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Home In Evidenza Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali: le istruzioni da INPS e INAIL
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Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali: le istruzioni da INPS e INAIL

Maurizio FALCIONI
Rag. Commercialista in Rimini
6 Giugno 2022
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    Sono finalmente disponibili le disposizioni di prassi da parte di INPS e INAIL relative alla sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi ricadenti nel periodo gennaio 2022–luglio 2022 per le associazioni e società sportive dilettantistiche

    Riprendiamo brevemente i riferimenti normativi invitando alla lettura, per riferimenti e requisiti oggettivi e soggettivi, ai nostri precedenti interventi (A.s.d. e s.s.d.: ancora una sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali fino al 31/07/2022 e Domande (e risposte) sulla sospensione dei contributi per a.s.d. e s.s.d)

    Al fine di sostenere federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, dapprima la l. 234/2021 per il periodo 01/01/22 – 30/04/22 e poi il d.l. 17/2022 per il periodo 01/05/22 – 31/07/22 hanno disposto la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Gli Enti sono intervenuti a regolamentare entrambe le disposizioni con una unica (per ciascuno) disposizione di prassi: INAIL con la circ. 23 del 27/05/2022, INPS con la circ. 64 del 30/05/2022 (allegati).

    Premesso che INPS comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione al fine di attivare la necessaria verifica sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla Legge, vediamo i punti salienti delle due disposizioni in una tabella riepilogativa:

    INPSINAIL
    oggetto della sospensioneversamenti dei contributi previdenziali (anche la quota  a carico del lavoratore) in scadenza dal 01/01/22 al 31/07/22versamenti dei premi assicurativi in scadenza dal 01/01/22 al 31/07/22 tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 del 16/02/22  e in caso di rateazione, il versamento della prima e della seconda rata in scadenza rispettivamente il 16/2/22 e il 16/05/22
    sospesi anche gli adempimenti informativi ricadenti nel periodoUniemens (1 datori di lavoro che hanno già inviato i flussi Uniemens del periodo di competenza dicembre 21 / aprile 22 con applicazione della sospensione, quindi senza avere effettuato il relativo versamento , devono inoltrare flusso di variazione entro il 30/06/22) – Autoliquidazione 2021/2022 –  Domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione (gli adempimenti sospesi devono essere effettuati dal 20/07/22 al 10/08/22 esclusivamente tramite servizio online: Alpi on line per le autoliquidazioni  e  riduzione per prevenzione per riduzione del tasso)
    sospese anche altre rate in scadenza nel medesimo periodorateazioni dei debiti in fase amministrativa e contributi al Fondo Tesoreria (vale anche per le quote di TFR)sospensione dei versamenti delle rate mensili derivanti da provvedimenti di concessione delle rateizzazioni (DL 338/1989). Rate sospese che dovranno essere versate entro il 31/8/22
    non sospende altre rate in scadenza nel medesimo periodoparliamo della rateizzazione da precedente sospensione contributiva di cui al DL 146/2021 (periodo 01-12/21 a 31/12/21) pari a 9 rate decorrenti dal 31/03/22. Le rate residue che ricadono nel periodo temporale agosto-dicembre devono essere versate entro il 31/8/22non si applica ai versamenti delle rate relative a rateizzazioni di cui DL 104/2020 e L. 178/2020 (rateizzazioni da COVID)
    recupero dei contributi sospesisenza applicazione di interessi e sanzioni in una unica rata entro il 31/08/2022 oppure mediante massimo 4 rate di pari importo pari al 50% del totale con il primo versamento entro il 31/08/22. Ultima rata pari al 50% del residuo entro il 16/12/2022 (con modello F24)senza applicazione di interessi e sanzioni in una unica rata entro il 31/08/2022 oppure mediante massimo 4 rate di pari importo pari al 50% del totale con il primo versamento entro il 31/08/22. Ultima rata pari al 50% del residuo entro il 16/12/2022 (con modello F24)
    comunicazionidatori di lavoro che hanno già inviato i flussi Uniemens del periodo di competenza dicembre 2021 – aprile 2022 con applicazione della sospensione (quindi senza avere effettuato il relativo versamento), devono inoltrare flusso di variazione entro il 30/06/22per fruire della sospensione presentare comunicazione utilizzando il servizio online “comunicazioni sospensioni /recuperi agevolati “ disponibile dal 01/06/22 al 31/7/22 su www.inail.it proroga automatica per datori di lavoro che hanno già presentato comunicazione di sospensione ai sensi della L. 234/2021, questi non devono presentare una nuova comunicazione

    Documenti Allegati

    • file
      INPS circ. 64_del_30-05-2022
      32937 download
    • file
      INAIL circ. 23 del 27 maggio 2022
      35425 download
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      Maurizio FALCIONI
      Maurizio FALCIONI
      Commercialista, esperto in consulenza fiscale e del lavoro, società e associazioni sportive dilettantistiche e enti del terzo settore. Dal 2019 è socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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      Editore: Maggioli Spa - Direttore Responsabile: Paolo Maggioli
      ISSN sito web: 2974-9948
      Maggioli S.p.A. - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN) Italy
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