Ricordiamo che il Regolamento di Funzionamento del Registro Coni 2.0 prevede, con decorrenza 01/01/2019, che gli "Organismi sportivi " (ovvero le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline Sportive Associate) inseriscano i dati dell’attività sportiva, didattica e formativa, svolti dalle stesse e dalle associazioni e società da esse affiliate.
(fonte: Regolamento di Funzionamento del Registro Coni 2.0, allegato A alla deliberazione 1574 del 18/7/2017)
I dati da comunicare
Il Regolamento stabilisce i dati che dovranno affluire al Registro per ciascuna delle 3 attività: sportiva, didattica e formativa.
Delle suddette attività, quelle che destano maggiore preoccupazione sono quella sportiva e quella didattica, per le quali il regolamento prevede i seguenti dati:
Perché destano preoccupazione?
Perché:
– l'art. 3 del Regolamento stabilisce che "L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società … che … siano in possesso dei seguenti reguisiti: … e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica …"
– l'art. 6 stabilisce che "Sono cancellate dal Registro … le iscrizioni delle Associazioni/Società che: …b) perdano uno dei requisiti, di cui al precedente articolo 3, successivamente all'iscrizione".
– il settimo punto delle Specifiche tecniche del programma di gestione del Registro, allegate al Regolamento, stabilisce che "Il rapporto Organismi sportivi – Associazione/Società è soggetto a procedure automatiche giornaliere che possono far scattare eventuali sospensioni … Sono previste 5 tipologie di sospensione: … Tipo 3: è legata all'attività sportiva e viene attivata automaticamente qualora l'Associazione/Società non partecipi ad eventi sportivi, didattici, formativi nella stagione sportiva".
Non è certo chiaro cosa questo significhi ma, se fra tutte le possibili modalità applicative di queste previsioni si sposa la più pessimistica, non si può escludere che, qualora una Associazione/Società abbia svolto attività sportiva ma nel Registro non risulti aver partecipato ad alcun evento perchè il relativo Ente affiliante non l'ha ancora inserito, scatti la sospensione, con le conseguenze che possiamo ben immaginare.
I compiti e le possibilità di intervento delle associazioni e società sportive
Dato che sono gli enti affilianti che devono comunicare al Registro Coni i dati dei propri affiliati, ciascuna a.s.d./s.s.d. dovrà preoccuparsi a sua volta di comunicare al proprio ente di riferimento i propri dati, sulla base delle modalità da ciascuno individuate.
Ma poiché l'inserimento deve essere effettuato dall'Ente affiliante, qualora la a.s.d./s.s.d. effettui la comunicazione ma l'Ente non la trasferisca sul Registro, l'a.s.d./s.s.d. non ha alcuna possibilità di intervento.
Analoga conseguenza se l'a.s.d./s.s.d. svolge attività sportiva ma l'Ente affiliante non ha ancora predisposto le procedure perché essa possa comunicarglielo.
I termini per l’inserimento dei dati
I termini per l'inserimento dei dati sono i seguenti:
- non può essere inserito un evento il cui range data inizio/data fine sia superiore ai 12 mesi
- non può essere inserita una gara di un evento sportivo se la data di svolgimento risulti antecedente la data di inizio dell’evento stesso;
- un evento non può essere inserito né modificato se, rispetto alla data fine, siano trascorsi più di 30 giorni;
- una gara di un evento sportivo non può essere inserita se la data di svolgimento sia successiva a 30 giorni dalla fine dell’evento stesso;
- una gara di un evento sportivo non può essere inserita se la data di svolgimento sia precedente a 30 giorni rispetto alla data di caricamento;
- non si possono più inserire i partecipanti ad una gara se, rispetto alla data di svolgimento, siano trascorsi più di 30 giorni
La proroga, scaduta il 30 settembre
La delibera della Giunta Coni dello scorso 16 luglio, preso atto delle difficoltà riscontrate dagli Organismi sportivi, a causa di problemi software, in sede di prima applicazione di tali disposizioni, e i conseguenti ritardi nel caricare i dati nel Registro, aveva stabilito che i termini qui sopra indicati fossero sospesi fino al 1 ottobre 2019, dando in sostanza modo agli enti affilianti di provvedere all'inserimento, fino al 30 settembre, dei dati relativi a tutti gli eventi tenutisi fino ad allora.
Tale termine è scaduto e ci risulta che molti Organismi non abbiano inserito alcun dato.
Cosa succede ora?
Come abbiamo scritto sopra, le specifiche tecniche del programma di gestione del Registro prevedono:
a) procedure automatiche di controllo giornaliero …
b) … sulla cui base potranno essere decretate …
c) … le sospensioni dell'iscrizione al registro.
Per quanto riguarda il punto "a", non sappiamo se tali procedure siano già state implementate e attivate; se e quando lo saranno, ci pare che il termine "giornaliero" lasci poco margine di manovra …
Per quanto riguarda il punto "b", se la procedura di controllo è automatica, non altrettanto automatico è il decreto di sospensione ("potranno"); vi è quindi spazio per una valutazione che tenga conto delle motivazioni della mancanza nel Registro dei dati necessari.
Per quanto infine riguarda il punto "c", "sospensione" non significa "cancellazione" e quindi, siccome l'art. 1, punto 4, del Regolamento prevede che "L'elenco aggiornato delle Associazioni e Società sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI … è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate", se prima di tale trasmissione l'iscrizione è riattivata, è possibile che non vi siano conseguenze.
La situazione e le sue conseguenze sono quindi tutt'altro che chiare; ciò che è certo è che per una attività (l'inserimento nel Registro dei dati sull'attività svolta) che non compete a loro, e sulla quale non hanno alcuna possibilità di intervento, un numero estremamente rilevante di Associazioni e Società sportive dilettantistiche rischiano di vedersi contestato il riconoscimento da parte del CONI, requisito indispensabile per la fruizione delle agevolazioni fiscali.
Non possiamo che augurarci che in sede di prima applicazione della procedura di sospensione/cancellazione dal Registro, prevista per il caso di non svolgimento di attività sportiva in base ai dati presenti sul Registro stesso, si tenga conto delle difficoltà lamentate dagli Enti affilianti (ben note al CONI, che in base a esse ha emanato la citata delibera del 16 luglio) e i ritardi di questi non causino gravissimi problemi alle loro affiliate.