Giuliano SINIBALDI
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Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Ancona, e iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro dal 1991.
Svolge attività professionale di consulenza tributaria e societaria ed è specializzato in materia di contenzioso tributario. Ha partecipato al corso di specializzazione in difesa del contribuente presso la SAF – scuola di alta formazione medio adriatica. Svolge altresì incarichi di curatore fallimentare e commissario giudiziale.
Ha ricoperto incarichi di docente a contratto in fiscalità dello Sport presso l’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, è docente presso la Scuola Regionale dello Sport del CONI Marche e svolge attività di relatore in seminari e corsi di formazione.
Ha pubblicato numerosi articoli in materia di fiscalità dello sport e di Terzo Settore.
È socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.
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La delibera del C.N. CONI n. 1568/2017 – La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1/2016 e l’abolizione dei Voucher…
E le società sportive lasciate in mezzo al guado...
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La delibera del C.N. CONI n. 1566/2016 – L’individuazione delle discipline sportive ai fini dell’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
Una nuova "Giunta CONI", un nuovo elenco delle discipline sportive e le reazioni dal mondo degli Enti: siamo alla seconda puntata...
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Numerazione fatture acquisti e ricevute per compensi attività dilettantistica – Risposta al Quesito dell’Utente n. 11026
Tra gli obblighi contabili in capo a una a.s.d. (regolarmente iscritta al Registro CONI e in regime agevolativo ex L. 398/1991) c'è la numerazione progressiva di fatture di acquisto e ricevute fiscali: si chiede sapere se la numerazione si debba applicare anche sulle ricevute dei compensi art. 67, comma 1, lett.M del T.U.I.R. corrisposti agli atleti, allenatori e dirigenti accompagnatori e se tali ricevute debbano essere conservate a parte o inserite tra le fatture-ricevute di acquisto così avendo un'unica numerazione progressiva.
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Compensi a soci addetti alle pulizie nei locali della a.s.d. – Risposta ai Quesiti degli Utenti n. 21512 e n. 10719
Riportiamo due quesiti che pongono problematiche analoghe e possono essere trattati congiuntamente. Da una palestra di karate si chiede come poter compensare la collaborazione degli associati che si accollano le operazioni di preparazione locale e le pulizie a fine orario, da altra a.s.d. viene chiesto come regolare ricompensare le ore effettuate senza rapporti di dipendenza da un socio che svolge volontariamente il servizio di pulizie presso la sede dell'a.s.d. due volte alla settimana in orari a lui più consoni.
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La delibera del C.N. CONI n. 1568/2017 – L’individuazione delle discipline sportive ai fini dell’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – 3^ puntata
Nei precedenti articoli, apparsi nelle Newsletter n. 1, 2 e 3 del 2017, eravamo stati facili profeti nel prevedere che ci saremmo risentiti per nuove puntate in relazione a quella che sta diventando una telenovela … E infatti …
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IMPOSTA DI BOLLO PER LE ASD – Risposta al Quesito dell’Utente n. 20793
Si chiede se per le a.s.d. regolarmente iscritte al Registro CONI vi siano forme di esenzione dall'applicazione dei bolli sui conti correnti bancari e postali, e dall'applicazione della marca da bollo di euro 16,00 (o importo vigente tempo per tempo) sulle domande di previdenze o simili.
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La delibera del C.N. CONI n. 1566 del 20/12/2016 – L’individuazione delle discipline sportive ai fini dell’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
In data 20/12/2016 il Consiglio Nazionale del CONI ha adottato la delibera n. 1566 con la quale, per la prima volta, individua le Discipline Sportive “riconosciute” come tali dal CONI stesso, discipline la cui pratica consente, a partire dal 2017, di ottenere l’iscrizione del sodalizio sportivo al “Registro CONI”, iscrizione necessaria, come noto, non solo ai fini sportivi, ma anche per la fruizione delle agevolazioni tributarie e previdenziali previste dal legislatore a beneficio dello sport dilettantistico.
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Sul rapporto tra art. 90, c. 8, L. 289/2002 e art. 109 T.U.I.R.: la natura “speciale” di spesa pubblicitaria delle erogazioni effettuate in favore di sodalizi sportivi dilettantistici
La sentenza C.T.R. Ancona n. 839/06/16 del 16/11/2016 stabilisce due importanti principi: - l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 prevede una presunzione ex lege circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione erogate in favore di A.S.D. - in caso di contestazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti / sovrafatturazione da parte di A.S.D., l’onere della prova ricade sull’Agenzia delle Entrate
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NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 UNA IMPORTANTE NOVITA’ PER A.S.D. E S.S.D.
L’articolo 1, co. 50, della Legge di Bilancio 2017 ha incrementato a 400.000 euro il “plafond” previsto per la fruizione, da parte di Enti Non Commerciali, a.s.d. e s.s.d., delle disposizioni agevolative previste dalla l. 398/1991.
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Un’importante sentenza della C.T.R. Ancona, la n. 777/03/16 del 12/07/2016, ribadisce il principio della prevalenza della sostanza sulla forma
L’effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica (agonistica) e l’insussistenza della distribuzione di utili impediscono il disconoscimento della agevolazione ex L. 398/1991 anche in presenza di violazioni formali - I requisiti ex art. 148, c. 8, T.U.I.R. non costituiscono condizioni indispensabili per la fruizione dell’agevolazione ex L. 398/1991 - Per il supero del plafond di € 250.000,00 occorre fare riferimento ai proventi incassati e non a quelli fatturati. Questi in sintesi le importanti argomentazioni della sentenza in esame.
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Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026






