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza.
17. Riassumendo e tornando all’ “argomento del giorno”, in quali responsabilità incorre il dirigente di asd/ssd ove non gestisca il rischio covid in fase di riapertura (anche parziale) dell’impianto o di porzioni di esso?
ll responsabile di una a.s.d./s.s.d. in qualità di gestore dell’impianto e organizzatore delle attività sportive è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40, comma secondo, c.p. ed è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti (atleti, soci, tesserati, frequentatori, collaboratori, allenatori ecc.) e ad adottare in via preventiva tutte le misure organizzative e tutte le cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva.
Il principio si applica sia per la responsabilità penale sia per la responsabilità civile.
La responsabilità penale è sempre personale e prescinde dalla natura giuridica del sodalizio sportivo; la responsabilità civile del dirigente consegue invece alla natura giuridica del sodalizio e sussiste ai sensi dell’art. 38 c.c. nelle associazioni non riconosciute come persone giuridiche.
Nell’ambito della responsabilità civile il gestore/organizzatore di attività sportive risponde sia a titolo contrattuale sia a titolo extracontrattuale, in applicazione del principio generale del neminem laedere stabilito dall’art. 2043 c.c. e ai sensi dell’art. 2051 c.c. che impone di garantire la sicurezza dei luoghi e l’adozione di tutte le misure idonee a prevenire e neutralizzare situazioni di pericolo e di danno, nonché dell’art. 2048 che lo ritiene responsabile anche dell’operato dei minori che gli sono stati affidati.
Il rischio di contagio e diffusione del Covid-19 comporta quindi l’adozione di specifiche cautele e misure protettive – di qui la fondamentale importanza di osservare le linee guida e attuare i protocolli di sicurezza – oltre a inserirsi nelle ordinarie regole che disciplinano le responsabilità civili e penali dei dirigenti sportivi.
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Questo articolo è stato redatto da Stefano Andreani e Patrizia Sideri con la preziosa collaborazione della arch. Alessandra Pironi, che ringraziamo.