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Newsletter > edizione : 11/2007
articolo consultabile liberamente
LA TUTELA SANITARIA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA a cura del Dott. Giuliano Sinibaldi (Consulente Regionale Fiscosport Marche) e della Dott.ssa Valentina Di Renzo (Consulente Provinciale Fiscosport Venezia), con la collaborazione della Dott.ss
1- PREMESSA La visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica dell’attività sportiva è un adempimento di fondamentale importanza, sia sotto l’aspetto della regolarità della documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva che, soprattutto, in relazione alla responsabilità del dirigente sportivo. La normativa vigente prevede infatti che chiunque intenda svolgere un’attività sportiva agonistica comunque regolamentata debba sottoporsi ad una visita medica differenziata per le singole discipline sportive, presso un servizio pubblico, convenzionato o accreditato di medicina dello sport, mentre, qualora l’attività sportiva assuma carattere non agonistico, la visita medica ed il relativo certificato competono al medico di base od al pediatra, i quali, in caso di esito positivo della visita, rilasceranno un certificato di idoneità sportiva non agonistica generico, senza obbligo di indicazione dello sport praticato e, quindi, utilizzabile per la pratica di diverse attività sportive non agonistiche. Si tratta di un obbligo che viene troppo spesso sottovalutato, anche se, purtroppo, torna drammaticamente in evidenza ogni qualvolta ci si trova di fronte a situazioni quali decessi o invalidità permanenti determinate dallo svolgimento dell’attività sportiva ovvero verificatesi nel corso dello svolgimento di un’attività sportiva. In tali casi, qualora l’atleta risulti privo di certificato di idoneità (ovvero con certificato non regolare) la responsabilità (civile e penale) ricade sul Presidente della società e su coloro che, verosimilmente, potevano essere al corrente della situazione, quali i dirigenti della società (segretario, direttore sportivo), il medico sociale e l’allenatore. In caso di manifestazioni a partecipazione individuale (es. gare podistiche, podistiche, tornei amatoriali etc.) è da intendersi responsabile il Presidente del Comitato Organizzatore, cui spettano gli stessi compiti del presidente della società sportiva in relazione agli atleti partecipanti non iscritti a società sportive. Il problema del mancato rispetto dell’obbligo assume connotazione importante anche per le visite agonistiche; nonostante la visita sia obbligatoria per legge e condizione "sine qua non" per il tesseramento sportivo , non tutti gli atleti vengono sottoposti a visita di idoneità: nel Lazio, su un totale di circa 700.000 atleti agonisti , sembra che vengano sottoposti a visita meno del 50%, nelle Marche l’indice di ’”evasione” è calcolato in di ca. il 35-40% e nel Veneto tale percentuale si attesta nell’ordine del 40%. Infine, è importante sottolineare sin d’ora – anche se l’argomento sarà approfondito “ ultra ” – che eventuali dichiarazioni di assunzione di responsabilità sottoscritte dal praticante l’attività sportiva allo scopo di liberare il soggetto responsabile ai sensi di legge (Presidente della società o del comitato organizzatore) non hanno alcuna validità . 2- LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3 – LA VISITA MEDICO – SPORTIVA ED IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ 4 – IL COSTO DEL CERTIFICATO – LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA 5 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ALLEGATI:
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