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Home Le dichiarazioni Certificazione Unica: è cambiato il codice applicabile ai compensi sportivi?
  • Le dichiarazioni

Certificazione Unica: è cambiato il codice applicabile ai compensi sportivi?

Maria Cristina Dalbosco
Coordinamento Redazione
13 Febbraio 2020
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    Nel Modello CU 2020 è stato sdoppiato il "codice 7" e ora si distingue tra somme non soggette a ritenuta (cod. 7) e somme che non costituiscono reddito (cod. 8): in quale rientrano i compensi sportivi dilettantistici inferiori a 10mila euro?

    Come è noto la Certificazione Unica rappresenta uno degli adempimenti in capo ai datori di lavoro (sostituti d'imposta) e attesta i redditi di lavoro dipendente e assimilati e i redditi di lavoro autonomo (oltre che provvigioni e redditi diversi, e i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi).

    Alla presentazione della Certificazione Unica sono tenute pertanto anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche che corrispondono redditi nell’ambito dei rapporti di collaborazione sportiva e amministrativo-gestionale, anche là dove gli importi corrisposti rimangano entro la soglia dei redditi esenti (10.000 euro). 

    Nella compilazione del Modello CU 2020 quella che fino allo scorso anno era un'unica collocazione ove riportare le somme non soggette a ritenuta (vale a dire il codice 7 all'interno del campo 6) si trova quest'anno sdoppiata: le Istruzioni di compilazione riportano:

    "Per la compilazione del punto 6 [della Sezione CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI – Dati Fiscali – N.d.r.) è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:
    …
    7 – nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta; 
    8 – nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;

    I compensi sportivi sono "redditi non soggetti a ritenuta" o "redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito"?

    L'art. 69, co. 2, T.U.I.R. recita. "Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro."

    Appare dunque ragionevole destinare il codice 7 a quelle somme non soggette a ritenuta quali ad esempio i redditi dei soggetti forfettari, mentre nel codice 8 rientrerebbero le somme percepite dagli sportivi dilettantistici.

    Tuttavia nel silenzio, in proposito, dell'Agenzia delle Entrate, che non ha offerto specifiche indicazioni, si può comunque ritenere che sia ininfluente e privo di conseguenze sostanziali l'inserimento dell'uno o dell'altro codice (7 o 8) all'interno del campo 6, bastando – questo, sì, da non sbagliare – l'indicazione della tipologia reddituale "N" (indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: – nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; – in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici) come "Causale" del campo 1.  

    Per inciso, e in conclusione, si ricorda che non vanno invece indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

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      ISSN sito web: 2974-9948
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