L`acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi Unico 2008 e dai soggetti IRES tenuti al modello Unico 2008 per i quali tale mese è l`undicesimo dell`esercizio sociale.
La seconda rata d`acconto è commisurata al 60% dell`acconto complessivamente dovuto e può essere compensata in F24 con altre imposte e/o contributi.
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
Il METODO STORICO prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d`imposta precedente.
In alternativa all`applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell`imposta che si prevede di determinare per l`anno di competenza (c.d. “METODO PREVISIONALE”).
Quest`anno, per chi intendesse ricorrere al metodo previsionale, assumono particolare importanza le novità fiscali entrate in vigore dal 1° gennaio 2008. In particolare segnaliamo:
- la riduzione dell`aliquota IRES dal 33% al 27,5%
- le nuove regole per la deducibilità degli interessi passivi in ambito IRES
- l`impossibilità di dedurre dal reddito i cosiddetti “ammortamenti anticipati e accelerati”
- l`impossibilità di effettuare deduzioni di componenti extracontabili (ex quadro EC)
Una segnalazione a parte meritano poi le “spese di rappresentanza”: la Finanziaria 2008 ha abolito il criterio che limitava la deducibilità di queste spese ad 1/3 in cinque anni, prevedendo che le spese di rappresentanza possano essere dedotte integralmente qualora rispondenti a requisiti di inerenza e congruità da stabilire e precisare con apposito decreto (che però ad oggi non risulta ancora emanato).
Ricordiamo che comunque, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione delle imposte calcolate sul reddito 2008, sulle somme non versate si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Si potrà intervenire per correggere l`errore mediante ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione:
- a 1/8 (3,75%) se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente,
- a 1/5 (6%) se la violazione verrà sanata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l`anno 2007 con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente.