L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL CONI: un impegno troppo spesso disatteso

Sono ormai anni che Fiscosport ribadisce l'IMPORTANZA dell'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL CONI per acquisire il riconoscimento a fini sportivi (che ora dà diritto anche al riparto del 5 per mille) e per usufruire delle agevolazioni fiscali. La  Dott.ssa Patrizia Sideri , Dottore Commercialista in Siena, Consulente fiscale del C.P. CONI di Siena e Consulente Provinciale Fiscosport Siena ha realizzato le interessanti slides sul REGISTRO CONI (allegate in formato Microsoft Powerpoint - file ppt) che sono state proiettate al convegno CONI / Fiscosport di PRATO del 4 aprile scorso.

EROGAZIONI LIBERALI: Le agevolazioni fiscali

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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.it la versione aggiornata della guida che fornisce dettagliate informazioni sugli "sconti" tributari di cui può godere chiunque, cittadino o impresa, sostenga iniziative non profit.

Agenzia delle Entrate – la nuova guida “LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA...

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INTRODUZIONE (pagina 5 della guida disponibile on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allegata alla presente news) Negli ultimi anni l'attività sportiva dilettantistica ha ricevuto particolare attenzione da parte del legislatore. Infatti, oltre all'introduzione di norme di carattere civilistico, finalizzate a dare certezza giuridica all'associazionismo sportivo, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività. Così, oggi un ente sportivo dilettantistico, indipendentemente dalle sue dimensioni, può contare su una gestione fondata secondo regole predeterminate e, allo stesso tempo, sotto il profito tributario, può fruire di rilevanti agevolazioni. Anche nell'ultima Legge Finanziaria per il 2007 non mancano disposizioni dirette a favorire lo sviluppo delle discipline sportive. Per promuovere la pratica sportiva tra i bambini e i giovani dai 5 ai 18 anni, è stata infatti prevista la possibilità di detrarre dall'Irpef nella misura del 19 per cento le spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, è stata prevista una riduzione del 50% dei canoni sulle concessioni demaniali marittime accordate alle società sportive dilettantistiche, purché queste non abbiano scopo di lucro e risultino iscritte alle rispettive Federazioni sportive nazionali. Nella presente guida sarà tracciato un quadro sintetico delle disposizioni tributarie che le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad osservare, ponendo in particolar modo l'attenzione sugli aiuti e sugli incentivi fiscali in loro favore.

LA TUTELA SANITARIA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA a cura del Dott. Giuliano Sinibaldi (Consulente...

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1- PREMESSA La visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica dell’attività sportiva è un adempimento di fondamentale importanza, sia sotto l’aspetto della regolarità della documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva che, soprattutto, in relazione alla responsabilità del dirigente sportivo. La normativa vigente prevede infatti che chiunque intenda svolgere un’attività sportiva agonistica comunque regolamentata debba sottoporsi ad una visita medica differenziata per le singole discipline sportive, presso un servizio pubblico, convenzionato o accreditato di medicina dello sport, mentre, qualora l’attività sportiva assuma carattere non agonistico, la visita medica ed il relativo certificato competono al medico di base od al pediatra, i quali, in caso di esito positivo della visita, rilasceranno un certificato di idoneità sportiva non agonistica generico, senza obbligo di indicazione dello sport praticato e, quindi, utilizzabile per la pratica di diverse attività sportive non agonistiche. Si tratta di un obbligo che viene troppo spesso sottovalutato, anche se, purtroppo, torna drammaticamente in evidenza ogni qualvolta ci si trova di fronte a situazioni quali decessi o invalidità permanenti determinate dallo svolgimento dell’attività sportiva ovvero verificatesi nel corso dello svolgimento di un’attività sportiva. In tali casi, qualora l’atleta risulti privo di certificato di idoneità (ovvero con certificato non regolare) la responsabilità (civile e penale) ricade sul Presidente della società e su coloro che, verosimilmente, potevano essere al corrente della situazione, quali i dirigenti della società (segretario, direttore sportivo), il medico sociale e l’allenatore. In caso di manifestazioni a partecipazione individuale (es. gare podistiche, podistiche, tornei amatoriali etc.) è da intendersi responsabile il Presidente del Comitato Organizzatore, cui spettano gli stessi compiti del presidente della società sportiva in relazione agli atleti partecipanti non iscritti a società sportive. Il problema del mancato rispetto dell’obbligo assume connotazione importante anche per le visite agonistiche; nonostante la visita sia obbligatoria per legge e condizione "sine qua non" per il tesseramento sportivo , non tutti gli atleti vengono sottoposti a visita di idoneità: nel Lazio, su un totale di circa 700.000 atleti agonisti , sembra che vengano sottoposti a visita meno del 50%, nelle Marche l’indice di ’”evasione” è calcolato in di ca. il 35-40% e nel Veneto tale percentuale si attesta nell’ordine del 40%. Infine, è importante sottolineare sin d’ora – anche se l’argomento sarà approfondito “ ultra ” – che eventuali dichiarazioni di assunzione di responsabilità sottoscritte dal praticante l’attività sportiva allo scopo di liberare il soggetto responsabile ai sensi di legge (Presidente della società o del comitato organizzatore) non hanno alcuna validità . 2- LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3 – LA VISITA MEDICO – SPORTIVA ED IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ 4 – IL COSTO DEL CERTIFICATO – LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA 5 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ALLEGATI:

LA FORMA GIURIDICA NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA – 2^ parte della relazione...

1.1.Fondo patrimoniale comune – Autonomia patrimoniale imperfetta e perfetta. I contributi degli associati e i beni acquistati dall’ente costituiscono il c.d. fondo comune e su di esso si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori dell’associazione. Ancorché il patrimonio (fondo comune) dell’ente si distingua e differenzi da quello degli associati, solo l’associazione riconosciuta gode di autonomia patrimoniale perfetta . L’associazione non riconosciuta non gode di autonomia patrimoniale perfetta, ma solo imperfetta, perché per soddisfare le obbligazioni dell’associazione sono responsabili solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima (art.38 c.c.) L’associazione riconosciuta, invece, (come anticipato) gode di autonomia patrimoniale perfetta ed il suo patrimonio rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti. Conseguentemente: · I beni dell’ente appartengono a questo e non ai singoli associati; · Tra l’associazione ed i suoi membri possono costituirsi rapporti giuridici patrimoniali; · Il creditore di un’associazione riconosciuta non può opporre le sue ragioni di credito nei confronti dei singoli associati, i quali rispondono solo nei limiti della quota conferita. · Il creditore del singolo membro non è anche creditore dell’ente e, in caso di insolvenza, può rivalersi soltanto attaccando il patrimonio del suo debitore e non anche quello sociale. · Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato (art.18 c.c.) ed è però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere egli non abbia fatto constatare il proprio dissenso. 2. Le Società di Capitali Come si è anticipato, qualora si voglia avviare un’attività sportiva dilettantistica nella forma societaria, usufruendo del regime fiscale di favore previsto dagli artt. 148 TUIR e 90 della L. n. 289/2002 non si dovrà optare per una società di persone, ma dovrà procedersi alla costituzione di una società di capitali ovvero di una cooperativa. Limitando, per ora, l’ambito di esplorazione alla forma della società di capitali emerge, anzitutto, che

LA FORMA GIURIDICA NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA – 1^ parte della relazione...

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La 2^ parte viene pubblicata nella newsletter n. 10/2007 dell'8 marzo 2007 1. Premessa Generalmente, quando si intraprende un’attività, ci si sofferma anzitutto sulla scelta della forma giuridica da utilizzare, prendendo in considerazione una serie di elementi che riguardano principalmente: la responsabilità patrimoniale; la convenienza fiscale; i costi; l'eventuale trasferibilità della partecipazione societaria; le prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale; la finalità lucrativa o no profit. Ed, allora, si propenderà per la costituzione di un’associazione, in ragione dello scopo non lucrativo che si vuole perseguire, ovvero si sceglierà di costituire un’impresa o una società (di persone o di capitali), per avviare un’attività economica lucrativa. Si potrebbe, poi, optare per la costituzione di una società di capitali, considerando la minore difficoltà nella ricerca di capitale di terzi (se, ad esempio, per l'esercizio dell'attività fossero necessari ingenti capitali), ovvero in ragione della ridotta responsabilità patrimoniale (che è limitata al capitale sottoscritto, senza coinvolgere l'intero patrimonio personale), ovvero ancora, in considerazione della maggiore facilità di trasferimento delle proprie quote o azioni. In altri casi, si potrebbe scegliere di costituire una società di persone valutando i minori costi di avvio dell’attività (dal momento che per tali società non è richiesto un capitale sociale minimo). Anche in sede di avvio di un’attività sportiva dilettantistica gioverà scegliere con attenzione la forma giuridica da assumere, tenendo conto, anzitutto, che,

LE NOVITA’ IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA ED I NUOVI...

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Il   Decreto Bersani (D.L. 4.7.2006 n. 223) ha introdotto delle novità in materia di attribuzione del numero di partita iva (art. 37, commi 18, 19 e 20) ed ha aggiunto una serie di disposizioni al corpo dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rubricato " disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ”. Quindi, l’associazione sportiva dilettantistica che vuole intraprendere un’attività di natura commerciale deve richiedere il numero di Partita IVA all’Agenzia delle Entrate, compilando il   nuovo modello AA7/8 .   La presentazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 e la conseguente attribuzione della partita Iva comporterà l’attivazione di una serie di attività di controllo. L'agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, infatti, dovranno effettuare dei controlli con la finalità di accertare l'esercizio effettivo dell'attività. E’ stata introdotta una procedura per verificare la ricorrenza sostanziale dei requisiti che giustificano l'attribuzione del codice identificativo IVA e, in particolare, l'effettivo esercizio dell'attività dichiarata

L’art. 90 della Legge n. 289/2002 – adempimenti correlati – relazione del rag....

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L'argomento trattato dal Rag. Canta al convegno CONI/Fiscosport di Agrigento, insieme a "Il Registro CONI: finalità, requisiti e funzionamento", è sempre in evidenza, dal momento che sono ancora molte le società ed associazioni sportive dilettantistiche alle prese con le modifiche dello statuto, adempimento primario per l'iscrizione al registro del CONI (e non solo)

L’associazione sportiva dilettantistica e le agevolazioni fiscali Legge 398/1991 e successive modificazioni – relazione...

Anche la 2^ parte delle relazioni al convegno del 20 gennaio scorso ha destato l'interesse dei Presidenti, Dirigenti e Consulenti che hanno occupato tutti i posti disponibili del Salone CONI di Agrigento. Il Dott. Massimo Tartaglia, Dottore Commercialista in Agrigento, ha richiamato l'attenzione sulle agevolazioni fiscali in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, esaminando i vari adempimenti e trattando in dettaglio i seguenti punti: - REGIME FORFETARIO L. 16.12.1991 n. 398: requisiti soggettivi; condizioni oggettive; opzione per il regime agevolato; principali adempimenti contabili e fiscali; modalità di determinazione dell'Iva a debito; dichiarazione Iva annuale; determinazione del reddito imponibile ai fini Ires; elevazione a € 250.000 del limite massimo dei proventi commerciali; superamento del limite di € 250.000; determinazione del plafond - ENTRATE ED USCITE SU CONTI CORRENTI BANCARI o POSTALI - RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI - EROGAZIONI LIBERALI - CONTRIBUTI - TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI SPONSOR PER IL SOGGETTO EROGANTE E PER L'ASSOCIAZIONE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LA TASSAZIONE DEI COMPENSI PERCEPITI DAGLI SPORTIVI - IL REGIME FISCALE DEI COMPENSI PERCEPITI DAI COLLABORATORI - LE PRESTAZIONI DI TIPO AMMINISTRATIVO GESTIONALE - GLI SPORTIVI DILETTANTI E LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MOD. UNICO PERSONE FISICHE o MODELLO 730).

TOMBOLE E LOTTERIE – TRATTAMENTO FISCALE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI a cura del Dott. Giuliano...

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche organizzano spesso, soprattutto in prossimità delle feste natalizie, cene o momenti conviviali all’interno dei quali vengono organizzate tombole, lotterie o altre iniziative a premio al duplice scopo di creare momenti di socializzazione e di reperire risorse finanziarie. A volte tali iniziative sono aperte esclusivamente agli associati ed ai loro familiari, altre volte si tratta di iniziative aperte al pubblico; soprattutto in questo secondo caso occorre fare attenzione al regime tributario ed agli adempimenti amministrativi necessari per ottenere le autorizzazioni richieste dalla legge. Obiettivo del presente articolo è quello di evidenziare, in maniera il più possibile schematica ed operativa, gli adempimenti che devono essere osservati onde evitare di incorrere in potenziali sanzioni. MANIFESTAZIONI DI SORTE APERTE AL PUBBLICO 1 – PREMESSA: A decorrere dal 12 aprile 2002 è entrato in vigore il nuovo regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, approvato con il D. P. R. n. 430 del 26 ottobre 2001. Sono definite manifestazioni di sorte locali :

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Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026