Associazioni, fondazioni e Onlus che nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 hanno ricevuto dalla pubblica amministrazione contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro sono tenute alla pubblicazione della relativa informativa entro il mese in corso
L’obbligo, disposto dalla legge n. 124/2017, all’art. 1, co. da 125 a 129, riguarda
a) associazioni, Onlus, fondazioni; b) cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex d.lgs. 286/98; c) soggetti che svolgono attività di impresa
La pubblicazione è dovuta quando il contributo è stato erogato da:
a) pubbliche amministrazioni; b) società controllate da PA; c) società in partecipazione pubblica; d) associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell’art. 2 bis d.lgs. 33/2017).
Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026