Per comprendere appieno l'essenza delle "Basi associative sportive" si deve andare al gennaio 2014, quando il CONI istituisce una nuova sezione parallela del proprio Registro, che va ad affiancare quella già presente dedicata al CIP.
Qual è il senso di questa innovazione? Lo spiega lo stesso CONI in una sua comunicazione (v. allegato), lì dove intende dare visibilità a quel mondo "sommerso" che, pur occupandosi di sport e partecipando alla pratica sportiva in senso lato, non presenta le caratteristiche proprie dei sodalizi che possono ottenere il riconoscimento a fini sportivi dal Coni.
In altre parole – sembra sostenere il CONI – se da un lato vi sono decine di migliaia di aggregazioni che si sono strutturate secondo ben determinati (e necessari) requisiti, vale a dire nella forma delle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite a norma dell'art. 90 della l. 289/2002, dall'altro lato il mondo dell'associazionismo sportivo conosce forme di natura variegata e spesso anche molto lontana da quella prevista dalle norme di diritto sportivo: si fa l'esempio degli oratori, dei gruppi scolastici, di team che si costituiscono temporaneamente per partecipare a tornei, ecc.
A queste aggregazioni, che in tempi più lontani spesso prendevano il nome di Gruppi Sportivi Informali e alle quali lo stesso CONI ha attribuito il nome di Basi Associative Sportive, è così data possibilità di avere una sorta di "finestra" che ne rende visibile l'esistenza qualora partecipino alle attività organizzate da FSN/DSA/EPS.
Le BAS sono dunque affiliate all'ente di riferimento? La risposta sembra essere negativa. Il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 28 ottobre 2014 (delibera n. 1525) stabilisce all'art. 1 che
2. Gli EPS ai fini sportivi sono costituiti da associazioni e/o società sportive.
3. Partecipano inoltre alle attività degli EPS le basi associative sportive (BAS) e ove previsto dai rispettivi statuti, anche singoli tesserati."
Sempre all'interno dello stesso Regolamento si parla di affiliazione sempre e solo con riferimento alle associazioni o società sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni; mentre le basi associative sportive rilevano quando, pur carenti dei requisiti di cui all’art. 90 della L.289/2002 e successive modificazioni, risultino comunque inseriti nei ruoli dell’Ente, con i relativi tesserati.
Non ci si può nascondere che la prassi – che appare spesso ormai consolidata – di "affiliare" anche le BAS non può che generare confusione: di qui le legittime domande e i giusti dubbi che ne nascono… Perchè mai costituire una BAS – che per definizione non potrà godere dei benefici fiscali – invece che una associazione o una società sportiva dilettantistica? O viceversa: perchè mai sobbarcarsi tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa ad hoc per la costituzione di una a.s.d. quando è possibile accedere a figure "semplici" come le BAS?
E la risposta è a nostro avviso solo una: perchè si tratta di due cose profondamente diverse!
La vostra "associazione" si occupa di danza teatrale ed espressione artistica? di meditazione? di biliardo alla goriziana? Il vostro gruppo organizza allenamenti e partitine di basket guidati dal giovane prete della parrocchia e la redazione di uno statuto è quanto di più lontano possiate immaginare? O siete invece perfettamente strutturati e la vostra passione è il motorismo storico? Sono solo alcuni dei tantissimi esempi che si possono fare per rendere il senso della fluidità di quel mondo che costituisce le BAS, dove o l'attività sportiva assume più le caratteristiche di attività "parasportiva" (ci si passi il termine…), o il gruppo non ha intenzione/volontà di strutturarsi nelle più rigide forme richieste dall'art. 90, l. 289/2002.
Da quanto sin qui esposto, le risposte ai quesiti posti dai nostri lettori vengon da sé: posto che mai una BAS può accedere ai benefici fiscali riservati ad associazioni e società sportive dilettantistiche, la normativa fiscale, amministrativa e tributaria applicabile in concreto alla BAS dipenderà unicamente dalla forma che il gruppo associativo vorrà darsi: tipicamente dovrebbe trattarsi di un gruppo costituito "di fatto", dunque con una organizzazione minima, addirittura senza atto costitutivo né statuto, ma la BAS può anche assumere le forma giuridica dell'associazione, dotarsi di codice fiscale, optare per il regime ex 398/91, diventare a.p.s., ecc.
Ciò che importa, ai nostri fini, è che sia ben chiaro che tra una BAS e una a.s.d…. c'è un articolo 90, l. 289/2002 di differenza.