1. Applicabilità degli studi settore alle a.s.d. e alle s.s.d.
Innanzitutto ricordiamo che gli studi di settore si pongono l'obiettivo di individuare le condizioni effettive di operatività delle imprese e di determinare i ricavi e i compensi che, sulla base delle previsioni condotte dall’Amministrazione finanziaria, con ragionevole probabilità possono essere attribuiti ai contribuenti, attraverso la rilevazione delle caratteristiche "strutturali" di ogni specifica attività economica, realizzata mediante la raccolta sistematica di dati di carattere fiscale e di elementi che caratterizzano l'attività e il contesto economico in cui la medesima si svolge.
A tal fine, i predetti studi sono realizzati rilevando per ogni singola attività economica le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne che esterne all'azienda.
Sulla base di questa premessa sono evidenti i limiti riscontrabili nella stima della redditività di un'attività economica se condotta nei confronti di un ente senza scopo di lucro il cui obiettivo è quello di erogare servizi ai soci e non di massimizzare la profittabilità dell’impresa.
Inserendo i valori delle variabili precedentemente indicate nel software reso disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente.
L'applicazione denominata GE.RI.CO fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati tenuto conto anche delle risultanze di appositi indicatori di “normalità economica”;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.
2. Le ASD e le società di capitali in regime ordinario o semplificato
Le associazioni che svolgono anche attività commerciale in regime di contabilità semplificata o ordinaria il cui codice attività rientra nell’ambito di uno studio di settore e che non hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/91 devono procedere alla compilazione del relativo modello con riferimento alla sola attività commerciale svolta (art. 9 comma 12, della Legge 448/2001).
Se non viene raggiunto il livello di congruità previsto dal software Gerico, l'Agenzia delle entrate dovrà tenere conto, anche su segnalazione in contraddittorio con il contribuente, delle particolari modalità di svolgimento dell'attività.
Al riguardo, la circolare 12 giugno 2007, n. 38/E, paragrafo 3.20, in relazione allo studio di settore “Gestione di impianti sportivi” precisa:
“Durante l'elaborazione dello studio è emerso che le società che operano nel settore si dividono in:
1. società commerciali
2. società senza fini di lucro (società di capitali dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, cooperative).
Le prime seguono il regime delle società commerciali ordinarie, le seconde, invece, sono organismi senza scopo di lucro, i cui utili devono, per legge, essere reinvestiti nell'attività.
Gli organismi senza scopo di lucro comprenderebbero la stragrande maggioranza delle strutture sportive (70-80%). Per quanto riguarda il diverso regime fiscale riconosciuto ai soggetti giuridici che esercitano le attività ricomprese nello studio, si ricorda come le associazioni sportive dilettantistiche godano di una posizione di favore rispetto alle imprese commerciali.
A tal proposito si sottolinea come la diversa disciplina discenda direttamente dall'ordinamento che individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter fruire delle eventuali agevolazioni.
Tenuto conto anche di quanto rappresentato dalle Associazioni di Categoria, si richiama l'attenzione degli Uffici sulla possibilità che, all'interno dello studio di settore TG83U (attualmente UG83U n.d.a.), possano coesistere soggetti di diversa natura (società commerciali, società di capitali dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche) che operano con differenti finalità economiche.
Gli Uffici dovranno verificare se eventuali scostamenti dalle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, sia in termini di coerenza che di congruità, siano riconducibili alle particolari modalità di gestione dell'attività connesse alla natura giuridica del soggetto."
Le società di capitali sportive dilettantistiche, che in quanto società di capitali sono obbligate alla contabilità ordinaria, nella misura in cui operano nell’ambito di una attività che rientra nell’applicazione di uno studio di settore e che non hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/91, devono procedere alla compilazione del relativo modello.
3. Le ASD e le società di capitali in regime forfettario
Per le associazioni e le società di capitali che invece hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/91 bisogna distinguere le soluzioni sulla base del campo di attività.
Se il codice attività rientra nell’applicazione dello studio di settore, come ad esempio il codice 93.11.30 gestione di impianti sportivi polivalenti, dovrà essere indicata come causa di esclusione dalla compilazione degli studi di settore: determinazione del reddito con criteri forfettari.
Come precisato dalla C.M. 21 maggio 1999, n. 110/E “l'accertamento sulla base degli studi di settore non si applica ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario. Tali contribuenti sono, comunque, tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore con esclusione dei quadri relativi agli elementi contabili. I dati comunicati con tali modelli saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa siano coerenti con i ricavi dichiarati”.
Pertanto, come indicato nelle istruzioni dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, questi soggetti pur essendo esclusi dall’applicazione degli studi di settore sono comunque tenuti a compilare e inviare il modello senza inserire gli elementi contabili.
Le associazioni che operano in regime forfettario il cui campo di attività non rientra nell’applicazione degli studi di settore, oltre ad essere totalmente escluse dall’applicazione degli stessi, sono esonerate anche dalla compilazione e dall’invio del modello.
4. Le sanzioni
Il decreto legge n. 98 del 2011 ha introdotto una nuova misura delle sanzioni applicabili ai contribuenti che non dichiarano correttamente i dati afferenti all’applicazione degli studi di settore.
In particolare, tale intervento normativo ha previsto che a decorrere dalle dichiarazioni presentate dal giorno 6 luglio 2011:
– in caso di omessa presentazione del modello degli studi di settore si applica la sanzione amministrativa pari a 2.065 euro, che corrisponde al massimo importo previsto per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997);
– in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, la misura della sanzione massima e minima prevista per l’ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP è elevata del 50% nel caso in cui sia stata omessa la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (articoli 1 comma 2- bis.1 e articolo 5 comma 4-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e articolo 32, comma 2-ter, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). Sulla base di questa disposizioni le sanzioni applicabili andrebbero dal 150% al 300% della maggior imposta accertata.
Come spiega la circolare 30/E dell’11 luglio 2012 a proposito delle nuove disposizioni, le maggiori sanzioni previste nei casi di omessa presentazione del modello sono applicabili laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.
E’ inoltre precisato che “ai fini delle imposte sui redditi, e dell’Irap le maggiori sanzioni non si applicano se il maggior reddito d’impresa o di arte o professione, ovvero il maggior imponibile Irap, accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non sono superiori al 10 per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato, ovvero al 10 per cento dell’imponibile Irap dichiarato (articolo 1, commi 2-bis e 2-bis.1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 e articolo 32, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 446 del 1997). Ai fini dell’Iva le maggiori sanzioni non si applicano se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata (articolo 5, comma 4-bis e 4-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997)”.
5. Gli studi di settore dello sport
Segnaliamo a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo i codici attività più diffusi nel mondo sportivo e la relativa applicabilità degli studi di settore – SDS (Fonte: Istat).
93.19.10 |
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi: |
Non si applicano gli SDS |
93.12. 00 |
Attività di club sportivi: |
Non si applicano gli SDS |
93.11.30 |
Gestione di impianti sportivi polivalenti. |
Si applica lo studio di settore UG83U
|
93.11.90 |
Gestione di altri impianti sportivi nca: |
Si applica lo studio di settore UG83U
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93.13.00 |
Gestione di palestre |
Si applica lo studio di settore UG83U
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93.11.20 |
Gestione di piscine |
Si applica lo studio di settore UG83U
|