Il testo dell’articolo 50 sopra citato è il seguente:
All’articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l’importo è elevato a 400.000 euro».
Si tratta di un notevole incremento rispetto al precedente limite di 250.000,00 € che era in vigore dal 01/01/2003.
Ricordiamo che, per i soggetti che hanno optato – attraverso l’esercizio di apposita comunicazione da inviarsi alla SIAE competente e da confermarsi in sede della prima dichiarazione utile all’Agenzia delle Entrate – per l’applicazione delle disposizioni della L. 398/1991, o che comunque ne beneficiano in forza di comportamento concludente, il reddito viene determinato forfettariamente in misura del 3% dei corrispettivi effettivamente incassati nel periodo di imposta e l’IVA deve essere versata nella misura del 50% rispetto all’IVA esposta in fattura (o compresa nei corrispettivi di vendita in caso di esonero dall’emissione della fattura).
Attenzione: come risulta dal testo della disposizione di legge sopra riportato, la decorrenza dell’incremento del plafond è da individuarsi “a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01/01/2017”
Ciò significa che:
a) Per le A.S.D./S.S.D. con periodo di imposta 01/01 – 31/12 di ogni anno, per l’esercizio 2016 varrà ancora il vecchio limite di € 250.000,00, mentre per l’esercizio 2017 potrà essere utilizzato il nuovo limite di € 400.000,00;
b) Per le A.S.D./S.S.D. con periodo di imposta “a cavallo” (es. 01/07/2016 – 30/06/2017 o 01/10/2016 – 30/09/2017) il periodo di imposta “in corso al 01/01/2017” è quello 2016/2017, quindi, di fatto, la decorrenza della disposizione ha un effetto sull’esercizio in corso.