Per il secondo anno consecutivo gli enti non profit che nel corso dell'anno precedente (dunque nel 2019) hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web le relative informazioni. A partire dal 2020 detto adempimento deve essere rispettato entro il 30 giugno di ogni anno.
Ricordiamo che la legge n. 124 del 2017 aveva stabilito l’obbligo, entro il 28 febbraio di ogni anno, di pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici superiori a 10.000 ricevuti da pubbliche amministrazioni nel corso dell’anno precedente (criterio per cassa).
il Decreto crescita (G.U. 151 del 26/6/2019) ha portato l’obbligo al 30 giugno di ogni anno successivo all’erogazione ricevuta.
La recente nota del Ministero del Lavoro dedicata all’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 affronta un tema destinato ad assumere particolare rilevanza con la piena operatività della disciplina fiscale del Codice del Terzo settore: il rapporto tra esercizio dell’attività in forma d’impresa, la qualifica dell’ETS come commerciale o non commerciale ai fini fiscali e conseguenti obblighi di iscrizione al Registro delle imprese