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Home Approfondimenti Donazione di immobili agli ETS
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Donazione di immobili agli ETS

Gianpaolo CONCARI
Consulente ENP in Soragna (PR)
7 Marzo 2023
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    L’impatto della donazione di un immobile a un ETS e il valore fiscalmente riconosciuto della donazione: la risposta a un’istanza di interpello è l’occasione per fissare alcuni punti fermi

    Le donazioni in natura (in questo contesto concetto esteso anche alle erogazioni liberali) di beni strumentali sono regolate dal decreto interministeriale 28/11/2019 nel quale si fissano i criteri di valutazione per la determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle varie tipologie di beni oggetto di donazione.

    Del decreto ho già parlato in un precedente intervento, al quale quindi rinvio per maggiori approfondimenti; qui mi limito pertanto a fissare alcuni concetti base:

    • per un bene di natura strumentale (comma 2), cioè un bene che è iscritto come cespite nelle scritture contabili del donatore, il valore è determinato in base al valore residuo fiscalmente riconosciuto all’atto del trasferimento; per valore residuo, si intende la differenza tra il costo di acquisizione (o costo storico) fiscalmente riconosciuto e l’ammontare degli ammortamenti effettuati;
    • per i beni merce (comma 3), cioè beni oggetto dell’attività propria dell’impresa) e per i beni considerati materie prime, sussidiari, semilavorati o altri beni mobili (cfr. art. 85, comma 1, lettere a) e b), T.U.I.R.), il valore dell’erogazione liberale fiscalmente riconosciuto è dato dal minore tra il valore normale (cfr. art. 9 T.U.I.R.) e il valore a cui sono valutati i beni come rimanenza (cfr. art. 92 T.U.I.R.);
    • per i beni diversi dai precedenti (comma 1) per esempio i beni provenienti dal patrimonio personale di una persona fisica, si tiene conto del valore normale (cfr. art. 9, T.U.I.R.)

    Questi concetti sono ripresi tal quali nella risposta all’interpello n. 215/2023 nella quale l’Agenzia delle entrate conferma che il donatore di un bene strumentale porterà in deduzione dal reddito il suo valore contabile. In altri termini: il valore fiscalmente riconosciuto ai fini della donazione (e quindi della deduzione) è la differenza tra costo storico, aumentato di eventuali costi incrementativi e l’ammontare degli ammortamenti (fiscalmente riconosciuti) effettuati sino al momento della donazione.

    L’Agenzia delle entrate puntualizza altresì che la caratteristica di strumentalità del bene vale sia nel caso di beni strumentali per natura che per destinazione.
    Questo non deve però trarre in inganno l’ente beneficiario della donazione il quale dovrà valutare il bene, ai fini della sua contabilizzazione, usando il criterio del fair value come indicato nell’OIC 35.
    Ciò significa che per contabilizzare correttamente l’acquisizione dell’immobile, il beneficiario dovrà ricorrere ad una sua valutazione affinché il valore sia il più possibile coerente con il valore di mercato attualizzato al momento dell’acquisizione.
    L’uso esclusivo di criteri di valutazione catastali automatici non è raccomandato poiché esulano dal concetto di fair value anche qualora la valutazione risultasse più che prudenziale: nella realtà il valore determinato catastalmente è spesso inferiore a quella effettuata con il fair value.

    Altre questioni legate alle donazioni

    La risposta all’interpello ci dà l’occasione per ricordare alcuni argomenti collegati tra loro e riguardanti il tema delle donazioni in natura, donazioni effettuate in altri contesti e il relativo impatto in materia di IVA.

    Possiamo infatti classificarle in due tipologie:

    • le donazioni “libere” di beni merce
    • le donazioni di beni altrimenti destinati alla distruzione

    Appartengono alla prima tipologia quelle riconducibili al volere di un donatore-impresa che decide di cedere le merci per puro spirito di liberalità al pari delle donazioni in denaro. In questo caso sappiamo che il valore fiscalmente rilevante usato dal donatore ai fini della deduzione della donazione dal reddito è il minore tra il valore normale e il valore a cui i beni erano in inventario.
    In questo caso opera la rettifica della detrazione IVA in quanto i beni sono destinati a finalità estranee a quelle dell’impresa. Pertanto il donatore dovrà riversare l’imposta che aveva detratto al momento dell’acquisto delle merci che, successivamente, ha destinato a donazione.

    Ancorché la risposta all’interpello non affronti il tema, va ricordato che soggiace alla medesima regolamentazione anche la donazione di un bene strumentale.
    È possibile che l’immobile strumentale possa essere stato acquistato in regime di esenzione IVA ma qualora fosse stato acquistato in regime di applicazione IVA, la rettifica della detrazione operata al momento dell’acquisto potrebbe divenire particolarmente onerosa.

    Alla seconda tipologia appartengono invece le merci che, per difetti di etichettatura o perché prossime alla scadenza, devono essere ritirate dal circuito commerciale. Si tratta pur sempre di una donazione ma essa è considerata un’alternativa alla distruzione dei beni.

    Rientrano in questo ambito perciò le donazioni previste dalla legge 166/2016, rubricata come “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” conosciuta più brevemente come “legge antispreco”.

    Nell’ambito delle donazioni potremmo definirla come “spintanea”, termine che è neologismo e pure calembour che gioca sulla spontaneità (della donazione) e sulla spinta/incentivo ad effettuare la donazione.
    La donazione di questi beni è infatti incentivata in quanto tende a non distruggere beni che possono essere ancora utilizzati ma che non sono “appetibili” dal circuito commerciale.
    Il riuso/riutilizzo è infatti la pratica che si intende incentivare per migliorare l’utilizzo delle risorse e limitare l’intasamento delle discariche con beni che hanno ancora un’intrinseca utilità.

    Questa legge ha apportato, tra l’altro, due interessanti novità:

    • la prima è una riformulazione della regolamentazione della presunzione di cessione nel caso di donazioni;
    • la seconda è un diverso trattamento IVA dell’operazione che non configura l’ipotesi della rettifica della detrazione IVA.

    La legge 166/2016 è intervenuta sul d.p.r. n. 441/1997 e ora la procedura per l’effettuazione delle donazioni relative ai beni non più commercializzabili è così regolamentata:

    • per ogni cessione gratuita deve essere emesso un documento di trasporto;
    • il donatore trasmette agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare con esonero dall’obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili e per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
    • l’ente beneficiario rilascia al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali.

    Per quanto riguarda il trattamento IVA, questo tipo di donazione costituisce un’operazione estranea al campo di applicazione dell’imposta perché assimilata a un’operazione di distruzione delle merci.
    Pertanto non opera il meccanismo della rettifica della detrazione IVA.

    Tra le donazioni di beni, si può ritenere che questa sia l’effettiva norma agevolativa poiché per le donazioni “libere” di beni occorre procedere alla ricostruzione dell’acquisto: se da una parte può essere semplice per quei beni che sono commercializzati, dall’altra può essere particolarmente arduo se i beni sono il frutto di un processo di assemblaggio e/o produzione.
    Anche il metodo di valutazione è diverso rispetto a quanto previsto dal già citato decreto interministeriale del 28/11/2019: i beni devono essere valutati al prezzo di vendita (al netto dell’IVA ovviamente) e questo avvicina di molto la valutazione al fair value a cui deve attenersi l’ente beneficiario.

    Sul tema vale la pena ricordare l’importante consulenza giuridica resa dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 8 del 22/06/2021.

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      Gianpaolo CONCARI
      Gianpaolo CONCARI
      Si occupa del controllo di gestione e della fiscalità degli enti non profit. Svolge altresì la professione di revisore dei conti. È stato coordinatore del Gruppo di Lavoro Enti non Profit del Consiglio Nazionale dei Ragionieri ed Esperti Contabili che ha pubblicato (2002) la prima raccomandazione contabile in Italia dedicata alla contabilizzazione delle erogazioni liberali. Si occupa di formazione tenendo seminari e webinar riguardanti il Terzo settore. Collabora con vari siti internet che si occupano della materia. Dal 2002 è collaboratore della testata on-line Fiscosport.

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