1. L’elenco delle più importanti novità
a) L’entrata a pieno regime del “registro CONI 2.0”, collegata con la piena operatività delle delibere CONI sulle attività sportive riconosciute;
b) L’“eterno dilemma” dell’inquadramento delle collaborazioni sportive dilettantistiche e il recente CCNL sul lavoro sportivo;
c) La circolare 18/E 2018 (ancora): ulteriori dubbi, chiarimenti e precisazioni;
d) La nuova organizzazione dello sport italiano: Sport & Salute e il nuovo ruolo del CONI;
e) I disegni di legge di riforma della fiscalità dello sport;
f) Il rapporto tra sport dilettantistico e Terzo Settore.
In questo articolo ci occuperemo prevalentemente delle fattispecie sub a) e b), che hanno effetti operativi immediati sull’attività delle società sportive, e, con qualche “cenno informativo” alla tipologia f).
Sulla circolare 18 (punto c) sono in corso di pubblicazione una serie di articoli di approfondimento a cura del dott. Donato Foresta (e altri contributi sono già stati pubblicati nei mesi scorsi), a cui si rimanda.
Dei punti d) ed e) ci occuperemo con articoli di approfondimento (se non con Newsletter monotematiche) alla ripresa autunnale, tenuto conto che si tratta di problematiche più politiche che tecniche (la prima) e di progetti di legge ancora in divenire.
Del rapporto tra Sport e Terzo settore, problematica molto complessa e di grande interesse, faremo qualche accenno in questa sede e ci occuperemo approfonditamente nelle prossime Newsletter.
2. L’entrata a regime del “registro CONI 2.0”
Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le delibere CONI 1566, 1568, e 1569 del 2017 che hanno, come noto, individuato quali attività sono riconosciute e qualificate dal CONI (ai sensi del D.L. 136/2004 unico organismo certificatore dell’attività sportiva dilettantistica) sportive dilettantistiche e quali (per differenza) non lo sono.
Sempre il primo gennaio 2018 ha visto la luce il rinnovato “registro CONI delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche”, versione 2.0, che richiede agli organismi affilianti (le F.S.N, D.S.A. ed E.P.S.) l’inserimento di una serie di (nuove) informazioni tese a consentire al CONI stesso (e all’Agenzia delle Entrate ai fini della verifica in capo ai sodalizi sportivi della sussistenza delle condizioni necessarie per poter usufruire delle agevolazioni previste in favore del settore sportivo dilettantistico) di monitorare l’effettivo svolgimento dell’attività sportiva da parte degli enti iscritti.
Il funzionamento del Registro è disciplinato dal regolamento approvato con delibera CONI n. 1574 del 18/07/2017, regolamento che, pur non costituendo una novità, appare opportuno allegare al presente lavoro perché rappresenta un documento del quale sia gli operatori che i rispettivi consulenti devono avere piena e approfondita conoscenza per evitare sgradite sorprese.
Dopo una serie di proroghe, aggiornamenti e implementazioni, il nuovo Registro è entrato effettivamente in funzione il 01/01/2019. Tuttavia, considerato che tale data cade solitamente “a cavallo” della stagione sportiva, di fatto la piena operatività del Registro vedrà la luce con la stagione sportiva 2019/2020, stagione che per alcune realtà sportive (generalmente i sodalizi che praticano sport agonistici di squadra) è iniziata il 01/07/19 e, per altre (sport agonistici individuali e la grande maggioranza delle attività non agonistiche) inizierà il 01/09 p.v.
Attenzione: la tempistica sopra evidenziata rappresenta una fotografia dello stato di fatto.
Ciò non toglie che la piena funzionalità del Registro è tecnicamente iniziata a decorrere dal 01/01/2019, e che i requisiti e le informazioni richieste ai sodalizi sportivi dovevano essere inseriti a decorrere da tale data.
Risulta tuttavia che numerosi Organismi Affilianti (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva) – d’ora in avanti “O.A.” – siano in grande, e grave, ritardo nell’inserimento dei dati richiesti, se non, addirittura, non siano ancora in grado di farlo, se non altro per mancanza delle informazioni necessarie; ciò potrebbe costituire un problema non da poco quando l’Agenzia delle Entrate – che, come risulta dall’art. 1, n. 5, lett. b) del regolamento, ha pieno accesso a tutti i dati risultanti dal Registro, compresi quelli relativi alla parte c.d. “riservata” – inizierà a verificare il periodo di imposta 2019.
Ci auguriamo che il CONI riesca ad ottenere dall’Agenzia una sorta di moratoria per i primi mesi del 2019, perché in caso contrario i problemi in sede di accertamenti operati sui sodalizi sportivi potrebbero essere anche rilevanti.
Sodalizi che, lo ricordiamo, non possono agire direttamente sull’input dei dati relativi all’attività sportiva esercitata, essendo tale comunicazione di competenza dell’O.A., il quale, tuttavia, a sua volta, per poter essere in grado di inserire nel Registro le informazioni richieste, deve in qualche modo richiedere i dati necessari agli enti affiliati. Ne consegue che, se tale richiesta non è stata nemmeno operata, è opportuno che i sodalizi sportivi si costituiscano parte attiva del procedimento, sollecitando (anche formalmente, ai fini di precostituirsi una prova a proprio favore in caso di futura contestazione) gli O.A. medesimi all’implementazione e al completamento delle procedure.
In ogni caso, a regime, le società e associazioni sportive dovranno preoccuparsi di verificare che i dati richiesti dal Registro siano correttamente comunicati e, soprattutto, dovranno organizzarsi affinché le attività svolte rispecchino i requisiti richiesti per l’iscrizione al Registro e il mantenimento della stessa, e dovranno verificare il corretto trattamento tributario delle eventuali attività svolte non iscrivibili al Registro (rectius, non rientranti nelle attività sportive riconosciute dal CONI).
Si ricorda a tal fine che la Circolare Agenzia delle Entrate n°18/E del 01/08/2018, ampiamente commentata su questa Rivista, e in relazione alla quale sono in corso di pubblicazione articoli di approfondimento a firma di Donato Foresta, dopo avere precisato (pag. 8) che
“… a tal proposito deve essere evidenziato che le nuove regole di funzionamento del Registro, approvate dal Consiglio Nazionale del CONI in data 18 luglio 2017, sono maggiormente funzionali sia al ruolo di certificatore attribuito al CONI dal legislatore, sia alla necessità di una verifica circa il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalla norma per consentire alle associazioni e società sportive dilettantistiche di usufruire delle agevolazioni fiscali. In particolare la previsione di inserire all’interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l’egida degli Organismi affilianti, assolve, per l’Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti”
evidenzia (pag. 38) che lo svolgimento di eventuali corsi per attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI non solo costituisce attività di natura commerciale, ma tale attività non rientra nemmeno tra quelle c.d. “connesse agli scopi istituzionali”, gestibili attraverso il regime agevolato ex L. 398/1991.[1]
Uno dei passaggi più delicati, ai fini dell’iscrizione al Registro, e del mantenimento della stessa, è rappresentato dai requisiti disciplinati dall’art. 3 del Regolamento, il quale dispone che:
“l’iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge 289/2002 che … siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
…
e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo Sportivo di appartenenza;
f) abbiano adottato uno statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo Sportivo di Affiliazione….”
Dunque, ai sensi della lett. e), per poter mantenere l’iscrizione al Registro, parrebbe che i sodalizi debbano svolgere sia l’attività sportiva sia quella didattica (per le definizioni delle singole attività si veda infra). La congiunzione "e", in italiano, ha indubbiamente questa valenza.
Ma se questa è l’interpretazione corretta, una società sportiva che operasse esclusivamente nell’ambito della didattica (scuola calcio, o scuola nuoto, o corsistica di altro genere) senza partecipare a manifestazioni agonistiche non potrebbe mantenere l’iscrizione al Registro?
Idem per quanto concerne il caso opposto: una società sportiva che dovesse operare solamente in ambito agonistico – anche di alto livello, es. pallavolo di serie A – e che, per scelta organizzativa, non si occupa di didattica (minivolley) rischierebbe di essere cancellata dal Registro?
Appare evidente che non può essere questa la vera volontà del CONI (v. anche S. Andreani, Ma per stare nel Registro CONI … queste gare vanno proprio fatte?!?) e in tal senso si sono più volte espressi autorevoli rappresentanti dell’ente, ma se così è appare assolutamente opportuno che il regolamento venga ufficialmente emendato.
La previsione della lettera f) è invece di più complessa interpretazione, e appare foriera di creare complicazioni: il richiamo alle previsioni regolamentari dell’O.A. comporta infatti che siano questi, singolarmente, e al di fuori di una previsione regolamentare condivisa a livello CONI, che “dettano le regole” in relazione a: riconoscimento delle qualifiche tecniche degli istruttori (patentini/brevetti/corsi); riconoscimento della natura didattica dei singoli corsi, caratteristiche del tesseramento etc.. In concreto:
- l’istruttore di body building (o calcio, o nuoto …) riconosciuto dall’ente di promozione X in quanto in possesso di brevetto rilasciato al termine di un percorso formativo gestito da tale ente, non necessariamente vedrà riconosciuta – salvo presenza di convenzioni/accordi bilaterali – la propria qualifica dall’Ente di Promozione Y. Discorso diverso per quegli istruttori in possesso di riconoscimento/brevetto rilasciato da una FSN o, addirittura, al termine di un percorso SNAQ, la cui valenza dovrebbe valere nei confronti di qualsiasi Ente di promozione sportiva. Per non parlare dei laureati, magari con laurea specialistica in una o più discipline sportive, in scienze motorie.
- La didattica/metodologia di insegnamento utilizzata nel corso riconosciuto dall’Ente di Promozione X non necessariamente è la stessa dell’Ente di Promozione Y
- Idem c.s. in relazione al numero minimo di tesserati atleti che frequentano i singoli corsi.
È dunque assolutamente necessario che ogni società/associazione sportiva dilettantistica prenda contatto con il proprio Organismo di Affiliazione al fine di concordare le modalità di invio dei dati necessari al mantenimento dell’iscrizione sul Registro e, soprattutto, di verificare le modalità di riconoscimento, da parte dell’O.A. stesso, dei corsi didattici organizzati e delle attività sportive agonistiche esercitate.
Rinviando, quanto all’organizzazione e funzionamento del Registro, alle chiarissime slides utilizzate dal Dott. Fabio Romei nel corso del recente convegno Fiscosport di Milano, e pubblicate sulla Newsletter n. 11/2019, ai numerosi articoli pubblicati, sempre su questa rivista, sul delicato tema delle attività sportive riconosciute dal CONI, nonché, infine, al regolamento allegato al presente articolo (su cui, da ultimo, v. anche B. Agostinis, Quali informazioni sono obbligatorie e/o facoltative ai fini dell'iscrizione al Registro CONI?, in Newsletter n. 14/2019), è opportuno sintetizzare alcuni concetti e passaggi chiave in relazione ai dati e requisiti richiesti dal Registro CONI 2.0.
a) Dal punto di vista formale, per ogni sodalizio dovranno essere comunicati/allegati:
- l’Atto Costitutivo e lo Statuto, che deve essere “a norma”, ossia redatto nel rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 90, c. 18, L. 289/2002, deve altresì contenere, ai fini della fruizione della “de-commercializzazione dei corrispettivi specifici”, le clausole richieste dall’art. 148 c. 8, T.U.I.R., e deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate (gli estremi di registrazione devono essere vanno obbligatoriamente indicati). In caso di modifiche statutarie dovrà essere allegato il relativo verbale (regolarmente registrato)
- Il numero di Codice Fiscale (ed eventualmente della Partita IVA) risultante dall’attestazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate all’atto della costituzione o successivamente in caso di ogni modifica del Presidente/Legale Rappresentante, dal quale risultino anche gli altri dati richiesti (natura giuridica, sede legale);
- L’identificazione del Legale Rappresentante (attraverso i dati anagrafici, il C.F., la residenza ed il recapito telefonico) e dei componenti del Consiglio Direttivo (attraverso il C.F., i dati anagrafici, la qualifica sociale e la qualifica sportiva)
- copia del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante in corso di validità;
- il verbale di nomina/elezione del Presidente/Legale Rappresentante e dei membri del C.D. nonché ogni verbale di modifica delle cariche sociali.
Si tratta, in fondo, degli stessi documenti che devono comunque essere tenuti e conservati presso la sede sociale e che vengono richiesti nel corso di ogni verifica. Non si intravedono difficoltà particolari nella predisposizione di quanto richiesto se non, forse, in qualche caso di a.s.d. storica, costituita in tempi lontanissimi, che potrebbe avere qualche problema nel reperimento dell’atto costitutivo. Anzi: col senno di poi, se la richiesta dello statuto registrato fosse stata operata anche in passato forse ci troveremmo con qualche avviso di accertamento per disconoscimento delle agevolazioni ex art. 148 T.U.I.R. in meno.
b) Un discorso molto diverso va invece fatto, sotto l’aspetto sostanziale, per quanto riguarda i dati relativi all’attività sportiva esercitata.
Occorre, anche in questo caso, partire dal Regolamento, e in particolare dall’art. 2 rubricato “definizioni”, dal quale emergono i seguenti passaggi:
7) ATTIVITA' SPORTIVA – Per "attività sportiva" si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall'Organismo sportivo di riferimento. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello di competizione); 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico; 4) durata del singolo evento; 5) partecipanti. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.
8) ATTIVITA' DIDATTICA – Con "attività didattica" si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo di affiliazione. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco.
9) ATTIVITA' FORMATIVA – Con "attività formativa" si indica l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell'Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco.
10) DISCIPLINE SPORTIVE – L'elenco delle "discipline sportive" è indicato nell'Allegato 1.1 del presente Regolamento. Detto elenco è aggiornato dalla Giunta Nazionale che tiene conto dei riconoscimenti del CIO.
Dunque, sintetizzando (e scusandoci per l’approccio estremamente operativo e poco scientifico):
7) ATTIVITA’ SPORTIVA = AGONISMO (gare, partite, tornei etc organizzate e/o riconosciute dall’Organismo di Affiliazione – “non valgono”, dunque, lo stage interno di fine anno, ancor meno l’esibizione o il c.d. “open-day”);
8) ATTIVITA’ DIDATTICA = CORSI AVVIAMENTO ALLO SPORT riconosciuti dall’O.A. il quale (anche se non c’è scritto, ma così è declinato in concreto) per operare il riconoscimento richiederà il rispetto di determinati standard tecnico/qualitativi, tra i quali la presenza di (almeno) un istruttore qualificato.
9) ATTIVITA’ FORMATIVA = SEMINARI/STAGES rivolti a tecnici o dirigenti
10) SPORT = DISCIPLINE SPORTIVE RICONOSCIUTE DAL CONI. I corsi relativi ad attività non riconosciute dal CONI non sono inquadrabili quali corsi inerenti all’attività sportiva dilettantistica.
Le conseguenze, per chi pratica le attività non comprese nell’elenco, come indicato anche nel passaggio della Circolare 18 sopra riportato, sono particolarmente gravi e impattanti: l’attività svolta, avendo perso il riconoscimento di “attività sportiva”, non consente più l’iscrizione al “registro” CONI e, conseguentemente, non consente più al sodalizio (se dovesse esercitare esclusivamente tali attività) di qualificarsi “sportivo dilettantistico” ai fini tributari, con il risultato che l’attività svolta dovrà essere considerata di natura commerciale, e non potrà più beneficiare delle agevolazioni previste dal legislatore in favore delle attività svolte dagli enti sportivi dilettantistici. Qualora il sodalizio esercitasse contemporaneamente sia attività sportive riconosciute che attività sportive non riconosciute, potrà continuare a essere iscritto al Registro e a utilizzare le agevolazioni tributarie in relazione alle prime, ma dovrà considerare comprese nelle attività di natura commerciale le seconde, con l’ulteriore aggravio rappresentato dal fatto che, secondo l’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 18/E), trattasi di attività commerciale “non connessa” e, quindi, non gestibile in regime agevolato ex L. 398/1991.
Non solo: la natura commerciale (e non sportiva dilettantistica) di tali corsi non può che riflettersi anche sull’inquadramento e trattamento fiscale e previdenziale dei relativi istruttori (si veda infra).
Per controllare la corretta applicazione di quanto sopra evidenziato, il Regolamento prevede che per ogni sodalizio vengano comunicati/iscritti (si ripete, da parte dell’O.A., ma tale Organismo dovrà richiedere i dati alle singole società/associazioni) i seguenti dati (i più interessanti/complessi sono indicati in neretto):
B) – Tesserati. Per ciascun tesserato (persona fisica) è prevista la fornitura dei seguenti dati:
1 |
Identificativo unico |
CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici) |
2 |
Cognome |
Sequenza di caratteri In formato UTF-8 (massimo 255 caratteri) |
3 |
Nome |
Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri} |
4 |
Associazione/Società |
CODICE FISCALE (11 caratteri numerici) |
5 |
Qualifica sociale |
Legale Rappresentante, Presidente, Responsabile di sezione, VicePresidente, Consigliere |
6 |
Qualifica sportiva |
Dirigente; Tecnico; Ufficiale di Gara; Atleta Agonista; Atleta Praticante |
7 |
Tipo |
Dilettantistico; Professionistico; |
8 |
Stagione sportiva |
Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa |
9 |
Settore sportivo |
Denominazione |
10 |
Disciplina Sportiva |
Codifica da elenco Allegato 1.1 |
In concreto: ogni tesserato atleta deve essere identificato come partecipante ad un corso/praticante una determinata disciplina sportiva (riconosciuta), e deve essere indicato se lo fa a livello agonistico o amatoriale,
D) – Attività Sportiva. Per ogni evento sportivo è prevista la fornitura dei seguenti dati:
Obbligatori |
1 | Identificativo univoco | ||
2 |
Denominazione | Sequenza di caratteri In formato UTF-8 (massimo 255 caratteri) | |
3 | Organizzatore | Acronimo dell'Organismo Sportivo | |
4 | Periodo di svolgimento | Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa | |
5 | Livello | Nazionale; Regionale, provinciale | |
6 |
Tipo |
Mono disciplinare; Pluridisciplinare |
|
7.1 |
Gara |
Identificativo univoco |
|
7.2 |
|
Data svolgimento |
gg/mm/aaaa |
7.3 |
|
Luogo |
Comune, Provincia |
7.4 |
|
Impianto |
|
7.5 |
|
Disciplina Sportiva |
Elenco Allegato 1.1 |
7.6 |
|
Partecipanti |
CODICE FISCALE (11 caratteri numerici se ASD/SSD) CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici se tesserati) |
I dati richiesti sono molti, e l’elenco, soprattutto in caso di partecipazione a molte manifestazioni sportive (si pensi a una società di nuoto che partecipa a vari campionati e meeting con atleti di diversa età e categoria…) potrebbe risultare molto lungo. Non stupisce la difficoltà sinora incontrata da alcune Federazioni Sportive. In linea di principio, tale sezione non dovrebbe costituire un problema per i sodalizi agonistici, mentre potrebbe costituirlo per quelle realtà più votate alla corsistica (palestre, piscine, scuole danza…) laddove quella “e” sopra evidenziata non dovesse diventare una “o”.
In ogni caso, appare opportuno, anche qualora l’interpretazione verta sulla “o”, la partecipazione a manifestazioni sportive, che rappresenta sempre, a livello tributario, un importante viatico.
E) – Attività Didattica. Per ogni evento didattico (corso di avviamento allo sport) svolto direttamente dall'Organismo sportivo o svolto dall'Associazione/Società, espressamente autorizzata, è prevista la fornitura dei seguenti dati:
Obbligatori |
||
1 |
Identificativo univoco |
|
2 |
Disciplina Sportiva |
Elenco Allegato 1.1 |
3 |
Identificativo del Tecnico Responsabile |
CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici) |
4 |
Partecipanti |
CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici) |
5 |
Luogo |
|
6 |
Impianto |
|
7 |
Periodo svolgimento |
Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaoa |
8 |
Frequenza |
Giornaliera; 4 a settimana; 3 a settimana; 2 a settimana; 1 a settimana |
Appare evidente a chiunque organizzi corsi sportivi la notevole mole di dati che occorre comunicare e il notevole sforzo organizzativo richiesto per far fronte a tale comunicazione.
È fondamentale evidenziare che il regolamento prevede che i suddetti dati debbano essere comunicati in relazione ad ogni singolo evento didattico (corso), e che tale evento deve essere espressamente autorizzato dall’Organismo di Affiliazione.
È inoltre evidente, a questo punto, che il rapporto con l’O.A. deve essere costante, costruttivo e interattivo, e che assumeranno sempre più importanza la capacità organizzativa, informatica e di assistenza agli affiliati svolte dai singoli O.A. rispetto alla mera valutazione di economicità che è stata (purtroppo) sino ad oggi considerata troppo spesso l’elemento essenziale da parte dei sodalizi sportivi.
Appare infine necessario che ogni sodalizio si strutturi in maniera congrua rispetto alla propria attività e alla propria dimensione, si informatizzi il più possibile e richieda al personale di segreteria il possesso di capacità tecniche, informatiche e organizzative molto maggiori che in passato.
Ci rendiamo conto che questi aspetti hanno costituito, e stanno costituendo, la più grande forma di resistenza e di protesta da parte delle società sportive, e in particolar modo da parte delle più piccole, “povere” e meno organizzate, ma dobbiamo anche rilevare che questa è la direzione ormai segnata, e, soprattutto, che il rispetto dei requisiti sopra evidenziati costituirà un indubbio importante aiuto in caso di verifica tributaria.
Non solo: l’esperienza di questi primi mesi ci porta a dire che il lupo è meno brutto di quanto non lo si dipinga e che, dopo l’iniziale, inevitabile scotto dovuto anche all’inesperienza nella gestione dei nuovi strumenti, la gestione dei flussi non è poi così terribile.
Soprattutto: chi è piccolo ha pochi dati da comunicare, chi è grande e strutturato ha (dovrebbe avere) anche la capacità organizzativa di far fronte a quanto richiesto.
3. L’ “eterno dilemma” dell’inquadramento delle collaborazioni sportive dilettantistiche e il recente CCNL sul lavoro sportivo
Come noto, la Legge 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) prevedeva ai commi 353 e seguenti (c.d. “pacchetto sport”) l’inquadramento dei collaboratori delle società ed associazioni sportive dilettantistiche non lucrative quali co.co.co “sportivi dilettanti” i cui compensi, pur in presenza di un (inedito) inquadramento giuslavoristico, avrebbero continuato a beneficiare delle disposizioni tributarie agevolate di cui all’art. 67, c. 1, lett. m) del T.U.I.R. e, in quanto “redditi diversi” non sarebbero stati assoggettati a contribuzione previdenziale. L’individuazione delle categorie di collaboratori beneficiari del provvedimento era stata demandata al CONI, che avrebbe dovuto provvedervi attraverso apposite delibere.
Sappiamo anche come è andata a finire: nell’attesa (vana) della predisposizione da parte del CONI delle delibere di cui sopra, è intervenuta l’emanazione, da parte del nuovo governo, del D.L. 12 luglio 2018 n. 87 (cosiddetto Decreto Dignità), che ha abolito i commi della legge di bilancio 2018 che riguardavano l’inquadramento come collaboratori coordinati e continuativi degli sportivi dilettanti, comportando, di fatto, un ritorno al passato, con tutte le problematiche relative all’individuazione della corretta applicazione ai singoli casi concreti delle disposizioni introdotte dall’art. 25 della L. 133/1999 come modificato dall’art. 32 della L. 343/2000.
Interpretazione che torna a dover essere guidata dalle indicazioni della giurisprudenza di merito e di legittimità e della circolare dell’Ispettorato nazionale del Lavoro n. 1/2016 e le cui problematiche sono state ottimamente riassunte nell’articolo dell’avv. Biancamaria Stivanello a commento di una sentenza della Corte di Appello di Milano in materia di lavoro sportivo dilettantistico (I dilettanti non sono professionisti: sul tema dei compensi sportivi anche la Corte d’Appello di Venezia (sent. n. 152/19) apre al lavoro speciale, in Newsletter n. 14/2019 – sentenza che, peraltro, ha accolto le posizioni dell’Associazione Sportiva appellante).
In chiusura del suo articolo, l’Avv. Stivanello ha citato il recente disegno di legge di iniziativa governativa – A.C. 1603 bis – approvato in prima lettura alla camera il 27 giugno 2019 e ora trasmesso al Senato, rubricato “Deleghe al governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazioni” che prevede una nuova disciplina del rapporto di lavoro sportivo e, in particolare, l’individuazione della figura del lavoratore sportivo, qualificato tale – appunto: lavoratore – indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta nonché la definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale tenendo conto del riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale, e del riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea.
I tempi per l’approvazione del disegno di legge, considerando l’imminente periodo feriale e le future incombenze legate alla legge di bilancio non sembrano poter essere molto rapidi, soprattutto se i senatori dovessero apportare modifiche al testo licenziato dalla camera, che dovrebbe conseguentemente ripetere l’intero iter di approvazione, talché, al momento, appare piuttosto aleatorio poter dare indicazioni agli operatori sportivi sulla base della disciplina prevista dal disegno di legge.
La ripresa autunnale dell’attività, e, in particolare, per quanto qui concerne, l’impostazione dei rapporti contrattuali con i collaboratori dei sodalizi e dei centri sportivi dovrà quindi essere operata sulla base delle “storiche” incertezze e delle note problematiche.
Nel frattempo, il 10/07 u.s., è stato sottoscritto da alcune organizzazioni datoriali – delle quali fanno parte la F.I.S.E. e gli Enti di Promozione Sportiva ASI e Libertas e la Federazione Italiana dello Sport – e dall’organizzazione sindacale dei lavoratori FESICA-CONFSAL, un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti degli impianti e delle attività sportive (allegato alla presente Newsletter), che entrerà in vigore il 01/08/2019.
Il vecchio CCNL, sottoscritto nel 2015, era infatti scaduto il 31/12/2018, ed è in fase di rinnovo. Tale contratto, sottoscritto dalla Confederazione Italiana dello sport vedeva come controparti Cgil, Cisl e Uil, aspetto che merita una considerazione in relazione alla rappresentatività delle parti che hanno partecipato alla stesura del nuovo contratto.
L’aspetto di maggiore interesse del nuovo CCNL – per quanto ci riguarda – è rappresentato dal fatto che, per la prima volta, è stata data rilevanza e dignità al rapporto di collaborazione sportiva dilettantistica disciplinato dall’art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R..
In particolare, tale passaggio, è individuato nella “premessa” del contratto, e nell’art. 44 – “classificazione del personale”.
Nella premessa si legge che
“Le parti convengono nell’inserire nella classificazione del personale la figura del «collaboratore sportivo» nei modi e limiti stabiliti dalla normativa vigente. Infatti, le Parti riconoscono che non sussistono impedimenti giuridici alla elaborazione di un contratto di lavoro atipico o sui generis ovvero di un contratto non espressamente disciplinato dal diritto civile bensì creato nel caso di specie dallo stesso CCNL in base alle specifiche esigenze delle parti.
Ciò in quanto certamente si tratterebbe di un contratto lecito e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. La meritevolezza dell’interesse sotteso al contratto è tale da aver generato agevolazioni tributarie e contributive, riconosciute dalle pubbliche istituzioni, così che non potrà disconoscersi legittimità e tutela ad una ipotesi di contratto di lavoro atipico finalizzata ad allargare ulteriormente la platea delle tutele.
In tal senso anche il legislatore che è esplicito nell’affermare, all’art. 1 della legge 91/1981, che “l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica è libera”.
L’art. 44 – classificazione – prevede espressamente la figura del collaboratore sportivo dilettantistico di cui all’art. 67, c. 1, lett. m) del T.U.I.R, come coloro che
“svolgono mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni” e che, quindi, per il rapporto di collaborazione sportiva trova applicazione l’Art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR”.
In attesa di verificare come sarà disciplinato, in concreto, il nuovo CCNL (da alcune anticipazioni pare che debba anche essere emanato un “contratto-tipo” sportivo dilettantistico) emergono le seguenti considerazioni di prima battuta:
1) il richiamo all’art. 67 T.U.I.R. presuppone che il collaboratore sportivo non sia né un lavoratore dipendente né un lavoratore autonomo. Non a caso lo stesso CCNL lo definisce “collaboratore”, laddove, in tutti i passaggi in cui disciplina la figura del dipendente, usa il termine “lavoratore”;
2) il problema di base (fino a quando il collaboratore rimane tale e da quando può essere classificato lavoratore autonomo o subordinato?) rimane inevaso, e affidato, come anticipato, all’interpretazione delle parti e/o della magistratura, tanto che in premessa si fa espresso riferimento ai modi e limiti stabiliti dalla normativa vigente;
3) l’art. 44, nel fare riferimento alle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportive come definite dalle singole federazioni richiama il passaggio della nota circolare dell’INL n. 1/2016. Si ripropongono quindi, nuovamente, i problemi allora sollevati: innanzitutto, se il riferimento alle sole “federazioni” intende limitare l’individuazione delle attività necessarie alle sole FSN o, considerata anche la presenza tra i firmatari di due EPS, vuole significare che anche questi hanno il potere di individuazione delle mansioni. In secondo luogo, il rimando alle delibere delle singole federazioni comporterà una babele di mansioni differenziate in relazione ai singoli Organismi di Affiliazione, laddove sarebbe stata auspicabile, se non altro per motivi di semplificazione, la stesura di una lista unitaria. Appare strano, e difficilmente comprensibile, il motivo per cui non si è approfittato dell’occasione per sciogliere questi nodi;
4) tutti i passaggi del CCNL relativi alle competenze, modalità di inquadramento, tutele, previdenza, assistenza, provvedimenti disciplinari etc non sono riferibili ai collaboratori sportivi ma solamente ai lavoratori dipendenti. A questi aspetti saranno dedicati appositi articoli di approfondimento sulle prossime Newsletter, alla riapertura delle attività.
In definitiva, il CCNL non aiuta più di tanto a risolvere gli annosi dubbi circa il corretto inquadramento del collaboratore sportivo, lasciando inevasi i “soliti” dubbi.
Appare tuttavia di grande interesse la presa d’atto dell’esistenza di una forma di lavoro “atipica” rappresentata dal collaboratore sportivo, ipotesi già individuata, per la prima volta nella circolare dell’INL 1/2016 e avallata da parte della giurisprudenza, come illustrato nel già citato articolo di B. Stivanello, a cui si rinvia.
Rimane purtroppo l’amarezza relativa all’emanazione di un ulteriore, ennesimo provvedimento, avulso da una legislazione “di sistema”: mentre in parlamento si discute di riforma dell’ordinamento e delle professioni sportive, alcuni organismi sportivi “vanno per loro conto” e producono un documento che, pur presentando aspetti indubbiamente positivi, “pianta un’altra bandierina” senza risolvere definitivamente un problema annoso.
Vero è che, come riporta un detto popolare “l’ottimo è nemico del buono”, ma qui, a forza di “buoni”, singoli provvedimenti, rischiamo di finire in una seconda torre di Babele.
4. Il rapporto tra sport dilettantistico e Terzo Settore
E arriviamo all’ultima parte di questa (ahimè, necessariamente) lunga disquisizione sui problemi che ci accompagneranno nel corso delle ferie estive.
La riforma del Terzo Settore è una riforma importante, complessa, che, proprio perché complessa, sta un po’ “arrancando” ed è in notevole ritardo rispetto ai tempi previsti a causa dell’assenza di importanti provvedimenti attuativi, in primis il decreto istitutivo del RUNTS e la richiesta di autorizzazione alla Commissione Europea.
In questo quadro, il rapporto tra lo sport dilettantistico ed il Terzo Settore, che rappresenta un elemento di notevole interesse per le a.s.d., è affrontato a livello prevalente dottrinale, con le inevitabili diversità di vedute, e necessiterebbe, a beneficio di una auspicata chiarezza applicativa, di un intervento di sistemazione normativa o, quantomeno, di interpretazione autentica a livello di prassi.
Anche in questo caso, opereremo con un approccio sostanziale, rinviando alla ripresa delle attività per un’analisi più approfondita della problematica, e cercando di evidenziare i (pochi) punti fermi e gli (ancora tanti) elementi di incertezza:
- Innanzitutto, stiamo parlando di una riforma che non è ancora operativa. Si rimanda a tal fine all’articolo di Gianpaolo Concari, Terzo settore e decreto crescita: la proroga degli adeguamenti statutari, su questa stessa Newsletter. Nella migliore delle ipotesi si parla infatti di piena entrata a regime a decorrere dal 01/01/2021. Ci sarà dunque tutto il tempo per approfondire le valutazioni.
- Lo sport dilettantistico è tra le attività previste quali attività di “interesse generale” dall’art. 5 (alla lettera “t”) del Decreto 117/2017 (d’ora in avanti “il decreto”);
- Tuttavia, lo sport dilettantistico può continuare ad essere esercitato anche al di fuori del Terzo Settore. Se così non fosse, il legislatore avrebbe inserito le a.s.d. fra gli enti del TS individuati all’art. 4 del Decreto, rubricato appunto “Enti del terzo settore”, accanto a APS, ODV, enti filantropici ecc.;
- Esiste addirittura una corrente dottrinale che asserisce che le a.s.d. “non possono” assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore, in quanto, pur essendo una figura espressamente prevista dal legislatore, non sono state inserita nel Decreto. Decreto che prevede invece la figura degli ETS “generici” che svolgono attività di interesse generale, tra cui lo sport dilettantistico. Secondo tale interpretazione esisterebbero dunque le a.s.d., da una parte, e gli ETS “sportivi” ovvero le APS e le ODV “sportive” dall’altra.
- Questa distinzione assume importanza fondamentale: infatti, posto che il riconoscimento di ente sportivo dilettantistico si acquisisce attraverso l’iscrizione al Registro CONI, ai fini della quale è necessario il passaggio intermedio dell’affiliazione ad una FSN e/o DSA e/o EPS, oggi, allo stato attuale dell’arte, per poter essere iscritti al Registro (si veda anche gli articoli 2 e 3 del regolamento allegato) occorre che l’ente sia costituito ai sensi dell’art. 90, c. 18, L. 289/2002. Sia l’art. 29 dello statuto CONI, che gli si statuti degli Organismi Affilianti (FSN, DSA e EPS) prevedono i medesimi requisiti.
- Vero è che lo stesso art. 29, comma 1, dello Statuto CONI prevede “casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale” e che l’art. 3, comma 3 del Regolamento per l’iscrizione al Registro prevede la possibilità della medesima deroga, motivando la stessa “in ragione del carattere storico del richiedente”, ma si tratta, appunto, di deroghe particolari, che non sembra possano – allo stato attuale, e salvo variazione degli statuti CONI e Federali – poter accogliere ETS sportivi diversi dalle a.s.d..
- Questa precisazione è essenziale: infatti, se si ammette l’esistenza di soggetti “misti” – ASD/APS ovvero ASD/ETS Sportivi – uno stesso soggetto potrebbe essere iscritto SIA al Registro CONI CHE al RUNTS, cumulando le agevolazioni previste per entrambi i settori che non siano espressamente qualificate incompatibili da una delle due normative (e in particolare dalla normativa del Terzo Settore). Se, invece, si dovesse concludere che le a.s.d. siano cosa diversa dalle APS o ETS che fanno sport, allora sia le une che le altre manterranno le agevolazioni (e i vincoli) previste dalle singole normative, e non potranno beneficiare delle agevolazioni previste per le altre. In tal caso, tuttavia, se si volesse consentire agli ETS sportivi di partecipare alle “attività CONI” (ad esempio, a manifestazioni agonistiche) sarebbe necessario che il CONI stesso riformasse il regolamento di funzionamento del Registro, e implementasse lo stesso, per prevedere l’iscrizione di tali ETS sportivi, diversi dalle a.s.d..
- Si evidenzia che, a oggi, non essendo ancora operativo il Codice del TS, non esistono preclusioni a che un sodalizio sia qualificato contemporaneamente APS e ASD e sia iscritto, contemporaneamente, ai registri previsti dalle rispettive disposizioni.
- La questione, oltre che assumere una veste burocratica e, se vogliamo, anche “politica”, comporta importanti conseguenze a livello operativo, in termini di individuazione di quali agevolazioni possono essere applicate agli uni e agli altri enti.
- È infatti pacifico (e confermato anche dalla circolare 18E/2018) che gli ETS non potranno – a regime – usufruire delle seguenti disposizioni agevolative previste in favore delle a.s.d.: Legge 398/1991 e art. 148, c. 3, (de-commercializzazione dei corrispettivi specifici), e agli stessi si applicheranno le restanti norme del titolo II del medesimo T.U.I.R “in quanto compatibili”. Al posto di tali agevolazioni, gli ETS applicheranno le disposizioni fiscali previste dal titolo X del Decreto, che appaiono “de visu” meno convenienti rispetto a quelle abrogate. Disposizioni particolari, e maggiormente agevolative, sono previste per le ODV e le APS, ma, anche in questo caso, il confronto appare penalizzante (le APS; per fare un esempio, potranno de-commercializzare i soli corrispettivi specifici provenienti dai soci e familiari di questi, ma non potranno de-commercializzare i corrispettivi provenienti dalla categoria dei “tesserati” che, per tali enti, non è più prevista). Ulteriormente penalizzante appare la disciplina degli ETS relativa alla perdita di qualifica della natura di Ente non Commerciale rispetto alla disciplina prevista dall’art. 149 T.U.I.R. per le a.s.d.
- Ma, se tale impostazione è sufficientemente chiara per gli ETS “puri”, essa diventa ben più complessa in presenza di ETS o APS che dovessero assumere “anche” la qualifica di a.s.d.: quale regime si applicherebbe in tali casi? Sarebbe prevalente, e assorbente, il regime ETS – come ritiene chi scrive – o si applicherebbero regimi tributari diversi in relazione alle diverse attività esercitate? In tal senso, la previsione di una partizione del Registro CONI dedicato agli ETS sportivi diversi dalle a.s.d. offrirebbe senza dubbio un contributo di chiarezza;
- A fronte delle minori agevolazioni fiscali, gli ETS/APS sportivi possono beneficiare di altre agevolazioni, quali quelle in materia di locali destinati all’attività (art. 71 del Codice), di accesso al credito agevolato (art. 67), di rapporti con gli enti pubblici (titolo VII), di maggiori facilitazioni nell’ottenimento della personalità giuridica.
- Un problema a parte è rappresentato dalla possibilità di erogare compensi sportivi: innanzitutto, l’art. 67 T.U.I.R. prevede che solo i soggetti riconosciuti dal CONI e dalle FSN/EPS possono erogare tali compensi: ne consegue che, al momento, un ETS non iscritto al Registro CONI non possa erogare i compensi agevolati.
In secondo luogo, il Decreto del Terzo Settore prevede due limiti difficilmente rispettabili da un ETS sportivo (ovvero da una ETS/ASD):
- il primo, rappresentato dall’art. 16, che prevede che “i lavoratori degli ETS devono avere un trattamento economico e normativo non inferiore a quelli previsti dai CCNL”. A tal fine, l’approvazione del CCNL per i lavoratori degli impianti sportivi, di cui sopra, può risultare d’aiuto nella misura in cui certifica che i collaboratori sportivi hanno diritto ad avere un riconoscimento ma non sono qualificati “lavoratori”;
- il secondo, rappresentato dall’art. 33 (in materia di ODV) e dall’art. 36 (in materia di APS) ai sensi dei quali tali enti non possono assumere “lavoratori” in misura superiore al 50% del numero dei volontari e (per le sole APS) al 5% del numero degli associati. In questo calcolo, dove si collocano i collaboratori sportivi? Tra i volontari? (non dovrebbe essere: sono remunerati). O tra i lavoratori? (il CCNL li qualifica “collaboratori” ma non “lavoratori”).
- Last, but not least, una questione di non poco conto (tutt’altro): il CTS non cita mai il d.p.r. 633/1972, e non si occupa direttamente del trattamento IVA delle attività commerciali eventualmente esercitate dagli ETS, se non marginalmente a proposito del non assoggettamento a IVA delle operazioni commerciali esercitate dalle ODV e APS che operano nel regime forfettario di cui all’art. 86 del Codice. Dunque, quid iuris qualora un Ente del Terzo Settore potesse assumere anche la qualifica di a.s.d.? Si applicherebbe la de-commercializzazione ex art. 4, c. 4, d.p.r. 633/1972 sui corrispettivi specifici versati da soci, associati e tesserati a fronte di attività effettuate in conformità degli scopi istituzionali?
Insomma, un bel ginepraio, che dovrà necessariamente essere sciolto nei prossimi 12/18 mesi (salvo ulteriori proroghe).
Ci sarà tanto da lavorare….
Buone ferie a tutti.
1 Tale impostazione, come già evidenziato in numerosi articoli su questa rivista, e come ribadito nell’articolo di Donato Foresta, Le criticità della circolare dell’Agenzia Entrate 18/E/2018 – Spunti per un dialogo nuovo e aperto a soluzioni condivise – Parte Seconda, pubblicato su questo numero di Fiscosport, appare eccessivamente penalizzante, sicuramente criticabile, probabilmente ultra legem, ma costituisce, al momento, la posizione dell’Agenzia, che occorre pertanto tenere in doverosa considerazione.