Un’ulteriore problematica, legata alla tutela sanitaria in ambito sportivo, oltre alla distinzione fra attività agonistica, non agonistica e amatoriale e alla differente certificazione richiesta, riguarda la necessità (o meno) di presentare la certificazione medica richiesta in originale. La necessità di fare chiarezza è maggiormente sentita in ambito non agonistico, considerato, da un lato, il silenzio normativo sul punto e, dall’altro, il fatto che l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica è aspecifica, in quanto potenzialmente valevole per una pluralità di discipline.
Con riguardo all’attività agonistica, infatti, l’art. 5 del D.M. 18 febbraio 1982 “Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica” impone la consegna del certificato in originale presso la società di appartenenza, che è tenuta a conservarlo, trattandosi di un’idoneità specifica, alla singola disciplina sportiva 1.
Al fine di assicurare una maggiore trasparenza e la possibilità di verificare il possesso dell’idoneità all’attività sportiva agonistica degli atleti, anche da parte di soggetti diversi dalla propria società sportiva di appartenenza (si pensi ad eventuali organizzatori di competizioni), alcune Regioni, tra cui le Marche, hanno istituito un Registro Regionale delle Idoneità sportive, ovvero un registro informatico (ad accesso controllato in modalità Web), presso il quale devono essere registrate, a cura dei Medici prescrittori, le idoneità sportive rilasciate. Introducendo i dati anagrafici dell’atleta è possibile verificare la presenza (o meno) dell’idoneità all’attività sportiva agonistica e l’eventuale scadenza.
La mancanza di disposizioni analoghe per l’attività non agonistica e la possibilità, per l’atleta, di praticare contemporaneamente più attività con lo stesso certificato, anche presso differenti strutture sportive, pone l’esigenza di chiarire la necessità (o meno) della consegna della documentazione in originale.
Se, da un lato, è certa la nullità di eventuali autocertificazioni sul proprio stato di salute, non altrettanto può dirsi in merito all’esibizione di eventuali copie del certificato.
In assenza di riferimenti normativi e giurisprudenziali, vi sono indicazioni (si vedano, tra l’altro, le norme di tesseramento 2010/2011, emanate dal Centro Sportivo Italiano, relativamente alla tutela sanitaria 2), che muovendo dal presupposto della qualificazione del certificato medico come documento personale dell’atleta, consentono a quest’ultimo di tenere presso di sé il documento in originale e consegnare alla struttura sportiva una copia del medesimo.
Una conferma di tale impostazione può essere tratta, dall’applicazione, in via analogica, dell’art. 2, comma 4, del DM 24 aprile 2013, noto come Decreto Balduzzi, secondo cui: “all’atto dell’iscrizione o avvio delle attività il certificato è esibito all’incaricato della struttura o luogo presso cui si svolge l’attività ludico – motoria e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validità o fino alla cessazione dell’attività stessa”.
Nonostante, in questo caso, il riferimento sia al certificato per l’attività ludico-motoria, ormai soppresso, sembra che la disposizione possa essere estesa anche al certificato per l’idoneità non agonistica, essendo entrambi aspecifici e finalizzati a consentire una pluralità di attività sportiva anche presso differenti strutture.
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[1] Ai sensi dell’art. 3: “Nel caso in cui l'atleta praticati più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale. La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport”.
[2] Ove si legge: “Il certificato è un documento personale di ciascun atleta. Esso vale per un anno. Se un atleta partecipa ad attività con due o più organizzazioni diverse, lo stesso certificato vale per tutte le attività. In questo caso il Presidente della società sportiva può acquisire una fotocopia del certificato, assicurandosi che non si tratti di una copia falsa”.